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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 09723/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso Dato atto che nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa all'udienza del 15 febbraio 2021, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2021, avente ad oggetto una somma di danaro pari a 46.060,00 euro e un orologio di marca Rolex, che erano stati sottoposti a sequestro probatorio dalla P.G. all'atto dell'esecuzione della misura cautelare personale applicata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990.

Il decreto di sequestro, si legge nell'ordinanza, era stato disposto anche in vista della confisca ex art. 240-bis cod.pen., avendo il G.i.p. ritenuto che i predetti beni fossero di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] adìto, dato atto che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non contestava il fumus del reato ma solo i presupposti del sequestro, ha evidenziato che nella specie non rileva la pertinenzialità o meno dei beni in sequestro rispetto al reato contestato, ma assume rilievo decisivo la sproporzione tra l'ammontare delle disponibilità liquide e dei valori di cui l'indagato é risultato titolare e la sua condizione reddituale, in assenza di giustificazioni credibili o sufficienti fornite dall'interessato.

2. Avverso l'ordinanza predetta insorge il [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione: non é chiaro, secondo il ricorrente, se il vincolo di indisponibilità fosse stato disposto sul profitto del reato, come espressamente affermato dal G.i.p., o se si trattasse, come sostenuto dal Tribunale, di un sequestro finalizzato alla confisca "allargata"; a fronte di ciò, richiamando i principi affermati in alcuni arresti giurisprudenziali, il ricorrente evidenzia che inizialmente i beni dell'indagato erano stati sottoposti a sequestro probatorio e che, successivamente, il Pubblico ministero aveva chiesto, sugli stessi presupposti, il sequestro preventivo, di tal che il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema della consunzione del potere di iniziativa del P.M.; inoltre il Tribunale avrebbe dovuto esaminare l'eccezione difensiva sul fatto che il G.i.p. non ha mai espresso un giudizio in ordine al fumus del reato; perciò l'ordinanza impugnata, che non affronta il tema del fumus commissi delicti, é censurabile per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus dell'unico reato ipotizzato, limitandosi a richiamare altra ordinanza in tema di gravità indiziaria della misura personale, basata esclusivamente su una conversazione intercettata tra presenti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (al quale non é mai stata trovata la sostanza stupefacente) e su alcune immagini video tratte dalle telecamere posizionate preso l'ingresso dell'abitazione, peraltro risalenti al 25 maggio 2018, laddove la perquisizione che ha determinato l'apprensione dei beni in sequestro risale al 4 novembre 2020.

A fronte di quanto precede, sebbene la difesa avesse dimostrato che l'orologio era un regalo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] 20 anni prima, che l'indagato svolge regolare attività lavorativa a tempo pieno e che egli ha ricevuto oltre 25 mila euro in vincite di gioco, il Tribunale ha ritenuto di accreditare la finalizzazione del sequestro alla confisca allargata, in assenza della sproporzione tra il valore dei beni posseduti e i redditi, e perciò in carenza di motivazione ed in violazione di legge.

Anche sotto il profilo della provenienza delittuosa di quanto in sequestro, su cui pure si é soffermato il Collegio adìto, non vi é dimostrazione del nesso di pertinenzialità dei beni rispetto al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - di fatto volto ad attaccare il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, piuttosto che a censurare l'inosservanza o l'erronea applicazione di norme di legge - é inammissibile, perché proposto per ragioni non consentite, atteso che il ricorso per cassazione relativo a misure cautelari reali può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, a norma dell'art. 325 cod.proc.pen.; ed é noto che, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).

E', infatti, ben vero che il motivo di ricorso rassegnato dal ricorrente denuncia anche, formalmente, la violazione degli articoli 321 cod.proc.pen., 240-bis cod.pen. e 85-bis, d.P.R. 309/1990 (oltre alla carenza di motivazione); ma, nell'illustrazione del detto motivo di ricorso, l'enunciazione si risolve nella confutazione di argomenti comunque valorizzati dal Collegio adìto, in modo tale da rendere evidente che il reale oggetto della lagnanza é riferito ai contenuti dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, e non alla denuncia della sua assenza o apparenza.

