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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13604/2026

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I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1543/2022, depositatail 02/05/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Salerno ai sensidella legge 24 novembre 1981, n. 689, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione avverso il verbale di contestazione n. 126/0002662504,notificato il 06/04/2016 dalla Polizia stradale, con il quale gli venivacontestata la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice dellaStrada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 284, ‘C.d.S.’), essendo decorsi itermini imposti dalla legge senza nessuna comunicazione dei propridati personali e della sua patente di guida, e gli veniva comminata unasanzione di €. 301,62 comprensiva di €. 15,62 per spese.Deduceva l’opponente che non sussisterebbe violazione dell’art.126-bis, comma 2, C.d.S., in quanto egli avrebbe ottemperato all’invitodi comunicare i dati personali e la patente di guida impugnando ilverbale n.

SCV0004653543 di contestazione della violazione dell’art.142, comma 8, C.d.S. dinanzi al Giudice di Pace di Salerno; che taleimpugnazione sarebbe stata tempestivamente comunicata all’AgenteAccertatore a mezzo PEC del 09.04.2016, ossia tre giorni dopo lanotifica del verbale n.

SCV0004653543 del 06/4/2016; che, pertanto,egli aveva con ciò provveduto alla comunicazione del «giustificatomotivo», che ha determinato, dunque, l’illegittimità del verbaleimpugnato.Il giudice adito rigettava il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale di Salerno,che rigettava il gravame con sentenza n. 1543/2022, osservando chela proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso ilverbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non sospende néinterrompe in alcun modo il termine, perentorio, per la comunicazionedei dati di cui all’art. 126-bis C.d.S.

Secondo il Tribunale èNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026inequivocabile il dato letterale dell’articolo 126-bis, comma 2, C.d.S.come riformulato nel 2006, laddove individua la definitività dellacontestazione (a sua volta possibile nel caso in cui siano stati definiti iprocedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come diesa quo solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati deltrasgressore da parte dell’Organo di Polizia che procede all’anagrafenazionale degli abilitati alla guida, e non anche da parte del soggettointimato (proprietario del veicolo o obbligato in solido) all’Organoaccertatore.Avverso l’indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione affidandolo a due motivi.Chiamata la causa all’adunanza camerale questa Corte del 10settembre 2025, il Collegio rilevava che il ricorso era stato notificatoall’indirizzo digitale della Prefettura di Salerno, anziché pressol’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno.Pertanto, con ordinanza interlocutoria n. 25543 del 17.09.2025veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso pressol’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando al ricorrente il termineperentorio di sessanta giorni.Accertata la corretta integrazione del contraddittorio, la causaveniva chiamata all’adunanza del 17 febbraio 2026.Resta intimata la Prefettura di Salerno.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per nonavere il giudice di appello limitato la propria indagine alla verifica dellafondatezza della contestazione riportata nel verbale impugnato,Numero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026consistente nella omessa ottemperanza all’invito ad effettuare lacomunicazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada.A giudizio del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso dipronunciarsi sul motivo di gravame con il quale l’allora appellantecontestava al Giudice di Pace di non aver valutato il contenuto dellaPEC del 09.04.2016 con la quale il ricorrente - anche alla luce dellaCircolare del Ministero degli Interni n. 300/A/7157/11/109/16 del05.09.2011 - aveva comunicato all’ente accertatore il giustificatomotivo (previsto dallo stesso art. 126-bis C.d.S.) di omissione dellegeneralità del conducente, ossia l’aver impugnato il verbale diaccertamento dell’infrazione presupposta (identificato con il numeroSCV0004653543) innanzi al competente Giudice di Pace.Pertanto, conclude il ricorrente, la pronuncia è stata resa inviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoai sensi dell’art. 112 c.p.c.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 126-bis del codice della strada, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto che lacomunicazione di aver impugnato con ricorso giurisdizionale il verbalecontenente la sanzione presupposta non costituisse giustificato motivoai fini della sospensione o interruzione dell’obbligo di comunicare i datidel conducente.Il ricorrente contesta al secondo giudice sia di avere affermato chela proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso ilverbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non sospende e noninterrompe in alcun modo il termine per la comunicazione dei datirichiesti dall’art. 126-bis C.d.S.; sia l’errata interpretazione di dettanorma, con ciò ignorando la necessaria correlazione tra il procedimentoNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026di opposizione avverso il verbale di contestazione n.

