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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07150/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen. o su una diversa qualificazione giuridica del fatto o sulla pena concordata (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

Del resto, "E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo" (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27719601).

La qualificazione giuridica del fatto non risulta, peraltro, eccentrica o palesemente errata (il ricorrente ritiene nel ricorso in cassazione un uso personale, che è cosa comunque diverso dalla qualificazione giuridica essendo l'uso personale non punibile penalmente).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen. o su una diversa qualificazione giuridica del fatto o sulla pena concordata (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Del resto, "E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo" (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27719601). La qualificazione giuridica del fatto non risulta, peraltro, eccentrica o palesemente errata (il ricorrente ritiene nel ricorso in cassazione un uso personale, che è cosa comunque diverso dalla qualificazione giuridica essendo l'uso personale non punibile penalmente). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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