1.1. Posto, infatti, che il sequestro del danaro e dell'orologio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] é chiaramente riferito dal Tribunale alla sproporzione fra la somma di oltre 46 mila euro e il valore dell'orologio Rolex (ossia i beni sequestrati) e le condizioni reddituali dell'indagato, deve osservarsi che il Tribunale stesso affronta specificamente le allegazioni difensive (tese a dimostrare la non sproporzione dei beni anzidetti rispetto al reddito del [OSCURATO:PERSONA]) per disattenderle, sia sotto il profilo della reale entità della retribuzione dell'odierno ricorrente, sia sotto il profilo della non deducibilità a fini reddituali delle ricevute non nominative delle vincite di gioco, sia sotto il profilo dell'irrilevanza della ricezione in dono dell'orologio in epoca antecedente i reati per cui si procede.

Certamente non può parlarsi, nella specie, di motivazione assente o apparente, proprio perché il Collegio adìto ha espressamente affrontato tutti i singoli elementi addotti dall'indagato al fine di dimostrare l'assenza di sproporzione tra quanto sequestratogli e il suo reddito, concludendo per il mancato superamento della presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, Sentenza n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052).

1.2. Quanto, poi, all'asserto secondo cui non sarebbe stata fornita argomentazione circa il fumus commissi delicti, vi é in realtà nell'ordinanza impugnata un chiaro riferimento al collegato provvedimento cautelare del 12 settembre 2020 (confermato dal Tribunale del Riesame) in cui sono stati ravvisati dal G.i.p. gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dagli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990; si rammenta, peraltro, che, poiché il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali é ammissibile solo per violazione di legge, l'esame sul fumus commissi delicti, già accertato a carico del ricorrente in una ordinanza cautelare personale la cui definitività non sia posta in discussione, é precluso qualora il ricorso sia fondato esclusivamente sul medesimo compendio indiziario (Sez. 2, Sentenza n. 38575 del 17/05/2019, Gerolla, Rv. 277517).

1.3. E', infine, appena il caso di osservare, a fronte della deduzione del ricorrente circa l'asserita "consunzione" del potere del P.M. di chiedere il sequestro a fini preventivi dopo avere disposto il sequestro probatorio, che tale asserto é privo di fondamento, ove si consideri che il sequestro probatorio non può essere mantenuto a fini preventivi, in vista della confisca, se il provvedimento applicativo del giudice non é preceduto da apposita richiesta del pubblico ministero (per tutte vds.

