CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 41125/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 luglio 2017, appellata da [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 bis comma 3 C.d.S., ha confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, rideterminando la pena in mesi sei di arresto ed C 2000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Capece, lamentando: 1-2) Erronea applicazione della legge penale, non essendo stato l'accertamento del tasso alcolennico, previo prelevo ematico, preceduto, come dovuto, dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. Att. C.p.p. per mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e comunque vizio di motivazione sul punto 3 ) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza o quanto meno di equivalenza rispetto all'unica aggravante residua 4) eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è da ritenersi manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Quanto alla questione del mancato avviso della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia i due motivi a riguardo proposti sono da ritenersi assolutamente aspecifici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della impugnata sentenza, atteso che la stessa da atto (pag. 4) che nella specie il Capece "reso edotto della facoltà di farsi assistere, durante le procedure di analisi dell'alcolemia da un legale di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. Att. c.p.p., rinunciava a tale facoltà. Inoltre il verbale riferiva che si era proceduto alle operazioni di accertamento del tasso alcolemico.... con il consenso dell'interessato" 4. Parimenti inammissibili il terzo ed il quarto motivo, avendo la Corte di merito congruamente motivato in ordine al diniego delle generiche con riferimento ai precedenti penali anche specifici dell'odierno ricorrente ed alla durata della sanzione amministrativa accessoria a riguardo della quale il ricorrente avanza doglianze del tutto inconferenti facendo riferimento a questioni personali per cui l'eccessiva durata della sanzione "costituirebbe un colpo durissimo per lui" 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6.05.2021 Il Consigliere esten ore Il Presidente