SCV0004653543,riferito alla sanzione presupposta, e l’insorgenza effettiva dell’obbligodi comunicazione delle generalità del conducente previsto dalla citatadisposizione, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenzadi legittimità e del giudice delle leggi.

Conclude il ricorrente che ilgiudice dell’appello avrebbe dovuto ritenere interrotto il termine di 60giorni per comunicare i dati del conducente, fino alla eventualedefinizione con esito negativo del giudizio di opposizione avverso ilverbale presupposto.3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perstretta connessione logica, e sono fondati.Per una migliore comprensione della motivazione, è opportunoriportare il testo dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. (mancatacomunicazione delle generalità del conducente), vigente al tempo incui è stata commessa l’infrazione:«2.

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazioneche comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giornidalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida.

La contestazione si intende definita quando siaavvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria osiano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionaliammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione deimedesimi.

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenzada parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione,della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dallaconoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

La comunicazione deveessere effettuata a carico del conducente quale responsabile dellaviolazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietarioNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, devefornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalladata di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e dellapatente del conducente al momento della commessa violazione.

Se ilproprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legalerappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati,entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il proprietariodel veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato edocumentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma (da € 286 a € 1.142).

La comunicazioneal Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica».Questa Corte, superando una precedente incertezza interpretativa(Cass. Sez. 2, n. 15542 del 23/07/2015; più di recente: Cass. Sez. 2,n. 18027 del 09/07/2018 2018), ha affermato il principio per cui «Inmateria di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis,comma 2, C.d.S. - consistente nella mancata comunicazione, neisessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, deidati personali e della patente di guida del conducente al momento dellacommessa violazione presupposta - si configura soltanto quando sianodefiniti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avversoil verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, noninsorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.

Neconsegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predettiprocedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invitoper l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni peradempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, incaso di esito favorevole (con annullamento del verbale diNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione dellaviolazione» (Cass. Sez. 2, n. 24012 del 03/08/2022, Rv. 665550 – 01;in precedenza, in senso conforme: Sez. 6 - 2, n. 20974 del 06/10/2014,Rv. 632690 - 01).[OSCURATO:PERSONA] intende aderire a quest’ultimo orientamento, sostenutodalla valorizzazione sia dell’interpretazione del dato letterale dell’art.126-bis, comma 2, C.d.S. sopra riportato, sia dalla ratio dellaviolazione prevista da detta norma (orientamento che si pone, peraltro,in linea anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n.27/2005, secondo la quale «in nessun caso [...] il proprietario è tenutoa rivelare i dati personali e della patente del conducente prima delladefinizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi perl’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione»; nonchécon la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011,opportunamente richiamata dal ricorrente, che ritiene costituire un«giustificato e documentato motivo» di omissione delle generalità delconducente la comunicazione all’organo di Polizia di aver propostoricorso).Nei precedenti di questa Corte sopra menzionati si osservava che– ferma restando la natura di illecito istantaneo della violazionecontemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessaperseguita – il diverso orientamento (come sopra richiamato esostenuto anche nella sentenza impugnata, in virtù del quale il termineentro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati relativial conducente non decorre dalla definizione del procedimento diopposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazionepresupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità,trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo del tutto autonomoNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito) trascura lanecessaria correlazione, di cui invece bisogna tener conto, tra ilprocedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazionepresupposta e l’insorgenza dell’effettiva cogenza dell’obbligo dicomunicazione imposto dallo stesso art. 126-bis, comma 2, C.d.S., chenon può ignorare anche l’esito dell’opposizione, dal momento che soloun risultato negativo per l’opponente determina la reviviscenzadell’obbligo in capo al medesimo, mentre un esito opposto appareidoneo a produrre la caducazione dell’obbligo stesso.In sostanza, la sospensione – riferita all’«obbligo» dicomunicazione dei dati, anziché al termine di sessanta giorni peradempiere – si configura, in realtà, come una sorta di interruzione,tanto che tale termine «inizia a decorrere nuovamente» dal momentoin cui sopravviene l’evento qualificabile come «esito negativo delgiudizio», nella concettualizzazione del quale deve essere ricompresoanche l’esito del primo grado di giudizio, non perché pur sempre digiudizio si tratta, ma perché «la sentenza è provvisoriamente esecutivatra le parti».3.1.

Nel caso che ci occupa, il Tribunale di Salerno (aderendoall’indirizzo di legittimità contrario all’orientamento qui sostenuto) hainterpretato la norma in esame nel senso che la definitività dellacontestazione (a sua volta possibile nel caso in cui siano stati definiti iprocedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) possarappresentare dies a quo solo ed esclusivamente per la comunicazionedei dati del trasgressore da parte dell’organo di Polizia che procedeall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e non anche da partedel soggetto intimato (proprietario del veicolo o obbligato in solido)Numero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026all’Organo accertatore (v. sentenza p. 5, ultimi due righi; p. 6 1°capoverso).Così decidendo, il giudice di seconde cure non ha, però, consideratola circostanza che prima della notifica del verbale di contestazionerelativo alla violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. (n.126/0002662504) era stato introdotto il giudizio di opposizioneavverso il verbale presupposto (n.

SCV0004653543) e, comunque, ha(implicitamente) ritenuto indifferente che lo stesso non fosse statoancora definito, o che potesse essere definito in senso positivo per ilsanzionato.4.

Per le ragioni sopra richiamate, la sentenza merita di esserecassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, il quale si atterrà al principiosopra indicato, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassala sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona didiverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1543/2022, depositatail 02/05/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Salerno ai sensidella legge 24 novembre 1981, n. 689, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione avverso il verbale di contestazione n. 126/0002662504,notificato il 06/04/2016 dalla Polizia stradale, con il quale gli venivacontestata la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice dellaStrada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 284, ‘C.d.S.’), essendo decorsi itermini imposti dalla legge senza nessuna comunicazione dei propridati personali e della sua patente di guida, e gli veniva comminata unasanzione di €. 301,62 comprensiva di €. 15,62 per spese.Deduceva l’opponente che non sussisterebbe violazione dell’art.126-bis, comma 2, C.d.S., in quanto egli avrebbe ottemperato all’invitodi comunicare i dati personali e la patente di guida impugnando ilverbale n. SCV0004653543 di contestazione della violazione dell’art.142, comma 8, C.d.S. dinanzi al Giudice di Pace di Salerno; che taleimpugnazione sarebbe stata tempestivamente comunicata all’AgenteAccertatore a mezzo PEC del 09.04.2016, ossia tre giorni dopo lanotifica del verbale n. SCV0004653543 del 06/4/2016; che, pertanto,egli aveva con ciò provveduto alla comunicazione del «giustificatomotivo», che ha determinato, dunque, l’illegittimità del verbaleimpugnato.Il giudice adito rigettava il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale di Salerno,che rigettava il gravame con sentenza n. 1543/2022, osservando chela proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso ilverbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non sospende néinterrompe in alcun modo il termine, perentorio, per la comunicazionedei dati di cui all’art. 126-bis C.d.S. Secondo il Tribunale èNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026inequivocabile il dato letterale dell’articolo 126-bis, comma 2, C.d.S.come riformulato nel 2006, laddove individua la definitività dellacontestazione (a sua volta possibile nel caso in cui siano stati definiti iprocedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come diesa quo solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati deltrasgressore da parte dell’Organo di Polizia che procede all’anagrafenazionale degli abilitati alla guida, e non anche da parte del soggettointimato (proprietario del veicolo o obbligato in solido) all’Organoaccertatore.Avverso l’indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione affidandolo a due motivi.Chiamata la causa all’adunanza camerale questa Corte del 10settembre 2025, il Collegio rilevava che il ricorso era stato notificatoall’indirizzo digitale della Prefettura di Salerno, anziché pressol’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno.Pertanto, con ordinanza interlocutoria n. 25543 del 17.09.2025veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso pressol’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando al ricorrente il termineperentorio di sessanta giorni.Accertata la corretta integrazione del contraddittorio, la causaveniva chiamata all’adunanza del 17 febbraio 2026.Resta intimata la Prefettura di Salerno.