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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41010/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'AMM/NE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari in funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo in fase di rinvio a seguito di annullamento da questa Corte, ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa, affermando che l'ipoteca accesa nel Maggio 2007 sul bene immobile confiscato prevale sul provvedimento di confisca di cui alla sentenza del Novembre 2012, irrevocabile ad Ottobre 2013.

Avverso il provvedimento propone ricorso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati tramite l'[OSCURATO:PERSONA] di Stato di Milano, articolando quattro motivi.

1. Col primo deduce la violazione dell'ad 627 cpp e l'inosservanza degli artt 666/3 cpp e dell'art 11 RD 1611/33, poiché il precedente provvedimento, pure impugnato dall'Avvocatura, era stato annullato da questa Corte per la mancata instaurazione del contraddittorio, essendo stata omessa la comunicazione dell'udienza in cui il provvedimento era stato adottato all'Avvocatura distrettuale di Milano, domiciliataria ex lege dell'Agenzia.

La difesa dell'Agenzia rappresenta che il Giudice del rinvio ha ripetuto l'errore, in quanto l'avviso di udienza è stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e non alla competente Avvocatura distrettuale di Milano ove era necessario ai sensi delle disposizioni citate, unico soggetto territorialmente competente, presso il quale era indicata la domiciliazione dell'Agenzia nel ricorso per Cassazione.

La ricorrente precisa che il provvedimento ora impugnato è stato, invece, notificato all'Ufficio distrettuale competente.

2. Col secondo motivo - logicamente connesso al primo - è stata dedotta l'inosservanza dell'art 114 DLgvo 152/2011 e di nuovo dell'art 11 TU 1611/33, poiché l'Agenzia Nazionale, legalmente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale in Milano, in assenza dell'avviso di udienza è stata pretermessa da un giudizio in cui si è discusso della confisca e della tutela dei diritti di terzi sui beni confiscati, oggetto istituzionale dei compiti dell' Agenzia, cui spetta ex lege l'amministrazione di tali beni.

La ricorrente cita una pronunzia di questa Corte in cui si è osservato che tutti gli atti giudiziali e le pronunzie ai quali è interessata come terzo l'Agenzia devono essere notificati presso l'Avvocatura competente, a pena di nullità da pronunziarsi anche d'Ufficio. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 1 commi da 194 a 206 delle legge 228/12 in particolare dell'art 199 della suddetta legge.

La ricorrente premette che al giudizio in esame si applica ratione temporis la legge di stabilità del 2013 ( legge 228/2012) e non il codice antimafia; la legge in riferimento al comma 199 dell'art 1 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore o dalla definitività della confisca, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione al credito, ai sensi dell'art 58/2 Divo 159/2011, al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca.

Nel caso per cui è ricorso la confisca è divenuta definitiva ad Ottobre 2013 ed il procedimento di esecuzione è stato incardinato a distanza di molti anni.

Quindi la domanda di ammissione al credito sarebbe tardiva ed inammissibile.4.Nel quarto motivo si lamenta di nuovo la violazione dell'ad 1/194 a 205 legge 228/12 ed in specie del comma 197, oltre che dall'art 28 Dlgvo 159/2011, in materia di revoca della misura ablativa. [OSCURATO:PERSONA] richiama una pronunzia delle SU di questa Corte, che ha risolto il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca nel senso della prevalenza della confisca, che estingue le ipoteche sull'immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, aggiungendo che il terzo di buona fede può essere ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio.

Si conclude nel senso che pur se l'iniziativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse rituale e non tardiva il provvedimento sarebbe illegittimo nel merito Il PG ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ritenendo inammissibili i primi due ed assorbito il quarto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo e secondo motivo per la mancata instaurazione del contraddittorio. 1.La norma della quale si lamenta la violazione - art 11 RD 1611/33, intitolata citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse (così recita: Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

La medesima normativa ribadisce il principio della competenza del foro ove siede l'autorità giudiziaria procedente per ogni altro atto giudiziale e [per] le sentenze[che]devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza; il successivo comma prevede la sanzione di nullità rilevabile d'Ufficio, nel caso in cui le notificazioni di cui ai comma precedenti non siano fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità,.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte regolatrice ha da tempo e con pronunzie conformi, ultima quella rescindente resa nella presente procedura, affermato il principio che in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

Nella fattispecie - sovrapponibile aY quella ora in esame in cui parte in causa era l'Agenzia - è stata dichiarata la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale, investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia della garanzia reale costituita sul bene confiscato, per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'agenzia nazionale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente. (Sez. 1, Sentenza n. 21 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/01/2015 ) Rv. 261713.

In senso conforme Sez. 5 , Sentenza n. 2772 del 07/12/2021 Cc. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282654. 22ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata ed il Giudice del rinvio, in quella sede verificherà il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui mancanza è dedotta con il terzo motivo di ricorso.

Il più autorevole Collegio di questa Corte ha, infatti, chiarito che in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni.

L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. (Sez.

U, Sentenza n. 39608 del 22/02/2018 Cc. (dep. 03/09/2018) Rv. 273660.

