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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03866/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze indicata nell'intestazione, che lo ha condannato alla pena di € 1500 di multa per il reato di lesioni personali e rilevato che l'appello è stato dichiarato inammissibile e riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Firenze.

2. Considerato che il motivo proposto censura la motivazione della sentenza impugnata in riferimento al vizio relativo alla credibilità della persona offesa, consegnandosi così ad una valutazione di inammissibilità in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 co. 2-bis c.p.p., che ammette il ricorso avverso sentenze di competenza del giudice di pace per sola violazione di legge.

Rilevato che, in ogni caso, il ricorso articolava inammissibili doglianze in fatto, comunque non proponibili al Collegio, poiché, come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze indicata nell'intestazione, che lo ha condannato alla pena di € 1500 di multa per il reato di lesioni personali e rilevato che l'appello è stato dichiarato inammissibile e riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Firenze. 2. Considerato che il motivo proposto censura la motivazione della sentenza impugnata in riferimento al vizio relativo alla credibilità della persona offesa, consegnandosi così ad una valutazione di inammissibilità in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 co. 2-bis c.p.p., che ammette il ricorso avverso sentenze di competenza del giudice di pace per sola violazione di legge. Rilevato che, in ogni caso, il ricorso articolava inammissibili doglianze in fatto, comunque non proponibili al Collegio, poiché, come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre
Sentenza Cassazione n. 03866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris