CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. Roncoferraro (Mn) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Reggiolo (Re) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2662/21 della Corte di appello di Brescia del 26/10/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Senatore e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ribadito le condanne, pronunciate in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen., di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a quello di cui agli artt. 110, 56, 317 cod. peri., confermando le pene loro inflitte dal primo giudice, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contenute nei limiti della sospensione condizionale; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state revocate anche le pene accessorie, attesa la ricorrenza dell'ipotesi del secondo comma 319 -quater. Le condotte oggetto di pronuncia sono emerse nell'ambito di una più ampia indagine riguardante pratiche illecite di natura prevalentemente corruttiva attuate da appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Mantova. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di avere agito da intermediario, quale consulente di una società sottoposta a verifica fiscale, tra la titolare e i finanzieri infedeli, al fine di evitare alla prima la denunzia all'autorità giudiziaria per l'impiego di manodopera clandestina e irregolare. A Senatore, Mar. Capo della Guardia di Finanza, è stata ascritta una condotta di intermediazione tra il privato corruttore e due colleghi in forza al [OSCURATO:PERSONA] di Mantova, in particolare per avere recapitato a questi ultimi la somma di 2.000,00 euro consegnatagli dal primo. A [OSCURATO:PERSONA] è stata, infine, ascritta una condotta istigatrice all'indirizzo del Lgt. della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], affinché questi minacciasse l'avvio di verifiche nei confronti del rappresentante di una società verso cui l'imputato vantava un consistente credito in denaro. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che deducono i motivi di censura di seguito indicati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 125, comma 3, 192, 546 e 605 cod. proc. peri. in ordine alla motivazione per relationem adottata dalla Corte di appello quanto alla mancata valutazione di risultanze probatorie acquisite agli atti, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al risarcimento del danno. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardo all'analisi delle intercettazioni telefoniche eseguite ed alla chiamata di correo degli imputati appartenenti alla Guardia di Finanza.Violazione dell'art. 319 -quater e degli art. 43, primo comma e 110 cod. pen. in relazione all'assenza dell'elemento soggettivo del reato Violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., degli artt. 2043 e 1223 cod. civ. e dell'art. 1 legge n. 20 del 1994 in ordine alla mancata considerazione, ai fini del risarcimento del danno, dei plurimi versamenti effettuati da parte dei computati a titolo risarcitorio. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il carattere eccezionale della condotta ascrittagli, la collaborazione con gli inquirenti nella fase delle indagini, l'avvenuto risarcimento del danno prima del giudizio e lo stato di incensuratezza. Violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'entità della pena riportata (un anno di reclusione, condizionalmente sospesa). 2.2. [OSCURATO:PERSONA] congiunti di motivazione in punto di omessa ed erronea valutazione della prova in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità, in particolare per quanto riguarda le chiamate di correità dei coimputato [OSCURATO:PERSONA] e D'Amato e l'assenza di riscontri alle stesse. Omessa motivazione in relazione alla omessa diversa qualificazione giuridica della condotta di cui all'art. 319 cod. pen. in quella di cui all'art. 318 cod. pen. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in punto di valutazione dell'opera prestata nell'esecuzione del reato, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] congiunti di motivazione in ordine all'impiego dell'informazione inesistente costituita dalla richiesta di pagamento di 225.000,00 euro indirizzata alla persona offesa del reato [OSCURATO:PERSONA], sia da parte dell'imputato che del pubblico ufficiale corresponsabile [OSCURATO:PERSONA], non risultante da nessuno degli elementi probatori acquisiti al giudizio. Erronea applicazione degli artt. 49, secondo comma, 87 e 317 cod. pen. anche in ordine alla mancata correlazione tra le condotte penalmente rilevanti descritte in sentenza ed il capo d'imputazione. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 -bis cod. pen. in relazione al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti e tre i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ancorché per le diverse ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] da annotazione riportata sulla copertina del fascicolo, il ricorso è stato proposto il 21 gennaio 2021 cadente di giovedì. Il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per proporre l'impugnazione della sentenza di appello decorreva dal 5 dicembre 2020, avendo la Corte di appello indicato termine di quaranta giorni dalla pronuncia (26 ottobre 2020) per il deposito della motivazione e il deposito essendo avvenuto ampiamente entro il termine differito (in concreto il 18 novembre 2020). L'atto di parte contenente il ricorso per cassazione reca, del resto, la data del 20 gennaio 2021, già successiva alla scadenza del termine per impugnare del 19 gennaio 2021. L'intempestività del ricorso, dovuta alla presentazione oltre il termine di legge per impugnare, non permette l'instaurazione di un valido rapporto processuale, non consentendo ad es. al giudice di rilevare d'ufficio né la sopravvenienza di una aboliti° criminis (Sez. 5, n. 27820 del 19/04/2017, Ciarla, Rv. 270453) né l'eventuale illegalità della pena irrogata (Sez. U, n., 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), sicché ogni ulteriore considerazione appare superflua. 