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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 07257/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catania il 30/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, riconosciuta la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; all'imputato è contestato di aver detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente d tipo marjuana per un peso complessivo di 51 grammi con un principio attivo dello 0,38% corrispondente a 39 dosi medie singole, e di tipo hashish per un peso complessivo netto pari a grammi 1,927 con un contenuto di principio attivo del 20,04%, corrispondente a 15 dosi medie singole.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.2.1.

Con il primo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che il principio attivo accertato attraverso gli esami tossicologici non sarebbe inferiore allo 0,5%, atteso che, invece, esso sarebbe stato dello 0,38% e, quindi, inferiore alla soglia minima indicata nella tabella ministeriale; si aggiunge che nel caso in esame il numero di dosi ricavabile per la marjuana sarebbe stato di trentanove mentre per l'hashish di quindici e dunque la detenzione sarebbe compatibile con il consumo personale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena (un anno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa).

La Corte, pur riconducendo i fatti alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73, ha poi valorizzato, ai fini della determinazione della pena, elementi quali "la gravita e le modalità del fatto" - rappresentative del "coinvolgimento in una più ampia attività di spaccio"- "il rilevante quantitativo", "la destinazione della sostanza ad un numero indeterminato di tossicomani", "la vicinanza con ambienti di criminalità organizzata, " la capacità reddituale".

Secondo il ricorrente, si tratterebbe di affermazioni svincolate da elementi concreti e non si sarebbe considerato, peraltro, che l'imputato svolge da "tempo immemore" un'attività di lavoro che gli consente di percepire un reddito di circa 20 mila euro all'anno e che l'unico precedente sarebbe risalente al 2006.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui, ai fini della determinazione della pena, sono stati richiamati precedenti penali in tema di reati contro il patrimonio; si evidenzia che l'imputato sarebbe gravato da un'unica precedente condanna per reati contro il patrimonio - risalente al 2010- per la quale Musumeci avrebbe peraltro beneficiato della sospensione condizionale della pena.

Si aggiunge, quanto all'unico precedente in tema di stupefacenti, che esso si riferisce ad un fatto commesso nel 2006 per cui quale furono riconosciute le circostanze attenuanti generiche; né, si evidenzia, il quadro generale giustificherebbe il riconoscimento della recidiva.

La pena (un anno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa) non avrebbe tenuto conto del tipo di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n.242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.

Nell'ambito di una articolata motivazione, si è spiegato più in generale che, rispetto al reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956; nello stesso senso, Sez.

U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856 e Sez.

U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920).

Si tratta di un principio di diritto - che, pur riguardando la peculiare fattispecie nella quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddetta legge n. 242 del 2016, che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per le finalità indicate dalla stessa legge — ribadisce un criterio interpretativo di carattere più generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi.

Alla luce di tale quadro di riferimento, il motivo rivela la sua infondatezza.

Nel caso di specie, rispetto ad una puntuale motivazione volta a dimostrare la destinazione illecita della sostanza stupefacente rinvenuta, la mancanza di offensività viene fatta derivare non da elementi concreti ma dalla circostanza che il principio attivo sarebbe inferiore allo 0,5% e sarebbero state ricavabili rispettivamente 39 dosi per la nnarjuana e 15 dosi per l'hashish; il presupposto giuridico posto a fondamento del motivo di ricorso è che la quantità di principio attivo e la dose media singola stabilita per ogni sostanza stupefacente equivalga a presunzione di efficacia drogante solo a partire dal quantitativo indicato dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2006.

Una tale equazione tuttavia non è corretta.

Va infatti ricordato che il Decreto ministeriale con cui sono fissate le dosi medie singole ha l'unica finalità di definire soglie quantitative che possono indurre a ritenere, eventualmente in accordo con altre acquisizioni, che la detenzione delle sostanze stupefacenti sia finalizzata ad un uso esclusivamente personale.

In particolare, la dose "media" costituisce la base per la definizione della dose media giornaliera ed è finalizzata ad individuare i "bisogni" medi di un soggetto assuefatto; ciò, tuttavia, non significa affatto che dosi inferiori a quella "media" siano prive di rilievo penale, dovendosi considerare anche l'effetto drogante nei confronti di soggetti non dipendenti.

Ciò giustifica il principio secondo cui il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione solo di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore. (Sez. 6, n. 51600, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciccolella, Rv. 277574; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261478; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478).

Ne consegue l'infondatezza del motivo.

3. Sono inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

La Corte, quanto alla ritenuta recidiva, ha spiegato, da una parte, come l'imputato sia oggettivamente gravato da precedenti penali, anche specifici, e, dall'altra, che il reato per cui si procede, per come colorato sul piano delle modalità del fatto, è rivelatore di una maggiore capacità a delinquere e di una perdurante inclinazione al delitto.

Dunque, una corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270479).

Nulla di specifico è stato dedotto sul punto né con l'atto di appello e neppure on il ricorso in esame; non è chiaro infatti, alla luce dei fatti ricostruiti, la ragione per cui non vi sia nella specie una attuale e concreta pericolosità sociale da parte dell'imputato.

Considerazioni non diverse devono essere formulate quanto alla dosimetria della pena.

