CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/03/2021, decidendo a seguito di rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione, in data 06/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena finale in anni due di reclusione e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, per il reato di cui agli artt. 48, 567 cod. perì. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della somma liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno morale, è manifestamente infondato trattandosi di una questione estranea al giudizio di rinvio rimesso dalla Corte di Cassazione alla Corte di appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]