3. [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarata inammissibile. Anche quando solleva questioni apparentemente di diritto (ad es. la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 318 cod. pen.), il ricorso rinvia costantemente all'interpretazione delle risultanze probatorie (v. pagg. 9, 10, 11) che reputa erronea. Le censure alla sentenza con cui si 'sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento' (tra molte v. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965) risultano, tuttavia, improponibili in sede di legittimità e vanno dichiarate inammissibili (primo e secondo motivo di ricorso).Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, il ricorrente trascura del tutto la circostanza che la Corte di merito ha preso nella dovuta considerazione il corrispondente motivo di appello, ritenendo, ineccepibilmente sul piano giuridico e su quello logico-argomentativo, che il ricorrente ha concorso ad una attività illecita corruttiva volta alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio e in particolare a evitare la segnalazione di irregolarità alle autorità amministrative competenti e l'applicazione delle conseguenti sanzioni per l'impiego irregolare di manodopera e per il mancato versamento dell'IVA nei confronti della persona beneficiaria (pag. 166 sent.). Ulteriori considerazioni sull'inquadramento giuridico della condotta in addebito sarebbero state, dunque, semplicemente superflue. Del tutto generico appare, infine, il terzo motivo di censura, con cui il ricorrente si limita ad una mera reiterazione delle doglianze che già avevano costituto oggetto del terzo motivo di gravame. Anche in questo caso i giudici di appello hanno fornito adeguata spiegazione delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti facoltative di cui all'art. 62 -bis cod. pen. e dell'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (pag. 166-167 sent.), ciò che non ha impedito all'imputato di riproporre pedissequamente le proprie doglianze, destinandole, tuttavia, a declaratoria di inammissibilità per aspecificità. Risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra molte e tra le più recenti, v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bouartour, Rv. 277710). 4. [OSCURATO:PERSONA] di là della formale evocazione di profili di illegittimità quali il travisamento del fatto (primo motivo) o la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza (secondo motivo), resta il dato che le censure che il ricorrente muove alla decisione impugnata si svolgono in termini di puro fatto, contestando il merito delle decisioni assunte dalla Corte territoriale. Il primo motivo si basa sull'assunto che nessuna richiesta di pagamento sarebbe stata in realtà indirizzata dall'imputato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e che nessuna richiesta di esazione del credito sarebbe stata veicolata attraverso il pubblico ufficiale, [OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità indicate in contestazione. Tale pur legittimo modo di argomentare si scontra, peraltro, con la diversa ricostruzione della vicenda accolta dalle sentenze di merito (pag. 167-168 sent.impugnata), introducendo elementi di fatto estranei al giudizio di legittimità. In tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone, invero, che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (tra diverse, v. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589) diversamente la prospettazione sfociando nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e al., Rv. 270519). Lo stesso è a dirsi del secondo motivo di censura, articolato in termini di generale critica alla valutazione che i giudici di merito hanno operato delle risultanze delle captazioni telefoniche, secondo un'interpretazione dal ricorrente reputata più corretta in rapporto alle tesi da lui sostenute. Ma in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere, pertanto, sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Con le prospettazioni, indebitamente formulate nei termini sopra indicati, il ricorrente tenta, inoltre, di accreditare la tesi da lui sostenuta che nella fattispecie considerata non sarebbe configurabile il tentativo di concussione, diversamente da quanto riconosciuto dai giudici di merito, nonostante la presenza di precedenti pronunce di questa stessa Corte di legittimità riferite a vicende quasi sovrapponibili a quella in esame. È stato, infatti, già affermato il principio che integra il tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compia atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre la vittima ad estinguere una posizione debitoria propria o di un terzo cui egli sia interessato (Sez. 6, n. 8894 del 04/11/2010, dep. 2011, G., Rv. 249653) nonché il correlato ulteriore principio che sussiste il tentativo di concussione nell'ipotesi in cui l'atto di prevaricazione del pubblico ufficiale sia finalizzato al soddisfacimento di un credito proprio o di terze persone (Sez. 6, n. 31341 del 16/03/2011, Zuncheddu, Rv. 250533) Manifestamente infondata è, infine, la doglianza riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, punto sul quale si riscontra nella pronuncia impugnata congrua, ancorché sintetica, motivazione (v. pag. 169 sent.).5. Alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual