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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25299/2026

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elematica come per legge- ricorrente -controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente -nonché diBanca popolare di [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] n. 717/2023 depositata il15/09/2023;Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026nella pubblica udienza del 9/07/2026:udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che insiste per ilrigetto del ricorso, riportandosi alla memoria già depositata;udito per il ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA], che dissente dalleconclusioni della Procura generale e insiste nell’accoglimento del ricorso,riportandosi alla memoria che aveva depositato in vista dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; si dichiara antistatario;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che si associa alleconclusioni della Procura generale e, in subordine, ove mai si dovesseritenere che la notifica non fosse andata a buon fine segnalal’argomentazione subordinata relativa all’ulteriore adempimento chel’Agente della riscossione ha posto in essere procedendo in data 24/02/2016alla notificazione dell’avviso de quo ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n.602/1973; chiede il rigetto del ricorso.1.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], in seguito AdER, riassumeva, ai sensi dell’art. 392 cod.proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di meritorelativo all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod.proc. civ., a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n.967/2018 resa a sua definizione in unico grado, disposta da questaCorte con sentenza n. 13505/2022, depositata in data 29/04/2022,che aveva rilevato il difetto originario del contraddittorio per omessacitazione del terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]2.

L’AdER ribadiva la legittimità del pignoramento presso terzi eseguito indata 22/04/2016 per l’importo complessivo di euro 11.811.557,81,notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la regolarità dellenotificazioni degli atti prodromici alla procedura esecutiva, costituitidalla cartella di pagamento e dall’atto di intimazione.r.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/20263. [OSCURATO:PERSONA] insisteva nei motivi di opposizione, deducendol’omessa notificazione della cartella di pagamento e dell’avviso diintimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, nonchél’impignorabilità delle somme staggite, in quanto maturatesuccessivamente al pignoramento e, comunque, in violazione deilimiti di pignorabilità della pensione sociale.4.

Pur ritualmente evocata in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. non sicostituiva e veniva dichiarata contumace.5.

Quanto ai fatti rilevanti, Il Tribunale ha affermato che era pacifico cheGiuseppe Splendiani risultasse iscritto all’Anagrafe degli ItalianiResidenti all’Estero (in seguito A.I.R.E.) con residenza in Dakar(Senegal) sin dal 17/03/2015.

Parimenti incontestato risultava che lacartella di pagamento n. 00820150001052315000, recante un creditooriginario pari a euro 26.847,23, fosse stata notificata in data22/05/2015 mediante deposito presso la casa comunale di Francavillad’Ete (FM), quale ultimo domicilio fiscale in Italia del contribuente.

Eraaltresì pacifico che l’atto di intimazione n. 00820159001414908000,relativo a un credito complessivo di euro 11.498.569,24 ecomprendente la predetta cartella, fosse stato notificato una primavolta, in data 30/10/2015, presso la residenza estera in Senegal, conrestituzione dell’atto per compiuta giacenza, e successivamenterinnovato, in data 24 febbraio 2016, mediante deposito presso ildomicilio fiscale in Italia ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.6.

All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale ha, quindi, dichiaratoirrituale la notificazione della cartella di pagamento, in quantoeseguita secondo il rito degli irreperibili nonostante la residenzaestera del contribuente risultasse dai registri A.I.R.E., conconseguente illegittimità del pignoramento limitatamente alle sommesu di essa fondate.

Il Tribunale ha così deciso: «dichiara la legittimitàdel pignoramento presso terzi attivato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oraAgenzia delle Entrate-Riscossioni, notificato il 22.4.2016 alla Bancar.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026della [OSCURATO:SOCIETA], per gli importi relativi a tutte lecartelle di pagamento ivi elencate ad eccezione della cartella nr.00820150001052315000, non ritualmente notificata».7.

Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazioneGiuseppe Splendiani, con atto affidato ad un unico motivo e illustratoda memoria.8.

