CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 29275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha assolto dal reato di cui all'articolo 615-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si lamenta che i giudici di primo e secondo grado non avrebbero accolto la richiesta di declaratoria di non doversi procedere per remissione tacita della querela, stante la mancata presentazione in udienza della persona offesa (nonché coimputato), [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua citazione come teste per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l'avvertimento che la sua non comparizione sarebbe stata intesa quale remissione tacita di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., come modificato dal d. Igs. 150 del 2022. Il ricorrente deduce in particolare che la Corte di appello, nel rigettare il motivo di impugnazione evidenziando che la mancata comparizione in udienza della persona offesa non era stata ingiustificata perché si era proceduto all'acquisizione delle sue dichiarazioni, avrebbe omesso di considerare che nella specie non erano state acquisite le sommarie informazioni testimoniali ma il verbale di interrogatorio, ai sensi dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., per di più non utilizzabile nei confronti del ricorrente. Con una memoria del 22 maggio 2026, il ricorrente ha contestato l'assegnazione dei ricorso a questa Settima Sezione ed ha ribadito i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. A prescindere dalla necessità di stabilire se la mancata partecipazione in udienza del querelante [OSCURATO:PERSONA] fosse stata o meno determinata dalla pregressa acquisizione delle sue sommarie informazioni testimoniali, ciò che maggiormente rileva è la non assimilabilità della sua posizione rispetto a quella di un comune testimone. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso emerge infatti che [OSCURATO:PERSONA] era contestualmente persona offesa e imputato nello stesso procedimento per reati commessi in danno reciproco con il ricorrente. Quale "coimputato" lo stesso avrebbe pertanto potuto astenersi dal rendere qualsiasi dichiarazione in dibattimento, il che lo poneva in una condizione completamente diversa da quella del testimone che, oltre ad avere l'obbligo di presentarsi in udienza, ha anche quello di sottoporsi all'esame e rispondere alle domande che gli vengono rivolte.Non è possibile estendere al "querelante-imputato" la speciale disciplina dettata dall'art. 152, comma 3 cod. proc. pen. per il "querelante-testimone", in quanto la mancata partecipazione del primo al processo non è univocamente interpretabile come disinteresse all'esito dello stesso (assimilabile, pertanto, ad una "remissione tacita" di querela), potendo invece trovare la sua ragion d'essere in una precisa strategia processuale, come quella di non voler rendere dichiarazioni che potrebbero coinvolgere anche la propria responsabilità in ordine a reati che i coimputati hanno posto in essere in danno reciproco in un medesimo contesto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M