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per nonavere il giudice di appello limitato la propria indagine alla verifica dellafondatezza della contestazione riportata nel verbale impugnato,Numero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026consistente nella omessa ottemperanza all’invito ad effettuare lacomunicazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada.A giudizio del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso dipronunciarsi sul motivo di gravame con il quale l’allora appellantecontestava al Giudice di Pace di non aver valutato il contenuto dellaPEC del 09.04.2016 con la quale il ricorrente - anche alla luce dellaCircolare del Ministero degli Interni n. 300/A/7157/11/109/16 del05.09.2011 - aveva comunicato all’ente accertatore il giustificatomotivo (previsto dallo stesso art. 126-bis C.d.S.) di omissione dellegeneralità del conducente, ossia l’aver impugnato il verbale diaccertamento dell’infrazione presupposta (identificato con il numeroSCV0004653543) innanzi al competente Giudice di Pace.Pertanto, conclude il ricorrente, la pronuncia è stata resa inviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoai sensi dell’art. 112 c.p.c.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 126-bis del codice della strada, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto che lacomunicazione di aver impugnato con ricorso giurisdizionale il verbalecontenente la sanzione presupposta non costituisse giustificato motivoai fini della sospensione o interruzione dell’obbligo di comunicare i datidel conducente.Il ricorrente contesta al secondo giudice sia di avere affermato chela proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso ilverbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non sospende e noninterrompe in alcun modo il termine per la comunicazione dei datirichiesti dall’art. 126-bis C.d.S.; sia l’errata interpretazione di dettanorma, con ciò ignorando la necessaria correlazione tra il procedimentoNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026di opposizione avverso il verbale di contestazione n. SCV0004653543,riferito alla sanzione presupposta, e l’insorgenza effettiva dell’obbligodi comunicazione delle generalità del conducente previsto dalla citatadisposizione, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenzadi legittimità e del giudice delle leggi. Conclude il ricorrente che ilgiudice dell’appello avrebbe dovuto ritenere interrotto il termine di 60giorni per comunicare i dati del conducente, fino alla eventualedefinizione con esito negativo del giudizio di opposizione avverso ilverbale presupposto.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perstretta connessione logica, e sono fondati.Per una migliore comprensione della motivazione, è opportunoriportare il testo dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. (mancatacomunicazione delle generalità del conducente), vigente al tempo incui è stata commessa l’infrazione:«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazioneche comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giornidalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando siaavvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria osiano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionaliammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione deimedesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenzada parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione,della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dallaconoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deveessere effettuata a carico del conducente quale responsabile dellaviolazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietarioNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, devefornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalladata di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e dellapatente del conducente al momento della commessa violazione. Se ilproprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legalerappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati,entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietariodel veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato edocumentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma (da € 286 a € 1.142). La comunicazioneal Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica».Questa Corte, superando una precedente incertezza interpretativa(Cass. Sez. 2, n. 15542 del 23/07/2015; più di recente: Cass. Sez. 2,n. 18027 del 09/07/2018 2018), ha affermato il principio per cui «Inmateria di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis,comma 2, C.d.S. - consistente nella mancata comunicazione, neisessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, deidati personali e della patente di guida del conducente al momento dellacommessa violazione presupposta - si configura soltanto quando sianodefiniti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avversoil verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, noninsorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Neconsegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predettiprocedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invitoper l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni peradempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, incaso di esito favorevole (con annullamento del verbale diNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione dellaviolazione» (Cass. Sez. 2, n. 24012 del 03/08/2022, Rv. 665550 – 01;in precedenza, in senso conforme: Sez. 6 - 2, n. 20974 del 06/10/2014,Rv. 632690 - 01).