Resiste con controricorso l’AdER.9.

Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al cuiesito il Collegio ha emanato ordinanza interlocutoria con la quale haordinato a [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’integrazione delcontraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., qualeterza pignorata non evocata in giudizio, e ha rimesso il ricorso allatrattazione in pubblica udienza, ritenendo che le questioni dibattutefosse di particolare rilevanza.10.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della discussione orale esulle conclusioni riportate in epigrafe, il ricorso è stato trattenuto perla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’ordine di integrazione del contraddittorio neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato regolarmenteadempiuto da [OSCURATO:PERSONA], che a tanto ha provvedutomediante rituale notifica di un atto contenente il ricorso originario ericevuto dalla Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19/01/2026e quindi ritualmente depositato ai sensi dell’art. 371 bis cod. proc. civ.in via telematica.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., quale terza pignorata, è rimasta intimata.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso infondato, per le ragioni che si vanno aesporre.4.

Come già osservato da questa Corte (con ordinanza Cass. 7/08/2025 n.22838, non massimata, ma indicata dal Procuratore Generale nellasua memoria e della quale in ogni caso la Corte può prenderer.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026autonomamente conoscenza, trattandosi di un suo proprioprecedente), è ritualmente portato a conoscenza del destinatario amezzo posta un avviso di accertamento Irpef notificato mediantelettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamentedall’Ufficio, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, all’indirizzoindicato dal contribuente iscritto all’A.I.R.E., perfezionatasi percompiuta giacenza a causa dell’omesso ritiro della raccomandata.

Larichiamata ordinanza costituisce, pertanto, un adeguato parametro diriferimento e le conclusioni alle quali vi si perviene sono idonee asuperare il precedente orientamento, oramai risalente, di cui a Cass.26/03/2010, n. 7307, maturato, del resto, in costanza di un diversocontesto normativo e giurisprudenziale.5.

La stessa pronuncia (Cass. 18/05/2023 n. 13753) alla quale fariferimento la difesa dello Splendiani non appare un utile precedente,iscritto all’A.I.R.E.6.

Nel caso all’esame, come in quello deciso dalla richiamata ordinanza n.22838/2025, la cui affermazione decisoria il Collegio condivide e allaquale si intende assicurare continuità, deve, pertanto, qualificarsirituale la notifica allo Splendiani, residente in Dakar, Senegal, iscrittoA.I.R.E., per essere stato, sull’atto con cui è stata eseguita, da partedell’agente postale dello Stato estero stato apposto il timbro «NONRECLAMÉ» e «RETOUR A L’ENVOYEUR» ossia «[OSCURATO:PERSONA]» e«[OSCURATO:PERSONA]».7.

Sul punto sono sufficienti i seguenti rilievi: è incontestato che GiuseppeSplendiani fosse iscritto all’A.I.R.E. e che egli fosse, inoltre, all’epocadell’effettuazione della notifica, residente in Senegal, all’indirizzo«[OSCURATO:PERSONA] 2 VILLA 2392 DAKAR - SENEGAL, VILLA 2392008201 59001414908000» e lo stesso Splendiani non ha dedotto inalcun modo, nella sede di merito, elementi probatori adeguati daiquali poter desumere la non conoscibilità della notifica. [OSCURATO:PERSONA],r.g. n. 24118/2023u-p- [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026inoltre, avrebbe dovuto dedurre, e tanto non risulta, che nello Statodi avvenuta consegna vi fosse un sistema con [OSCURATO:PERSONA] altro, più gravoso di quello in concreto seguito, come pure che siastato violato l’ordinamento postale del detto Stato, ossia dello Statodi destinazione, il Senegal.Una volta ammessa, infatti, la legittimità dell’avvalimento del sistemapostale per una notifica in uno Stato estero, non si può pretendereche vi sia vigente o applicabile un sistema di formalità ulteriore, comequello vigente in Italia per la notifica a mezzo posta per compiutagiacenza: dovendo, invece, essere sufficiente ‒ se poi in concretorispettato ‒ il sistema operativo applicato nello Stato estero didestinazione, ove rispondente appunto ai requisiti minimi secondo ilservizio postale universale o, in ogni caso, a quelli ‒ parimenti minimie indefettibili, ma privi di formalità particolari ‒ di conoscibilitàcodificati, per l’ordinamento nazionale, dall’art. 1335 cod. civ..8.

