CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 maggio 2015 dal Tribunale di Bologna, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di una carta bancomat di provenienza furtiva ,e avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di utilizzo abusivo di carta di credito, ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: -violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come furto, poiché la carta venne utilizzata non tre mesi dopo il furto ma il giorno stesso tanto che la denunzia venne presentata due giorni dopo l'utilizzo della carta, poiché la persona offesa solo allora si accorse di esserne sprovvista. Tale erronea valutazione dei fatti ha portato ad una erronea qualificazione giuridica della condotta. A nulla rileva la circostanza che l'imputata abbia o meno reso confessione in merito. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte e tende a reiterare le censure già formulate con i motivi di appello, respinti dalla corte di merito con argomentazione succinta ma esaustiva. La corte ha infatti correttamente qualificato la condotta ascritta all'imputata come ricettazione poiché la imputata è stata trovata nel possesso della refurtiva e non ha fornito alcuna spiegazione in ordine all'origine della carta nella sua disponibilità. La circostanza che il furto della tessera bancomat sia stato denunziato due giorni dopo l'accertamento dell'indebito utilizzo da parte della Debarre non dimostra che quest'ultima era l'autrice del reato di furto. Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e corretta in punto di diritto che risulta immune dalle censure dedotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]