Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:C:2017:825
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CO0611
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
25 ottobre 2017 (
*1
)
«Impugnazione – Intervento – Riservatezza»
Nella causa C‑611/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 novembre 2016,
[OSCURATO:PERSONA] ApS
, con sede a Copenhagen (Danimarca),
[OSCURATO:PERSONA] LLC
, già [OSCURATO:PERSONA] LLC, con sede a Parsippany ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate da D. W. Hull, solicitor,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea
, rappresentata da F. [OSCURATO:PERSONA], T. Vecchi, B. Mongin e C. Vollrath, in qualità di agenti, assistiti da B. Rayment, barrister,
convenuta in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
vista la proposta del giudice relatore D. Šváby,
sentito l’avvocato generale J. Kokott,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ApS (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] LLC (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
T‑471/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:460
), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento parziale della decisione C(2013) 3803 final della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT/39226 – Lundbeck) (in prosieguo: la «decisione controversa») e la loro domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione.
2
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha chiesto di intervenire nella causa C‑611/16 P a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.
3
A seguito della notifica alle parti, da parte del cancelliere della Corte, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dell’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le loro osservazioni su tale istanza, senza indicare atti o documenti segreti o riservati la cui comunicazione a tale Stato membro potrebbe danneggiarle.
4
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 agosto 2017, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere respinta in quanto tardiva, essendo stata presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nonché priva di giustificazione. Esse hanno sostenuto inoltre che il fatto che tale Stato membro non avesse depositato la propria istanza di intervento entro i termini impartiti e non l’avesse motivata non consentiva al presidente della Corte di valutare le ragioni che giustificherebbero l’autorizzazione di un siffatto intervento tardivo e di assicurarsi che, mediante quest’ultimo, detto Stato membro non cercasse di ottenere un vantaggio processuale. Esse hanno affermato che una siffatta istanza pregiudicava i loro diritti processuali, in quanto le ragioni su cui essa si basa non erano state comunicate loro. Pertanto, esse non sarebbero in grado di contestare né dette ragioni, né gli argomenti che il medesimo Stato membro può presentare all’udienza di discussione.
5
A tale riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che, ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, un’istanza di intervento presentata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 190, paragrafo 2, dello stesso, applicabile alle impugnazioni, e prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento, come nel caso di specie, può essere presa in considerazione.
6
La circostanza che una siffatta istanza di intervento sia presentata tardivamente priva l’interveniente soltanto della facoltà di presentare una memoria di intervento, prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ma gli lascia la possibilità di presentare le sue osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.
7
Va rilevato, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono intervenire nelle controversie dinanzi alla Corte senza dover dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a quest’ultima.
8
Pertanto, in ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad esporre i motivi per i quali esso ha chiesto di intervenire nella presente controversia, anche qualora l’istanza di intervento sia presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
9
Infine, per quanto riguarda le asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] relative alla violazione dei loro diritti processuali a causa dell’impossibilità di prevedere il contenuto dell’argomentazione che il [OSCURATO:PERSONA] può presentare durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una, è sufficiente rilevare, ad ogni buon conto, che le osservazioni di una parte interveniente, a norma dell’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti principali, nella fattispecie quelle della Commissione.
10
Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] va autorizzato.
11
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni, e prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento, occorre, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzare tale Stato membro a presentare le sue osservazioni soltanto durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.
12
Inoltre, va ricordato che, con ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2017, Lundbeck/Commissione (
C‑591/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2017:532
), un trattamento riservato è già stato disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], su domanda della ricorrente in tale causa e della Commissione, alla versione confidenziale della decisione controversa, che figura parimenti all’allegato 2 dell’atto di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
13
Alla luce di detta ordinanza, si deve disporre d’ufficio, nelle circostanze del caso di specie e in assenza di domande delle parti in tal senso, segnatamente della Commissione, che, in questa fase del procedimento, al [OSCURATO:PERSONA] venga comunicata soltanto la versione pubblica di tale decisione, pubblicata dalla Commissione il 19 gennaio 2015 sul suo sito Internet, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Sulle spese
14
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.
15
Occorre pertanto riservare le spese connesse all’intervento del [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, il presidente della Corte così dispone:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è autorizzato ad intervenire nella causa C‑611/16 P a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è autorizzato a presentare le proprie osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.
3)
Una copia di tutti i documenti processuali verrà notificata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a cura del cancelliere, fatta eccezione per il documento di cui all’allegato 2 dell’atto di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] ApS
e della [OSCURATO:PERSONA] LLC.
4)
La versione pubblica, pubblicata sul sito Internet della Commissione europea, del documento di cui all’allegato 2 dell’atto di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] ApS e della [OSCURATO:PERSONA] LLC verrà notificata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a cura del cancelliere.
5)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.