Sez. 1, Sentenza n. 8995 del 13/02/2008, Rv. 239516), alla quale nella specie il Tribunale del Riesame ha fatto, tra l'altro, espresso riferimento.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso Dato atto che nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all'udienza del 15 febbraio 2021, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2021, avente ad oggetto una somma di danaro pari a 46.060,00 euro e un orologio di marca Rolex, che erano stati sottoposti a sequestro probatorio dalla P.G. all'atto dell'esecuzione della misura cautelare personale applicata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990. Il decreto di sequestro, si legge nell'ordinanza, era stato disposto anche in vista della confisca ex art. 240-bis cod.pen., avendo il G.i.p. ritenuto che i predetti beni fossero di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] adìto, dato atto che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non contestava il fumus del reato ma solo i presupposti del sequestro, ha evidenziato che nella specie non rileva la pertinenzialità o meno dei beni in sequestro rispetto al reato contestato, ma assume rilievo decisivo la sproporzione tra l'ammontare delle disponibilità liquide e dei valori di cui l'indagato é risultato titolare e la sua condizione reddituale, in assenza di giustificazioni credibili o sufficienti fornite dall'interessato. 2. Avverso l'ordinanza predetta insorge il [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione: non é chiaro, secondo il ricorrente, se il vincolo di indisponibilità fosse stato disposto sul profitto del reato, come espressamente affermato dal G.i.p., o se si trattasse, come sostenuto dal Tribunale, di un sequestro finalizzato alla confisca "allargata"; a fronte di ciò, richiamando i principi affermati in alcuni arresti giurisprudenziali, il ricorrente evidenzia che inizialmente i beni dell'indagato erano stati sottoposti a sequestro probatorio e che, successivamente, il Pubblico ministero aveva chiesto, sugli stessi presupposti, il sequestro preventivo, di tal che il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema della consunzione del potere di iniziativa del P.M.; inoltre il Tribunale avrebbe dovuto esaminare l'eccezione difensiva sul fatto che il G.i.p. non ha mai espresso un giudizio in ordine al fumus del reato; perciò l'ordinanza impugnata, che non affronta il tema del fumus commissi delicti, é censurabile per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus dell'unico reato ipotizzato, limitandosi a richiamare altra ordinanza in tema di gravità indiziaria della misura personale, basata esclusivamente su una conversazione intercettata tra presenti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (al quale non é mai stata trovata la sostanza stupefacente) e su alcune immagini video tratte dalle telecamere posizionate preso l'ingresso dell'abitazione, peraltro risalenti al 25 maggio 2018, laddove la perquisizione che ha determinato l'apprensione dei beni in sequestro risale al 4 novembre 2020. A fronte di quanto precede, sebbene la difesa avesse dimostrato che l'orologio era un regalo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] 20 anni prima, che l'indagato svolge regolare attività lavorativa a tempo pieno e che egli ha ricevuto oltre 25 mila euro in vincite di gioco, il Tribunale ha ritenuto di accreditare la finalizzazione del sequestro alla confisca allargata, in assenza della sproporzione tra il valore dei beni posseduti e i redditi, e perciò in carenza di motivazione ed in violazione di legge. Anche sotto il profilo della provenienza delittuosa di quanto in sequestro, su cui pure si é soffermato il Collegio adìto, non vi é dimostrazione del nesso di pertinenzialità dei beni rispetto al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - di fatto volto ad attaccare il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, piuttosto che a censurare l'inosservanza o l'erronea applicazione di norme di legge - é inammissibile, perché proposto per ragioni non consentite, atteso che il ricorso per cassazione relativo a misure cautelari reali può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, a norma dell'art. 325 cod.proc.pen.; ed é noto che, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). E', infatti, ben vero che il motivo di ricorso rassegnato dal ricorrente denuncia anche, formalmente, la violazione degli articoli 321 cod.proc.pen., 240-bis cod.pen. e 85-bis, d.P.R. 309/1990 (oltre alla carenza di motivazione); ma, nell'illustrazione del detto motivo di ricorso, l'enunciazione si risolve nella confutazione di argomenti comunque valorizzati dal Collegio adìto, in modo tale da rendere evidente che il reale oggetto della lagnanza é riferito ai contenuti dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, e non alla denuncia della sua assenza o apparenza. 1.1. Posto, infatti, che il sequestro del danaro e dell'orologio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] é chiaramente riferito dal Tribunale alla sproporzione fra la somma di oltre 46 mila euro e il valore dell'orologio Rolex (ossia i beni sequestrati) e le condizioni reddituali dell'indagato, deve osservarsi che il Tribunale stesso affronta specificamente le allegazioni difensive (tese a dimostrare la non sproporzione dei beni anzidetti rispetto al reddito del [OSCURATO:PERSONA]) per disattenderle, sia sotto il profilo della reale entità della retribuzione dell'odierno ricorrente, sia sotto il profilo della non deducibilità a fini reddituali delle ricevute non nominative delle vincite di gioco, sia sotto il profilo dell'irrilevanza della ricezione in dono dell'orologio in epoca antecedente i reati per cui si procede. Certamente non può parlarsi, nella specie, di motivazione assente o apparente, proprio perché il Collegio adìto ha espressamente affrontato tutti i singoli elementi addotti dall'indagato al fine di dimostrare l'assenza di sproporzione tra quanto sequestratogli e il suo reddito, concludendo per il mancato superamento della presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, Sentenza n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). 1.2. Quanto, poi, all'asserto secondo cui non sarebbe stata fornita argomentazione circa il fumus commissi delicti, vi é in realtà nell'ordinanza impugnata un chiaro riferimento al collegato provvedimento cautelare del 12 settembre 2020 (confermato dal Tribunale del Riesame) in cui sono stati ravvisati dal G.i.p. gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dagli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990; si rammenta, peraltro, che, poiché il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali é ammissibile solo per violazione di legge, l'esame sul fumus commissi delicti, già accertato a carico del ricorrente in una ordinanza cautelare personale la cui definitività non sia posta in discussione, é precluso qualora il ricorso sia fondato esclusivamente sul medesimo compendio indiziario (Sez. 2, Sentenza n. 38575 del 17/05/2019, Gerolla, Rv. 277517). 1.3. E', infine, appena il caso di osservare, a fronte della deduzione del ricorrente circa l'asserita "consunzione" del potere del P.M. di chiedere il sequestro a fini preventivi dopo avere disposto il sequestro probatorio, che tale asserto é privo di fondamento, ove si consideri che il sequestro probatorio non può essere mantenuto a fini preventivi, in vista della confisca, se il provvedimento applicativo del giudice non é preceduto da apposita richiesta del pubblico ministero (per tutte vds. Sez. 1, Sentenza n. 8995 del 13/02/2008, Rv. 239516), alla quale nella specie il Tribunale del Riesame ha fatto, tra l'altro, espresso riferimento. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo
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