Giova, peraltro, rilevare, con riferimento ai profili di irrituale notificadello stesso avviso d’intimazione, pure messi in dubbio dal ricorsodello Splendiani, sebbene non costituenti un autonomo motivo diimpugnazione che, come esattamente prospettato dalla difesaerariale, ai sensi dell’art. 60 comma 4 del d.P.R. n. 600/73, normaspeciale prevista per la notifica degli atti impositivi che accertano unmaggiore credito erariale, si prevede che «in alternativa a quantodisposto dall’art. 142 cod. proc. civ.», la notificazione ai contribuentinon residenti «è validamente effettuata mediante spedizione di letteraraccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenzaestera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residentiall’estero».

La norma, che non fa distinzioni fra il caso delcontribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e il caso delcontribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], risulta «introdotta dall’art.2, primo comma, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, ed è applicabile,senza incertezze normative, alla notifica dell’avviso oggettor.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026d’impugnazione» (così, in motivazione Cass. 22/08/2017, n. 20256,Rv. 645332-01).9.

La notifica deve, pertanto, essere ritenuta ritualmente effettuata, nonconstando violazioni alla normativa postale vigente nello Stato dinotificazione.10.

Il ricorso è, in conclusione, rigettato.11.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodel valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sonoliquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimastaintimata.12.

La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del co. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi,oltre alle eventuali spese prenotate a debito e agli altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Terza civile, il giorno 9/07/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA].g. n. 24118/2023u-p- [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elematica come per legge- ricorrente -controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente -nonché diBanca popolare di [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] n. 717/2023 depositata il15/09/2023;Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026nella pubblica udienza del 9/07/2026:udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che insiste per ilrigetto del ricorso, riportandosi alla memoria già depositata;udito per il ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA], che dissente dalleconclusioni della Procura generale e insiste nell’accoglimento del ricorso,riportandosi alla memoria che aveva depositato in vista dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; si dichiara antistatario;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che si associa alleconclusioni della Procura generale e, in subordine, ove mai si dovesseritenere che la notifica non fosse andata a buon fine segnalal’argomentazione subordinata relativa all’ulteriore adempimento chel’Agente della riscossione ha posto in essere procedendo in data 24/02/2016alla notificazione dell’avviso de quo ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n.602/1973; chiede il rigetto del ricorso.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], in seguito AdER, riassumeva, ai sensi dell’art. 392 cod.proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di meritorelativo all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod.proc. civ., a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n.967/2018 resa a sua definizione in unico grado, disposta da questaCorte con sentenza n. 13505/2022, depositata in data 29/04/2022,che aveva rilevato il difetto originario del contraddittorio per omessacitazione del terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]2. L’AdER ribadiva la legittimità del pignoramento presso terzi eseguito indata 22/04/2016 per l’importo complessivo di euro 11.811.557,81,notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la regolarità dellenotificazioni degli atti prodromici alla procedura esecutiva, costituitidalla cartella di pagamento e dall’atto di intimazione.r.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/20263. [OSCURATO:PERSONA] insisteva nei motivi di opposizione, deducendol’omessa notificazione della cartella di pagamento e dell’avviso diintimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, nonchél’impignorabilità delle somme staggite, in quanto maturatesuccessivamente al pignoramento e, comunque, in violazione deilimiti di pignorabilità della pensione sociale.4. Pur ritualmente evocata in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. non sicostituiva e veniva dichiarata contumace.5. Quanto ai fatti rilevanti, Il Tribunale ha affermato che era pacifico cheGiuseppe Splendiani risultasse iscritto all’Anagrafe degli ItalianiResidenti all’Estero (in seguito A.I.R.E.) con residenza in Dakar(Senegal) sin dal 17/03/2015. Parimenti incontestato risultava che lacartella di pagamento n. 00820150001052315000, recante un creditooriginario pari a euro 26.847,23, fosse stata notificata in data22/05/2015 mediante deposito presso la casa comunale di Francavillad’Ete (FM), quale ultimo domicilio fiscale in Italia del contribuente. Eraaltresì pacifico che l’atto di intimazione n. 00820159001414908000,relativo a un credito complessivo di euro 11.498.569,24 ecomprendente la predetta cartella, fosse stato notificato una primavolta, in data 30/10/2015, presso la residenza estera in Senegal, conrestituzione dell’atto per compiuta giacenza, e successivamenterinnovato, in data 24 febbraio 2016, mediante deposito presso ildomicilio fiscale in Italia ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.6. All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale ha, quindi, dichiaratoirrituale la notificazione della cartella di pagamento, in quantoeseguita secondo il rito degli irreperibili nonostante la residenzaestera del contribuente risultasse dai registri A.I.R.E., conconseguente illegittimità del pignoramento limitatamente alle sommesu di essa fondate. Il Tribunale ha così deciso: «dichiara la legittimitàdel pignoramento presso terzi attivato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oraAgenzia delle Entrate-Riscossioni, notificato il 22.4.2016 alla Bancar.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026della [OSCURATO:SOCIETA], per gli importi relativi a tutte lecartelle di pagamento ivi elencate ad eccezione della cartella nr.00820150001052315000, non ritualmente notificata».7. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazioneGiuseppe Splendiani, con atto affidato ad un unico motivo e illustratoda memoria.8. Resiste con controricorso l’AdER.9. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al cuiesito il Collegio ha emanato ordinanza interlocutoria con la quale haordinato a [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’integrazione delcontraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., qualeterza pignorata non evocata in giudizio, e ha rimesso il ricorso allatrattazione in pubblica udienza, ritenendo che le questioni dibattutefosse di particolare rilevanza.10. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della discussione orale esulle conclusioni riportate in epigrafe, il ricorso è stato trattenuto perla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’ordine di integrazione del contraddittorio neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato regolarmenteadempiuto da [OSCURATO:PERSONA], che a tanto ha provvedutomediante rituale notifica di un atto contenente il ricorso originario ericevuto dalla Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19/01/2026e quindi ritualmente depositato ai sensi dell’art. 371 bis cod. proc. civ.in via telematica.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., quale terza pignorata, è rimasta intimata.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso infondato, per le ragioni che si vanno aesporre.4. Come già osservato da questa Corte (con ordinanza Cass. 7/08/2025 n.22838, non massimata, ma indicata dal Procuratore Generale nellasua memoria e della quale in ogni caso la Corte può prenderer.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026autonomamente conoscenza, trattandosi di un suo proprioprecedente), è ritualmente portato a conoscenza del destinatario amezzo posta un avviso di accertamento Irpef notificato mediantelettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamentedall’Ufficio, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, all’indirizzoindicato dal contribuente iscritto all’A.I.R.E., perfezionatasi percompiuta giacenza a causa dell’omesso ritiro della raccomandata. Larichiamata ordinanza costituisce, pertanto, un adeguato parametro diriferimento e le conclusioni alle quali vi si perviene sono idonee asuperare il precedente orientamento, oramai risalente, di cui a Cass.26/03/2010, n. 7307, maturato, del resto, in costanza di un diversocontesto normativo e giurisprudenziale.5. La stessa pronuncia (Cass. 18/05/2023 n. 13753) alla quale fariferimento la difesa dello Splendiani non appare un utile precedente,iscritto all’A.I.R.E.6. Nel caso all’esame, come in quello deciso dalla richiamata ordinanza n.22838/2025, la cui affermazione decisoria il Collegio condivide e allaquale si intende assicurare continuità, deve, pertanto, qualificarsirituale la notifica allo Splendiani, residente in Dakar, Senegal, iscrittoA.I.R.E., per essere stato, sull’atto con cui è stata eseguita, da partedell’agente postale dello Stato estero stato apposto il timbro «NONRECLAMÉ» e «RETOUR A L’ENVOYEUR» ossia «[OSCURATO:PERSONA]» e«[OSCURATO:PERSONA]».7. Sul punto sono sufficienti i seguenti rilievi: è incontestato che GiuseppeSplendiani fosse iscritto all’A.I.R.E. e che egli fosse, inoltre, all’epocadell’effettuazione della notifica, residente in Senegal, all’indirizzo«[OSCURATO:PERSONA] 2 VILLA 2392 DAKAR - SENEGAL, VILLA 2392008201 59001414908000» e lo stesso Splendiani non ha dedotto inalcun modo, nella sede di merito, elementi probatori adeguati daiquali poter desumere la non conoscibilità della notifica. [OSCURATO:PERSONA],r.g. n. 24118/2023u-p- [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026inoltre, avrebbe dovuto dedurre, e tanto non risulta, che nello Statodi avvenuta consegna vi fosse un sistema con [OSCURATO:PERSONA] altro, più gravoso di quello in concreto seguito, come pure che siastato violato l’ordinamento postale del detto Stato, ossia dello Statodi destinazione, il Senegal.Una volta ammessa, infatti, la legittimità dell’avvalimento del sistemapostale per una notifica in uno Stato estero, non si può pretendereche vi sia vigente o applicabile un sistema di formalità ulteriore, comequello vigente in Italia per la notifica a mezzo posta per compiutagiacenza: dovendo, invece, essere sufficiente ‒ se poi in concretorispettato ‒ il sistema operativo applicato nello Stato estero didestinazione, ove rispondente appunto ai requisiti minimi secondo ilservizio postale universale o, in ogni caso, a quelli ‒ parimenti minimie indefettibili, ma privi di formalità particolari ‒ di conoscibilitàcodificati, per l’ordinamento nazionale, dall’art. 1335 cod. civ..8. Giova, peraltro, rilevare, con riferimento ai profili di irrituale notificadello stesso avviso d’intimazione, pure messi in dubbio dal ricorsodello Splendiani, sebbene non costituenti un autonomo motivo diimpugnazione che, come esattamente prospettato dalla difesaerariale, ai sensi dell’art. 60 comma 4 del d.P.R. n. 600/73, normaspeciale prevista per la notifica degli atti impositivi che accertano unmaggiore credito erariale, si prevede che «in alternativa a quantodisposto dall’art. 142 cod. proc. civ.», la notificazione ai contribuentinon residenti «è validamente effettuata mediante spedizione di letteraraccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenzaestera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residentiall’estero». La norma, che non fa distinzioni fra il caso delcontribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e il caso delcontribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], risulta «introdotta dall’art.2, primo comma, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, ed è applicabile,senza incertezze normative, alla notifica dell’avviso oggettor.g. n. 24118/2023u-p- 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 24118/2023Numero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 25299/2026Data pubblicazione 14/09/2026d’impugnazione» (così, in motivazione Cass. 22/08/2017, n. 20256,Rv. 645332-01).9. La notifica deve, pertanto, essere ritenuta ritualmente effettuata, nonconstando violazioni alla normativa postale vigente nello Stato dinotificazione.10. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.11. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodel valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sonoliquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimastaintimata.12. La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del co. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi,oltre alle eventuali spese prenotate a debito e agli altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Terza civile, il giorno 9/07/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA].g. n. 24118/2023u-p- [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7