[OSCURATO:PERSONA] intende aderire a quest’ultimo orientamento, sostenutodalla valorizzazione sia dell’interpretazione del dato letterale dell’art.126-bis, comma 2, C.d.S. sopra riportato, sia dalla ratio dellaviolazione prevista da detta norma (orientamento che si pone, peraltro,in linea anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n.27/2005, secondo la quale «in nessun caso [...] il proprietario è tenutoa rivelare i dati personali e della patente del conducente prima delladefinizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi perl’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione»; nonchécon la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011,opportunamente richiamata dal ricorrente, che ritiene costituire un«giustificato e documentato motivo» di omissione delle generalità delconducente la comunicazione all’organo di Polizia di aver propostoricorso).Nei precedenti di questa Corte sopra menzionati si osservava che– ferma restando la natura di illecito istantaneo della violazionecontemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessaperseguita – il diverso orientamento (come sopra richiamato esostenuto anche nella sentenza impugnata, in virtù del quale il termineentro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati relativial conducente non decorre dalla definizione del procedimento diopposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazionepresupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità,trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo del tutto autonomoNumero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito) trascura lanecessaria correlazione, di cui invece bisogna tener conto, tra ilprocedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazionepresupposta e l’insorgenza dell’effettiva cogenza dell’obbligo dicomunicazione imposto dallo stesso art. 126-bis, comma 2, C.d.S., chenon può ignorare anche l’esito dell’opposizione, dal momento che soloun risultato negativo per l’opponente determina la reviviscenzadell’obbligo in capo al medesimo, mentre un esito opposto appareidoneo a produrre la caducazione dell’obbligo stesso.In sostanza, la sospensione – riferita all’«obbligo» dicomunicazione dei dati, anziché al termine di sessanta giorni peradempiere – si configura, in realtà, come una sorta di interruzione,tanto che tale termine «inizia a decorrere nuovamente» dal momentoin cui sopravviene l’evento qualificabile come «esito negativo delgiudizio», nella concettualizzazione del quale deve essere ricompresoanche l’esito del primo grado di giudizio, non perché pur sempre digiudizio si tratta, ma perché «la sentenza è provvisoriamente esecutivatra le parti».3.1. Nel caso che ci occupa, il Tribunale di Salerno (aderendoall’indirizzo di legittimità contrario all’orientamento qui sostenuto) hainterpretato la norma in esame nel senso che la definitività dellacontestazione (a sua volta possibile nel caso in cui siano stati definiti iprocedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) possarappresentare dies a quo solo ed esclusivamente per la comunicazionedei dati del trasgressore da parte dell’organo di Polizia che procedeall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e non anche da partedel soggetto intimato (proprietario del veicolo o obbligato in solido)Numero registro generale 28336/2022Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 13604/2026Data pubblicazione 11/05/2026all’Organo accertatore (v. sentenza p. 5, ultimi due righi; p. 6 1°capoverso).Così decidendo, il giudice di seconde cure non ha, però, consideratola circostanza che prima della notifica del verbale di contestazionerelativo alla violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. (n.126/0002662504) era stato introdotto il giudizio di opposizioneavverso il verbale presupposto (n. SCV0004653543) e, comunque, ha(implicitamente) ritenuto indifferente che lo stesso non fosse statoancora definito, o che potesse essere definito in senso positivo per ilsanzionato.4. Per le ragioni sopra richiamate, la sentenza merita di esserecassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, il quale si atterrà al principiosopra indicato, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassala sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona didiverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 13604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris