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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18222/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21452-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1184/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21452 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto, ritenendo i crediti erariali soggetti a prescrizione decennale, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro la decisione della CTP di Treviso che, a sua volta, aveva invece ritenuto detti crediti soggetti a prescrizione quinquennale e per questo aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro una intimazione di pagamento notificatale nel 2017 e relativa (per quanto ancora interessa) ad una cartella che la ricorrente diceva non esserle mai stata notificata e che l'Agenzia della Entrate Riscossione sosteneva essere stata notificata il 24 novembre 2007, relativa a crediti erariali del 2000 e del 2001.

2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi: con il primo lamenta che la CTR abbia omesso di rilevare il giudicato formatosi su ciò che la CTP avrebbe affermato che "l'attività notificatoria" dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione era stata "superficiale e mai effettuata"; con il secondo, articolato motivo lamenta, che la CTR avrebbe omesso di accertare che l'Agenzia non avrebbe mai notificato la cartella e che, indipendentemente da ciò, la CTR avrebbe errato nel ritenere il credito di cui si tratta soggetto a prescrizione decennale invece che quinquennale;

3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate si sono costituite con controricorso; considerato:

1. va in primo luogo precisato che l'Agenzia delle Entrate è stata evocata in questo giudizio malgrado che la CTR ne avesse dichiarato il difetto di legittimazione passiva sul motivo che "la controversia riguarda questioni di esclusiva competenza del concessionario della riscossione" e che questa dichiarazione non sia stata oggetto di impugnazione.

La dichiarazione non può che essere in questa sede ribadita agli effetti delle spese; 2.i due motivi di ricorso sono in contrasto logico: con il primo viene denunciato il mancato rilievo del giudicato asseritamente formatosi sulla questione della (ir)ritualità della notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento e con il secondo viene lamentata l'omessa pronuncia da parte della CTR su quella medesima questione (coperta dall'asserito giudicato);

2.1. al di là di questo, il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile quanto alla prima doglianza e infondato quanto alla seconda doglianza.

2.1.1. Dalla trascrizione della sentenza di primo grado, contenuta nel controricorso, emerge che, come eccepito dal'Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTP non si era pronunciata affatto sulla questione della ritualità o non ritualità della notifica della cartella in questione essendosi limitata a dichiarare prescritto il credito erariale portato nella cartella perché soggetto a prescrizione quinquennale.

La suddetta questione è evidentemente rimasta assorbita: si trattava di credito riferito agli anni 2001 e 2002 e la relativa cartella, stando alla tesi dell'Agenzia avvenuta il 24 novembre 2007, sarebbe avvenuta quando ormai, avendo riguardo ad un termine di prescrizione quinquennale, la prescrizione sarebbe stata ormai compiuta.

Non essendovi stata alcuna pronuncia della CTP sulla questione sopradetta non può esservi stato un giudicato che la CTR abbia violato.

Da qui l'infondatezza del primo motivo.

2.1.2. La CTR ha dichiarato che "dalla documentazione in atti [era] rileva[bile] che la cartella era stata notificata il 24 novembre 2007, che l'intimazione di pagamento era stata notificata l'8 giugno 2017, che il credito era soggetto a prescrizione decennale, che pertanto il credito non era prescritto.

Il secondo motivo è inammissibile quanto alla prima doglianza perché quest'ultima non consiste in una denuncia di illegittimità della sentenza ma si riduce alla riaffermazione di un fatto -la non avvenuta notifica della cartella- contrario a quello che la CTR ha affermato rilevarsi dagli atti di causa.

E' infondato quanto alla seconda doglianza perché i crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex art.2946 c.c. e non quinquennale ex dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. dato che questa disposizione riguarda "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", laddove "l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (tra molte Sez. 6 - 5, ordinanza n.12740 del 26/06/2020);

3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in € 1100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21452-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1184/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21452 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto, ritenendo i crediti erariali soggetti a prescrizione decennale, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro la decisione della CTP di Treviso che, a sua volta, aveva invece ritenuto detti crediti soggetti a prescrizione quinquennale e per questo aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro una intimazione di pagamento notificatale nel 2017 e relativa (per quanto ancora interessa) ad una cartella che la ricorrente diceva non esserle mai stata notificata e che l'Agenzia della Entrate Riscossione sosteneva essere stata notificata il 24 novembre 2007, relativa a crediti erariali del 2000 e del 2001. 2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi: con il primo lamenta che la CTR abbia omesso di rilevare il giudicato formatosi su ciò che la CTP avrebbe affermato che "l'attività notificatoria" dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione era stata "superficiale e mai effettuata"; con il secondo, articolato motivo lamenta, che la CTR avrebbe omesso di accertare che l'Agenzia non avrebbe mai notificato la cartella e che, indipendentemente da ciò, la CTR avrebbe errato nel ritenere il credito di cui si tratta soggetto a prescrizione decennale invece che quinquennale; 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate si sono costituite con controricorso; considerato: 1. va in primo luogo precisato che l'Agenzia delle Entrate è stata evocata in questo giudizio malgrado che la CTR ne avesse dichiarato il difetto di legittimazione passiva sul motivo che "la controversia riguarda questioni di esclusiva competenza del concessionario della riscossione" e che questa dichiarazione non sia stata oggetto di impugnazione. La dichiarazione non può che essere in questa sede ribadita agli effetti delle spese; 2.i due motivi di ricorso sono in contrasto logico: con il primo viene denunciato il mancato rilievo del giudicato asseritamente formatosi sulla questione della (ir)ritualità della notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento e con il secondo viene lamentata l'omessa pronuncia da parte della CTR su quella medesima questione (coperta dall'asserito giudicato); 2.1. al di là di questo, il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile quanto alla prima doglianza e infondato quanto alla seconda doglianza. 2.1.1. Dalla trascrizione della sentenza di primo grado, contenuta nel controricorso, emerge che, come eccepito dal'Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTP non si era pronunciata affatto sulla questione della ritualità o non ritualità della notifica della cartella in questione essendosi limitata a dichiarare prescritto il credito erariale portato nella cartella perché soggetto a prescrizione quinquennale. La suddetta questione è evidentemente rimasta assorbita: si trattava di credito riferito agli anni 2001 e 2002 e la relativa cartella, stando alla tesi dell'Agenzia avvenuta il 24 novembre 2007, sarebbe avvenuta quando ormai, avendo riguardo ad un termine di prescrizione quinquennale, la prescrizione sarebbe stata ormai compiuta. Non essendovi stata alcuna pronuncia della CTP sulla questione sopradetta non può esservi stato un giudicato che la CTR abbia violato. Da qui l'infondatezza del primo motivo. 2.1.2. La CTR ha dichiarato che "dalla documentazione in atti [era] rileva[bile] che la cartella era stata notificata il 24 novembre 2007, che l'intimazione di pagamento era stata notificata l'8 giugno 2017, che il credito era soggetto a prescrizione decennale, che pertanto il credito non era prescritto. Il secondo motivo è inammissibile quanto alla prima doglianza perché quest'ultima non consiste in una denuncia di illegittimità della sentenza ma si riduce alla riaffermazione di un fatto -la non avvenuta notifica della cartella- contrario a quello che la CTR ha affermato rilevarsi dagli atti di causa. E' infondato quanto alla seconda doglianza perché i crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex art.2946 c.c. e non quinquennale ex dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. dato che questa disposizione riguarda "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", laddove "l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (tra molte Sez. 6 - 5, ordinanza n.12740 del 26/06/2020); 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in € 1100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella c