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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07141/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avuto riguardo alle puntuali e giuridicamente corrette argomentazioni della Corte di merito che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 24/01/2024, ha colmato il rilevato vuoto motivazionale ( cfr. pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13/01/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avuto riguardo alle puntuali e giuridicamente corrette argomentazioni della Corte di merito che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 24/01/2024, ha colmato il rilevato vuoto motivazionale ( cfr. pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2
Sentenza Cassazione n. 07141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris