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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 45563/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per la sopravvenuta prescrizione; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso e si è associato alla richiesta di Pubblico ministero di annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio; in linea subordinata, in caso di annullamento senza rinvio per la prescrizione del reato, chiede che siano confermate le statuizioni civili. a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 06/12/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 14/05/2021 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642 cod.pen..

Deduce:

1.1. "Violazione di legge, manifesta illogicità e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. d) c.p.p., in relazione alla tardività della querela".

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado quanto alla dedotta tardività della querela, così facendo malgoverno i principi di diritto fissati in materia di tempestività della querela e di termini entro cui una compagnia assicurativa può presentare denuncia-querela in caso di frode ai propri danni.

1.2. "Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale ed insufficiente e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla parte della sentenza che subordina la sospensione condizionale al risarcimento del danno".

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha disatteso i principi di diritto in tema di subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, non motivando adeguatamente sulla specifica censura sollevata con il gravame.

In tal senso obietta che la Corte di appello ha fatto leva sull'incensuratezza, mentre la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno prescinde da tale status; che la sospensione condizionale della pena non può mai essere subordinata al risarcimento del danno senza una valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato, specie quando queste emergano dagli atti processuali.

Specifica che era stata versati in atti (anche ai fini dell'ammissione al patrocinio dei non abbienti), l'autocertificazione reddituale dell'imputato.

Richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 3187/2021, là dove si afferma che il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta.

Aggiunge che nel caso in esame non è stato nemmeno previsto il termine entro il quale l'imputato avrebbe dovuto adempiere.

«In conclusione -scrive la difesa- si ritiene che la Corte di appello avrebbe dovuto indagare lo spessore delle difficoltà economiche invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento del risarcimento del danno e motivare sul punto, al fine di rendere la statuizione di subordinazione della unà- sospensione condizionale della pena effettiva e non equivalente ad un mero passaggio formale irrealizzabile e, dunque, inesigibile dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché &specifico.

Va ricordato che «In tema di frode alle compagnie assic:uratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa ch cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro», (Sez. 2 - , Sentenza n. 11144 d el 18/12/2020 Ud., dep. il 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 280993 - 01).

La Corte di appello ha rigettato la doglianza osservando che la compagnia non aveva attivato la procedura amministrativa, così che non trovava applicazione quanto previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Sul punto non si registra nessuna censura da parte del ricorrente, così che il motivo non si confronta con le reali ragioni del rigetto, limitandosi a reiterare le medesime doglianze motivatamente disattese dalla Corte di appello, mentre nel motivo in esame nulla si oppone circa l'effettiva attivazione della procedura di cui all'art. 148 del Codice dell'assicurazione.

Tanto porta al vizio di aspecificità del motivo, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez, 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, ove si guardi all'art. 165, comma secondo, cod.pen. e ove si consideri che è la seconda volta che Buccoleri beneficia della sospensione condizionale della pena e tale seconda applicazione è stata chiesta da lui stesso ai giudici.

Tale ultima evenienza emerge dalla lettura del verbale dell'udienza del 14 maggio 2021, dove è registrato che la difesa ha concluso chiedendo al Tribunale «in estremo subordine [...] benefici di legge se concedibili», così sollecitando la concessione della seconda sospensione condizionale della pena.

Tanto rileva perché la Cassazione ha più volte chiarito che «la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio», (Sez. 6 - , Sentenza n. 8535 del 02/02/2021, S. Rv. 280712 - 01).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per la sopravvenuta prescrizione; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso e si è associato alla richiesta di Pubblico ministero di annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio; in linea subordinata, in caso di annullamento senza rinvio per la prescrizione del reato, chiede che siano confermate le statuizioni civili. a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 06/12/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 14/05/2021 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642 cod.pen.. Deduce: 1.1. "Violazione di legge, manifesta illogicità e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. d) c.p.p., in relazione alla tardività della querela". Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado quanto alla dedotta tardività della querela, così facendo malgoverno i principi di diritto fissati in materia di tempestività della querela e di termini entro cui una compagnia assicurativa può presentare denuncia-querela in caso di frode ai propri danni. 1.2. "Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale ed insufficiente e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla parte della sentenza che subordina la sospensione condizionale al risarcimento del danno". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha disatteso i principi di diritto in tema di subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, non motivando adeguatamente sulla specifica censura sollevata con il gravame. In tal senso obietta che la Corte di appello ha fatto leva sull'incensuratezza, mentre la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno prescinde da tale status; che la sospensione condizionale della pena non può mai essere subordinata al risarcimento del danno senza una valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato, specie quando queste emergano dagli atti processuali. Specifica che era stata versati in atti (anche ai fini dell'ammissione al patrocinio dei non abbienti), l'autocertificazione reddituale dell'imputato. Richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 3187/2021, là dove si afferma che il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta. Aggiunge che nel caso in esame non è stato nemmeno previsto il termine entro il quale l'imputato avrebbe dovuto adempiere. «In conclusione -scrive la difesa- si ritiene che la Corte di appello avrebbe dovuto indagare lo spessore delle difficoltà economiche invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento del risarcimento del danno e motivare sul punto, al fine di rendere la statuizione di subordinazione della unà- sospensione condizionale della pena effettiva e non equivalente ad un mero passaggio formale irrealizzabile e, dunque, inesigibile dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché &specifico. Va ricordato che «In tema di frode alle compagnie assic:uratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa ch cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro», (Sez. 2 - , Sentenza n. 11144 d el 18/12/2020 Ud., dep. il 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 280993 - 01). La Corte di appello ha rigettato la doglianza osservando che la compagnia non aveva attivato la procedura amministrativa, così che non trovava applicazione quanto previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni. Sul punto non si registra nessuna censura da parte del ricorrente, così che il motivo non si confronta con le reali ragioni del rigetto, limitandosi a reiterare le medesime doglianze motivatamente disattese dalla Corte di appello, mentre nel motivo in esame nulla si oppone circa l'effettiva attivazione della procedura di cui all'art. 148 del Codice dell'assicurazione. Tanto porta al vizio di aspecificità del motivo, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez, 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, ove si guardi all'art. 165, comma secondo, cod.pen. e ove si consideri che è la seconda volta che Buccoleri beneficia della sospensione condizionale della pena e tale seconda applicazione è stata chiesta da lui stesso ai giudici. Tale ultima evenienza emerge dalla lettura del verbale dell'udienza del 14 maggio 2021, dove è registrato che la difesa ha concluso chiedendo al Tribunale «in estremo subordine [...] benefici di legge se concedibili», così sollecitando la concessione della seconda sospensione condizionale della pena. Tanto rileva perché la Cassazione ha più volte chiarito che «la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio», (Sez. 6 - , Sentenza n. 8535 del 02/02/2021, S. Rv. 280712 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Decreto Cassazione n. 45563/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris