CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, in data 30 giugno 2021, ha confermato - per quanto d'interesse in questa sede - la sentenza con la quale, in data 26 giugno 2020, il Tribunale di Gorizia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma 7, Cod. Strada), contestato come commesso in Savogna d'Isonzo il 12 settembre 2017. In base a quanto si ricava dalla lettura degli atti, risulta che una pattuglia del [OSCURATO:PERSONA] di Gorizia aveva constatato la presenza del veicolo intestato all'Accalai, fermo in mezzo alla carreggiata; nei pressi dell'automezzo si trovava l'Accalai, assieme a tale [OSCURATO:PERSONA]; alla luce delle circostanze riferite dal Nuvoli e dal verbalizzante Bragagnini e delle dichiarazioni dello stesso imputato, emergeva che l'Accalai avrebbe eseguito una manovra di sorpasso in seguito alla quale avrebbe perso il controllo della vettura uscendo fuori strada. La Corte di merito, che ha prosciolto l'Accalai dall'ulteriore reato a lui contestato ex art. 334 cod. pen., ha disatteso le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Accalai alla polizia giudiziaria e le doglianze riferite all'accertamento del soggetto che conduceva il veicolo, escludendo altresì la possibilità di inquadrare il fatto ex art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'Accalai, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi di lagnanza. 2.1. Nel primo motivo, teso a denunciare vizio di motivazione, l'esponente lamenta l'utilizzo delle dichiarazioni dell'Accalai quando già costui era indiziato dei reati di guida in stato di ebbrezza e di lesioni aggravate stradali, ossia dopo essere stato accompagnato in caserma: il deducente osserva in proposito che, alla luce di quanto riferito dal teste verbalizzante, sia l'Accalai che il Nuvoli si presentavano fin da subito in stato di alterazione da ebbrezza, mentre il Nuvoli presentava ferite che sanguinavano. Anche quest'ultimo, del resto, aveva rilasciato dichiarazioni dopo che anche nei suoi confronti erano emersi indizi di reità, atteso che ben poteva essere lui alla guida del veicolo in occasione dell'incidente. 2.2. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (con particolare riguardo all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.), in riferimento alle dichiarazioni dell'Accalai e del Nuvoli, di cui c:ontesta l'utilizzabilità. Il motivo in esame sostanzialmente riprende, sotto il diverso profilo della violazione di legge processuale, le considerazioni già svolte dal ricorrente nel primo motivo di doglianza. 2.3. Nel terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., contestando la valutazione della Corte di merito in ordine all'individuazione del soggetto alla guida del veicolo e alla valutazione indiziaria a tal fine esposta nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. 1.1. La questione della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'Accalai (oltreché del Nuvoli) in conseguenza dell'ipotizzato stato di ebbrezza alla guida e delle lesioni riportate dal Nuvoli, dedotta con i due primi motivi di ricorso, é ontologicamente diversa da quella posta a base delle ragioni di asserita inutilizzabilità enunciate dal ricorrente in appello e disattese dalla Corte di merito: ragioni che riposavano essenzialmente sul dato della sottoposizione del veicolo intestato all'Accalai a fermo amministrativo (ciò che consentiva in origine di ipotizzare a suo carico il delitto di cui al capo B;art. 334 cod. pen.). Da ciò consegue che l'inutilizzabilità dedotta nel ricorso, in quanto fondata su ragioni eterogenee rispetto a quelle eccepite con l'atto d'appello, integra un motivo di doglianza non consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); né rileva il fatto che le doglianze di che trattasi siano state proposte anche come vizio di motivazione (primo motivo di ricorso), oltre che come violazione di legge (secondo motivo), atteso che non sono ammissibili le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v. Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631). 1.2. Si soggiunge che non trova conferma in atti l'assunto del ricorrente secondo il quale le dichiarazioni sia dell'Accalai che del Nuvoli, poste a base dell'attribuzione al primo della qualità di conducente (in relazione alla quale é stata ravvisata la contravvenzione di cui al capo A della rubrica), sarebbero state rese solo quando gli stessi erano stati accompagnati in caserma, ossia dopo l'assunzione della ritenuta qualità di indagati sostanziali: in realtà, in base a quanto dichiarato dal teste verbalizzante, entrambi avevano reso fin da subito dichiarazioni in ordine al soggetto che conduceva l'autovettura coinvolta nell'incidente, indicato nell'odierno ricorrente (confermando successivamente «quello che hanno detto nell'immediatezza proprio quando siamo arrivati sul posto»). 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro testimoniato, confermando quanto riferito agli operanti, circa il fatto che il veicolo era condotto dall'Accalai al momento dell'incidente (oltreché in ordine alla dinamica dell'incidente stesso). Dunque - con specifico riguardo a quanto dedotto dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso - non può, al riguardo, neppure parlarsi di mero indizio, ma di vera e propria prova dichiarativa, adeguatamente valutata nella sua attendibilità dalla Corte territoriale ed alla quale la stessa Corte di merito ha fatto espresso riferimento, valutandola peraltro congiuntamente al fatto che l'Accalai era proprietario del veicolo. 1.4. E' appena il caso di aggiungere che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non é ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non é in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre„ alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposi:o il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre