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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 27917/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9114/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9710/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla sua definizione, essendo stato egli nelle more scarcerato per espiazione della pena; Considerato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per tale causa, senza statuizioni ulteriori in difetto di un situazione di soccombenza processuale; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27917/2025 Roma, lì, 29/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9114/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9710/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla sua definizione, essendo stato egli nelle more scarcerato per espiazione della pena; Considerato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per tale causa, senza statuizioni ulteriori in difetto di un situazione di soccombenza processuale; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27917/2025 Roma, lì, 29/07/2025
Sentenza Cassazione n. 27917/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris