CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 45506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 1° dicembre 2021 la Corte d'appello di Cagliari, su ricorso del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni, disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 18 marzo 2021 del Tribunale di Cagliari. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Nel primo motivo deduce violazione de,arte,111 Cost e 10, comma 1 -bis, d.lgs. 159 del 2011 perché a fondamento del provvedimento è stato assunto anche un atto (una annotazione dei Carabinieri del 15 febbraio 2022) successivo alla data della camera di consiglio, ed, in quanto tale, non sottoposto al contraddittorio con la difesa. Nel secondo motivo deduce che il provvedimento impugnato sarebbe sorretto da motivazione apparente, in particolare con riferimento alla proporzionalità della misura applicata. Nel terzo motivo deduce che il provvedimento impugnato sarebbe sorretto da motivazione apparente, in particolare con riferimento all'attualità della pericolosità sociale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che; "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consigiio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo". Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione la Corte. ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Come precisato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Repaci appena citata, la sottovalutazione di argomenti difensivi, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice, non è motivazione apparente. Proprio questo è quanto accade nel caso di specie, in cui il difensore propone il ricorso sostenendo l'esistenza di motivazione apparente in punto di proporzionalità della misura scelta ed attualità della pericolosità del prevenuto, ma si tratta di argomenti già proposti davanti alla Corte d'appello, che ad essi ha risposto alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato (in particolare, in punto di pericolosità: "anche dopo la proposizione della proposta di applicazione della misura Liotta è stato destinatario di denunce per fatti analoghi, come emerge dalla nota integrativa trasmessa dalla Questura di Cagliari il 14 dicembre 2020, soprattutto per spendita di monete falsificate in Fiuggi spacciandosi per carabiniere, Signa, Fucecchio, [OSCURATO:PERSONA] spacciandosi per vigile del fuoco, [OSCURATO:PERSONA]"; in punto di proporzionalità: "alla luce degli elementi esposti, indicativi di una pericolosità intensa e protratta nel tempo, sia del tutto adeguata la previsione di una durata di tre anni della misura di prevenzione, periodo comunque ben distante da quello massimo possibile di cinque anni"). Una volta stabilito che la motivazione non è apparente, l'ulteriore sindacato in punto di adeguatezza della stessa, come detto, non è normativamente consentito. In ordine poi all'argomento proposto nel primo motivo della violazione del contraddittorio perché la Corte d'appello ha inserito nella motivazione sulla attualità della pericolosità anche il riferimento ad una annotazione del 15 febbraio 2022, che il ricorso legge come una violazione del contraddittorio, il collegio condivide le conclusioni formulate dal Procuratore generale nel senso che l'inserimento nella motivazione del provvedimento impugnato del riferimento a questa annotazione del 15 febbraio 2022, per quanto molto evidenziato in ricorso, nel percorso della motivazione non ha, in realtà, un particolare rilievo, finendo soltanto con il completare, proprio nelle righe finali, dopo che il percorso logico del provvedimento era già interamente e compiutamente sviluppato, una motivazione che si poteva reggere anche sugli argomenti esposti nelle righe precedenti.Il ricorso è stato proposto, pertanto, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de