2.1. Nella fattispecie in esame il principio è in rilievo poiché, secondo la prospettazione della ricorrente, al giudizio in esame si applica ratione temporis la legge di stabilità del 2013 ( legge 228/2012) e non il codice antimafia ed il provvedimento di confisca è divenuto definitivo ad Ottobre 2013 mentre il procedimento di esecuzione sarebbe stato incardinato a distanza di molti anni; dato che, allo stato, sembra perlomeno compatibile con il numero del provvedimento SIGE 1046/2022.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, ufficio del giudice delle indagini preliminari.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, uf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'AMM/NE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari in funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo in fase di rinvio a seguito di annullamento da questa Corte, ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa, affermando che l'ipoteca accesa nel Maggio 2007 sul bene immobile confiscato prevale sul provvedimento di confisca di cui alla sentenza del Novembre 2012, irrevocabile ad Ottobre 2013. Avverso il provvedimento propone ricorso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati tramite l'[OSCURATO:PERSONA] di Stato di Milano, articolando quattro motivi. 1. Col primo deduce la violazione dell'ad 627 cpp e l'inosservanza degli artt 666/3 cpp e dell'art 11 RD 1611/33, poiché il precedente provvedimento, pure impugnato dall'Avvocatura, era stato annullato da questa Corte per la mancata instaurazione del contraddittorio, essendo stata omessa la comunicazione dell'udienza in cui il provvedimento era stato adottato all'Avvocatura distrettuale di Milano, domiciliataria ex lege dell'Agenzia. La difesa dell'Agenzia rappresenta che il Giudice del rinvio ha ripetuto l'errore, in quanto l'avviso di udienza è stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e non alla competente Avvocatura distrettuale di Milano ove era necessario ai sensi delle disposizioni citate, unico soggetto territorialmente competente, presso il quale era indicata la domiciliazione dell'Agenzia nel ricorso per Cassazione. La ricorrente precisa che il provvedimento ora impugnato è stato, invece, notificato all'Ufficio distrettuale competente. 2. Col secondo motivo - logicamente connesso al primo - è stata dedotta l'inosservanza dell'art 114 DLgvo 152/2011 e di nuovo dell'art 11 TU 1611/33, poiché l'Agenzia Nazionale, legalmente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale in Milano, in assenza dell'avviso di udienza è stata pretermessa da un giudizio in cui si è discusso della confisca e della tutela dei diritti di terzi sui beni confiscati, oggetto istituzionale dei compiti dell' Agenzia, cui spetta ex lege l'amministrazione di tali beni. La ricorrente cita una pronunzia di questa Corte in cui si è osservato che tutti gli atti giudiziali e le pronunzie ai quali è interessata come terzo l'Agenzia devono essere notificati presso l'Avvocatura competente, a pena di nullità da pronunziarsi anche d'Ufficio. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 1 commi da 194 a 206 delle legge 228/12 in particolare dell'art 199 della suddetta legge. La ricorrente premette che al giudizio in esame si applica ratione temporis la legge di stabilità del 2013 ( legge 228/2012) e non il codice antimafia; la legge in riferimento al comma 199 dell'art 1 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore o dalla definitività della confisca, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione al credito, ai sensi dell'art 58/2 Divo 159/2011, al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca. Nel caso per cui è ricorso la confisca è divenuta definitiva ad Ottobre 2013 ed il procedimento di esecuzione è stato incardinato a distanza di molti anni. Quindi la domanda di ammissione al credito sarebbe tardiva ed inammissibile.4.Nel quarto motivo si lamenta di nuovo la violazione dell'ad 1/194 a 205 legge 228/12 ed in specie del comma 197, oltre che dall'art 28 Dlgvo 159/2011, in materia di revoca della misura ablativa. [OSCURATO:PERSONA] richiama una pronunzia delle SU di questa Corte, che ha risolto il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca nel senso della prevalenza della confisca, che estingue le ipoteche sull'immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, aggiungendo che il terzo di buona fede può essere ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio. Si conclude nel senso che pur se l'iniziativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse rituale e non tardiva il provvedimento sarebbe illegittimo nel merito Il PG ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ritenendo inammissibili i primi due ed assorbito il quarto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo e secondo motivo per la mancata instaurazione del contraddittorio. 1.La norma della quale si lamenta la violazione - art 11 RD 1611/33, intitolata citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse (così recita: Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. La medesima normativa ribadisce il principio della competenza del foro ove siede l'autorità giudiziaria procedente per ogni altro atto giudiziale e [per] le sentenze[che]devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza; il successivo comma prevede la sanzione di nullità rilevabile d'Ufficio, nel caso in cui le notificazioni di cui ai comma precedenti non siano fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità,. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte regolatrice ha da tempo e con pronunzie conformi, ultima quella rescindente resa nella presente procedura, affermato il principio che in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio. Nella fattispecie - sovrapponibile aY quella ora in esame in cui parte in causa era l'Agenzia - è stata dichiarata la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale, investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia della garanzia reale costituita sul bene confiscato, per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'agenzia nazionale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente. (Sez. 1, Sentenza n. 21 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/01/2015 ) Rv. 261713. In senso conforme Sez. 5 , Sentenza n. 2772 del 07/12/2021 Cc. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282654. 22ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata ed il Giudice del rinvio, in quella sede verificherà il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui mancanza è dedotta con il terzo motivo di ricorso. Il più autorevole Collegio di questa Corte ha, infatti, chiarito che in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. (Sez. U, Sentenza n. 39608 del 22/02/2018 Cc. (dep. 03/09/2018) Rv. 273660. 2.1. Nella fattispecie in esame il principio è in rilievo poiché, secondo la prospettazione della ricorrente, al giudizio in esame si applica ratione temporis la legge di stabilità del 2013 ( legge 228/2012) e non il codice antimafia ed il provvedimento di confisca è divenuto definitivo ad Ottobre 2013 mentre il procedimento di esecuzione sarebbe stato incardinato a distanza di molti anni; dato che, allo stato, sembra perlomeno compatibile con il numero del provvedimento SIGE 1046/2022. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, ufficio del giudice delle indagini preliminari. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, uf
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