Rispetto ad una motivazione puntuale e non manifestamente illogica con cui la Corte ha evidenziato i motivi per i quali la pena è stata fissata in misura superiore al minimo edittale, il ricorrente si è limitato a considerazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catania il 30/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, riconosciuta la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; all'imputato è contestato di aver detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente d tipo marjuana per un peso complessivo di 51 grammi con un principio attivo dello 0,38% corrispondente a 39 dosi medie singole, e di tipo hashish per un peso complessivo netto pari a grammi 1,927 con un contenuto di principio attivo del 20,04%, corrispondente a 15 dosi medie singole. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che il principio attivo accertato attraverso gli esami tossicologici non sarebbe inferiore allo 0,5%, atteso che, invece, esso sarebbe stato dello 0,38% e, quindi, inferiore alla soglia minima indicata nella tabella ministeriale; si aggiunge che nel caso in esame il numero di dosi ricavabile per la marjuana sarebbe stato di trentanove mentre per l'hashish di quindici e dunque la detenzione sarebbe compatibile con il consumo personale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena (un anno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa). La Corte, pur riconducendo i fatti alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73, ha poi valorizzato, ai fini della determinazione della pena, elementi quali "la gravita e le modalità del fatto" - rappresentative del "coinvolgimento in una più ampia attività di spaccio"- "il rilevante quantitativo", "la destinazione della sostanza ad un numero indeterminato di tossicomani", "la vicinanza con ambienti di criminalità organizzata, " la capacità reddituale". Secondo il ricorrente, si tratterebbe di affermazioni svincolate da elementi concreti e non si sarebbe considerato, peraltro, che l'imputato svolge da "tempo immemore" un'attività di lavoro che gli consente di percepire un reddito di circa 20 mila euro all'anno e che l'unico precedente sarebbe risalente al 2006. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui, ai fini della determinazione della pena, sono stati richiamati precedenti penali in tema di reati contro il patrimonio; si evidenzia che l'imputato sarebbe gravato da un'unica precedente condanna per reati contro il patrimonio - risalente al 2010- per la quale Musumeci avrebbe peraltro beneficiato della sospensione condizionale della pena. Si aggiunge, quanto all'unico precedente in tema di stupefacenti, che esso si riferisce ad un fatto commesso nel 2006 per cui quale furono riconosciute le circostanze attenuanti generiche; né, si evidenzia, il quadro generale giustificherebbe il riconoscimento della recidiva. La pena (un anno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa) non avrebbe tenuto conto del tipo di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n.242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Nell'ambito di una articolata motivazione, si è spiegato più in generale che, rispetto al reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956; nello stesso senso, Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856 e Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920). Si tratta di un principio di diritto - che, pur riguardando la peculiare fattispecie nella quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddetta legge n. 242 del 2016, che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per le finalità indicate dalla stessa legge — ribadisce un criterio interpretativo di carattere più generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi. Alla luce di tale quadro di riferimento, il motivo rivela la sua infondatezza. Nel caso di specie, rispetto ad una puntuale motivazione volta a dimostrare la destinazione illecita della sostanza stupefacente rinvenuta, la mancanza di offensività viene fatta derivare non da elementi concreti ma dalla circostanza che il principio attivo sarebbe inferiore allo 0,5% e sarebbero state ricavabili rispettivamente 39 dosi per la nnarjuana e 15 dosi per l'hashish; il presupposto giuridico posto a fondamento del motivo di ricorso è che la quantità di principio attivo e la dose media singola stabilita per ogni sostanza stupefacente equivalga a presunzione di efficacia drogante solo a partire dal quantitativo indicato dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2006. Una tale equazione tuttavia non è corretta. Va infatti ricordato che il Decreto ministeriale con cui sono fissate le dosi medie singole ha l'unica finalità di definire soglie quantitative che possono indurre a ritenere, eventualmente in accordo con altre acquisizioni, che la detenzione delle sostanze stupefacenti sia finalizzata ad un uso esclusivamente personale. In particolare, la dose "media" costituisce la base per la definizione della dose media giornaliera ed è finalizzata ad individuare i "bisogni" medi di un soggetto assuefatto; ciò, tuttavia, non significa affatto che dosi inferiori a quella "media" siano prive di rilievo penale, dovendosi considerare anche l'effetto drogante nei confronti di soggetti non dipendenti. Ciò giustifica il principio secondo cui il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione solo di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore. (Sez. 6, n. 51600, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciccolella, Rv. 277574; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261478; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478). Ne consegue l'infondatezza del motivo. 3. Sono inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte, quanto alla ritenuta recidiva, ha spiegato, da una parte, come l'imputato sia oggettivamente gravato da precedenti penali, anche specifici, e, dall'altra, che il reato per cui si procede, per come colorato sul piano delle modalità del fatto, è rivelatore di una maggiore capacità a delinquere e di una perdurante inclinazione al delitto. Dunque, una corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270479). Nulla di specifico è stato dedotto sul punto né con l'atto di appello e neppure on il ricorso in esame; non è chiaro infatti, alla luce dei fatti ricostruiti, la ragione per cui non vi sia nella specie una attuale e concreta pericolosità sociale da parte dell'imputato. Considerazioni non diverse devono essere formulate quanto alla dosimetria della pena. Rispetto ad una motivazione puntuale e non manifestamente illogica con cui la Corte ha evidenziato i motivi per i quali la pena è stata fissata in misura superiore al minimo edittale, il ricorrente si è limitato a considerazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 07257/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris