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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1994

Cassazione n. 35467/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 143/ RG 15193 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, in ordine all'esclusione della detenzione a uso personale dello stupefacente valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 2 (detenzione di plurime sostanze pesanti suddivise in dosi portate in un locale noto per lo spaccio e precedente arresto dell'imputato per analogo reato).

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera est ra La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 143/ RG 15193 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, in ordine all'esclusione della detenzione a uso personale dello stupefacente valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 2 (detenzione di plurime sostanze pesanti suddivise in dosi portate in un locale noto per lo spaccio e precedente arresto dell'imputato per analogo reato). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera est ra La Presidente
Sentenza Cassazione n. 35467/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris