CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12759/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava quella di primo grado con‘[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con il riconoscimento del vizio parziale di mente e delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minaccia. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge con riferimento all'omesso esame da parte della Corte territoriale degli specifici motivi nuovi trasmessi il 19 aprile 2024 a mezzo PEC dalla difesa, in tema di esclusione delle aggravanti contestate, conseguente procedibilità a querela per i reati di lesioni e minaccia, difetto di imputabilità e dell'elemento soggettivo dei reati addebitati, estinzione del reato ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 4. L'unico motivo di ricorso risulta fondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato appare affatto carente in merito alla presa in esame e alla conseguente valutazione - sia in fatto che in diritto - degli specifici motivi nuovi, ritualmente trasmessi il 19 aprile 2024 a mezzo PEC, e segnatamente di quelli con i quali l'appellante aveva sollecitato l'esclusione delle aggravanti contestate, la conseguente procedibilità a querela per i reati di lesioni e minaccia, nonché la declaratoria di estinzione del reato ex art. 131-bis cod. pen. 5. L'omessa valutazione da parte dei Giudici di appello delle richiamate deduzioni difensive, contenute nella nota in alcun modo richiamata dalla Corte, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è stata tempestivamente dedotta con il primo atto utile ossia con il ricorso per cassazione. La sentenza impugnata va pertanto annullata per il profilo suindicato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. %.) C