Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 09686/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pisa avverso la ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 18 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Livorno, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 25 ottobre 2021 - avente ad oggetto, sino alla concorrenza dell'importo di euro 59.600,00, un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto prezzo e/o profitto del reato di corruzione propria e impropria di cui agli artt. 318-319 cod. pen. contestato, in concorso con altri indagati, a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Livorno - ha ridotto in misura pari all'importo di euro 48.600,00 le somme fino alla concorrenza delle quali deve eseguirsi il sequestro preventivo sull'immobile de quo, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Nencioni, deducendo la violazione di legge ex artt. 309, comma 10, in relazione all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di atti d'indagine (due annotazioni di servizio del 28 luglio 2021 e del 12 giugno 2020) sui quali si fondava parte del provvedimento di sequestro, con il conseguente vizio di omessa motivazione riguardo all'esatta individuazione del prezzo e/o del profitto dei reati di corruzione provvisoriamente ascritti al predetto indagato.

Evidenzia il ricorrente che in sede di riesame era stata eccepita, unitamente all'erronea e non riscontrata individuazione delle somme che avrebbero dovuto costituire il prezzo o il profitto delle ipotizzate condotte corruttive, l'omessa trasmissione al Tribunale delle richiamate annotazioni della Questura e della Polizia municipale di Livorno, con la conseguente erronea riduzione parziale dell'entità del valore immobiliare da porre in sequestro, per avere l'ordinanza impugnata valorizzato esclusivamente il contenuto della successiva annotazione di servizio della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato del 16 agosto 2021, che a sua volta richiamava, al fine di individuare l'importo dei profitti, proprio le due annotazioni di servizio di cui era stata omessa la trasmissione per la mancata allegazione agli atti del riesame.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 gennaio 2022 il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi del ricorso.

A [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché il provvedimento impugnato è viziato da una manifesta illogicità nei passaggi motivazionali relativi alla esatta individuazione di una somma di denaro ritenuta profitto del reato di corruzione, che sulla base delle risultanze documentali in atti versate, ma dal Tribunale del riesame non acquisite, avrebbe potuto essere ridotta dell'importo ulteriore di euro 21.000,00, secondo eccezioni difensive sulla cui eventuale fondatezza il Tribunale ha omesso di esercitare il suo vaglio delibativo.

Pur avendo l'ordinanza impugnata riconosciuto che i richiamati atti d'indagine non erano stati trasmessi, e dunque non sottoposti alla sua cognizione, ne ha ritenuto contraddittoriamente l'irrilevanza ai fini del giudizio cautelare, per poi rimettere "l'approfondimento" della relativa questione alla "successiva fase del procedimento".

Si tratta di un vizio radicale della motivazione, tale da rendere l'apparato logico-argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo, in parte de qua, dei necessari requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso decisorio seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

2. S'impone, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché provveda ad eliminare i rilevati vizi della motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 3 febbraio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pisa avverso la ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 18 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Livorno, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 25 ottobre 2021 - avente ad oggetto, sino alla concorrenza dell'importo di euro 59.600,00, un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto prezzo e/o profitto del reato di corruzione propria e impropria di cui agli artt. 318-319 cod. pen. contestato, in concorso con altri indagati, a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Livorno - ha ridotto in misura pari all'importo di euro 48.600,00 le somme fino alla concorrenza delle quali deve eseguirsi il sequestro preventivo sull'immobile de quo, confermando nel resto l'impugnato provvedimento. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Nencioni, deducendo la violazione di legge ex artt. 309, comma 10, in relazione all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di atti d'indagine (due annotazioni di servizio del 28 luglio 2021 e del 12 giugno 2020) sui quali si fondava parte del provvedimento di sequestro, con il conseguente vizio di omessa motivazione riguardo all'esatta individuazione del prezzo e/o del profitto dei reati di corruzione provvisoriamente ascritti al predetto indagato. Evidenzia il ricorrente che in sede di riesame era stata eccepita, unitamente all'erronea e non riscontrata individuazione delle somme che avrebbero dovuto costituire il prezzo o il profitto delle ipotizzate condotte corruttive, l'omessa trasmissione al Tribunale delle richiamate annotazioni della Questura e della Polizia municipale di Livorno, con la conseguente erronea riduzione parziale dell'entità del valore immobiliare da porre in sequestro, per avere l'ordinanza impugnata valorizzato esclusivamente il contenuto della successiva annotazione di servizio della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato del 16 agosto 2021, che a sua volta richiamava, al fine di individuare l'importo dei profitti, proprio le due annotazioni di servizio di cui era stata omessa la trasmissione per la mancata allegazione agli atti del riesame. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 gennaio 2022 il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi del ricorso. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché il provvedimento impugnato è viziato da una manifesta illogicità nei passaggi motivazionali relativi alla esatta individuazione di una somma di denaro ritenuta profitto del reato di corruzione, che sulla base delle risultanze documentali in atti versate, ma dal Tribunale del riesame non acquisite, avrebbe potuto essere ridotta dell'importo ulteriore di euro 21.000,00, secondo eccezioni difensive sulla cui eventuale fondatezza il Tribunale ha omesso di esercitare il suo vaglio delibativo. Pur avendo l'ordinanza impugnata riconosciuto che i richiamati atti d'indagine non erano stati trasmessi, e dunque non sottoposti alla sua cognizione, ne ha ritenuto contraddittoriamente l'irrilevanza ai fini del giudizio cautelare, per poi rimettere "l'approfondimento" della relativa questione alla "successiva fase del procedimento". Si tratta di un vizio radicale della motivazione, tale da rendere l'apparato logico-argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo, in parte de qua, dei necessari requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso decisorio seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2. S'impone, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché provveda ad eliminare i rilevati vizi della motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 3 febbraio 2022 Il Consigliere e
Decreto Cassazione n. 09686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris