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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 18602/2023

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gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9487-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ANAC - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti all’incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 491/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/01/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 3754 del 2021 dichiarò inammissibile il ricorso ed i motivi aggiunti, articolati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’annullamento della nota dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in data 24 dicembre 2020 (recante “notifica inserimento di annotazione interdittiva”) e la relativa annotazione nel casellario effettuata il successivo 25 dicembre, come pure della nota in data 5 gennaio 2021, emessa sull’istanza della società di soprassedere all’annotazione.

Con il proprio ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., configurando gli atti adottati alla stregua di conferma propria di una precedente delibera [OSCURATO:SOCIETA]. n. 1106 del 2017, aveva dedotto vizi attinenti sia al procedimento di riesame, sia di natura sostanziale.

La sentenza ritenne il ricorso inammissibile, nell’assunto che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non avesse avviato un procedimento di riesame della delibera n. 1106 del 2017 a seguito dell’istanza della società, non potendosi pertanto configurare quale conferma propria la delibera [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 dicembre 2020 e la nota di comunicazione del successivo 5 gennaio 2021, con conseguente sua inimpugnabilità.

2. – Con sentenza del 25 gennaio 2022, n. 491, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la decisione di primo grado, ritenendo che, al contrario, nella specie sia stato posto in essere non un atto meramente confermativo ed inimpugnabile, ma una c.d. conferma propria, soggetta ad impugnazione autonoma: ciò, sulla base della ricognizione e dell’interpretazione degli atti dell’iter amministrativo condotto innanzi all’[OSCURATO:SOCIETA].; ed ha ritenuto fondati i motivi dell’impugnazione, procedendo all’annullamento degli atti impugnati.

Infatti, il Consiglio di Stato nell’impugnata decisione ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la nota interna e la conforme delibera del consiglio dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 dicembre 2020, cui è seguìto il provvedimento in data 24 dicembre 2020, di notifica dell’inserimento dell’annotazione interdittiva, hanno avuto i caratteri di una conferma propria: è stato introdotto un procedimento di riesame e svolta un’istruttoria, onde l’autorità ha posto in essere non una conferma impropria, che si configura allorché l’amministrazione dà atto dell’esistenza di un precedente provvedimento, rifiutando di procedere ad una nuova valutazione dell’affare; invece, dal momento che i fatti ed i motivi prospettati dal richiedente sono stati rivalutati, si è di fronte ad una decisione di merito, di segno negativo, che costituisce una conferma propria autonomamente impugnabile; ed infatti, sebbene il riesame sia discrezionale e rimesso alla valutazione di merito dell’amministrazione, ove attivato esso, tuttavia, si conclude con un provvedimento che, se analogo al precedente, assume la natura di conferma propria; b) risulta anche infondata l ’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem e il giudicato, per tendere il nuovo ricorso a mettere nuovamente in discussione la delibera n. 1106 del 2017: infatti una tale conclusione richiede che il precedente giudizio coinvolga le stesse parti in causa e prospetti gli stessi elementi identificativi dell’azione proposta, come non accade nella specie, in cui viene in rilievo un ulteriore e diverso segmento di attività amministrativa, conseguente all’istanza di riesame della originaria deliberazione; c) l’atto amministrativo impugnato è illegittimo, per violazione dell’art. 38, comma 1, lett. h) e comma 1 - ter , d.lgs. n. 163 del 2006, in ragione della differenza giuridica tra omessa dichiarazione e falsa dichiarazione, solo quest’ultima (unitamente alla falsa documentazione) essendo sanzionata dall’art. 38, comma 1-ter, cit., come pure dall’analogo art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto l’[OSCURATO:SOCIETA]., ove la ritenga resa con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla gara e dagli affidamenti di subappalti, né potendosi dare alle locuzioni di “falsa dichiarazione” o “falsa documentazione” un’interpretazione estensiva, sino a ricomprendersi le dichiarazioni omesse, operando il principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria, qual è la natura giuridica dell’annotazione nel casellario in ragione delle sue conseguenze inequivocabilmente afflittive (l’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale): nella specie, non sussiste una falsa dichiarazione in ordine ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, ma solamente l’omessa dichiarazione di una procuratrice speciale della società.

Ha concluso dunque, in riforma della sentenza di primo grado, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

3. –Per la cassazione di questa sentenza è proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, c.p.c., sulla base di due motivi.

Hanno depositato controricorso la Coopservice soc. coop. p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima proponendo ricorso incidentale per due motivi.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili.

Le parti [OSCURATO:SOCIETA]. e Coopservice soc. coop. p.a. hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a., la violazione dei limiti esterni della giurisdizione per violazione del giudicato e lo sconfinamento nel merito amministrativo: sotto il primo profilo, per avere il Consiglio di Stato, annullando gli atti di ritenuta conferma propria, fatto venir meno il precedente giudicato, atteso che Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770 aveva respinto il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 2018, n. 7271 con riguardo al precedente provvedimento, ossia la deliberazione [OSCURATO:SOCIETA]. del 25 ottobre 2017, che aveva irrogato la sanzione pecuniaria con annotazione nel casellario informatico e con l’ulteriore sanzione di mesi sei d’interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, e da ciò deriva un pregiudizio della ricorrente, che vedrà la [OSCURATO:SOCIETA]. riammessa alla gara dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e, sulla base dei punteggi conseguiti, dichiarata aggiudicataria, a scapito degli interessi di [OSCURATO:SOCIETA].; sotto il secondo profilo, per avere il Consiglio di Stato invaso il merito amministrativo, rivalutando esso stesso l’istanza della controparte.

In particolare, non rientrava nei poteri del Consiglio di Stato riesaminare la questione, dato il precedente giudicato, perché si attua un mero espediente formale per aggirare il divieto di ne bis in idem: se vi sono nuovi provvedimenti di “conferma”, gli stessi possono essere impugnati solo per vizi propri intrinseci (incompetenza, vizi partecipativi, carenza d’istruttoria o di motivazione) e nei limiti della nuova attività amministrativa, senza possibilità di coinvolgere il provvedimento precedente; e ciò, anche atteso il principio, per il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

L’[OSCURATO:SOCIETA]., nel “confermare” i precedenti provvedimenti, non aveva affatto rivalutato la questione, ma solo verificato se vi fossero ragioni tali da inibire l’esecuzione del giudicato, come è reso palese dalla lettura della relazione di chiusura del procedimento del 18.12.2020, che esclude di poter accogliere la richiesta di riesame.

Quindi, il Consiglio di Stato non poteva sindacare la legittimità dell’annotazione al casellario, ma solo pronunciarsi sul reale contenuto dei provvedimenti impugnati, che consisteva nel rifiuto di procedere al riesame.

2. –Il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. deduce: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per sconfinamento nel merito amministrativo, ai sensi degli artt. 111 Cost., 7 e34, comma 2, c.p.a., avendo di fatto il Consiglio di Stato rivalutato l’istanza della controparte sostituendosi all’autorità, la quale aveva escluso, invece, di voler procedere a qualsiasi riesame, operando quindi esso stesso la valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto; si trattò, infatti, di una “conferma impropria” del provvedimento sanzionatorio a suo tempo assunto, senza nessun nuovo esercizio del potere amministrativo: ciò emerge con chiarezza dall’appunto del 18 dicembre 2020, parteintegrante della successiva decisione consiliare, la quale dimostra come non vi fu una valutazione di merito, non potendo quindi nessuno dei provvedimenti impugnati innanzi al giudice amministrativo essere interpretato come assunto all’esito di una nuova istruttoria volta al riesame della precedente decisione; 2)violazione dei limiti esterni della giurisdizione per precedente giudicato sulla vicenda in esame, in quanto il Consiglio di Stato, riesaminando la differenza giuridica tra omessa e falsa dichiarazione ai fini di causa, ha valutato una questione ormai coperta da giudicato, senza che possa fondarsi tale esito sul preteso nuovo orientamento giurisprudenziale sul punto e coprendo, inoltre, il giudicato il dedotto ed il deducibile.

3. –Il ricorso principale è inammissibile.

Il Consiglio di Stato, nella decisione impugnata, si limita a dare atto dell’intervento ad opponendum del la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva dedotto il proprio interesse, in ragione della partecipazione ad una gara di appalto (indetta dall’azienda ospedaliera “[OSCURATO:PERSONA]” di Catanzaro) in cui era presente anche la [OSCURATO:SOCIETA].

Nel processo amministrativo, le forme di intervento ammesse (cfr.

Cons.

Stato, ad. plen., 30 agosto 2018, n. 13; 4 novembre 2016, n. 23) sono le figure disciplinate dagli artt. 28 e 50 c.p.a., nonché, nel grado di appello, dall’art. 97 c.p.a., ossia: a) l’intervento volontario del controinteressato pretermesso, parte necessaria del processo non evocata in giudizio; b) l’intervento volontario della parte eventuale del processo,ad adiuvandum o ad opponendum; c) l’interv ento per ordine del giudice, anche su istanza di parte.

In particolare, quanto alla seconda categoria, la posizione dell’interventore ad adiuvandum o ad opponendum nel processo amministrativo è prevista dall’art. 28, comma 2, c.p.a., secondo cui «chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova».

Il successivo art. 102, comma 2, preclude l’impugnazione all’interveniente, salvo talune speciali evenienze, stabilendo che l’interventore «può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma».

La regola – di origine giurisprudenziale ed ora recepita dalla disposizione – costituisce invero il corollario del carattere dipendente dell’interesse di tale interventore nel giudizio principale, il quale non gli consente altro che di aderire alle censure formulate dal ricorrente.

Nella citata seconda categoria, invero, si ha che l’interventore è titolare di un interesse dipendente o accessorio rispetto a quello azionato in via principale, nel senso che dall’accoglimento (in caso di intervento ad adiuvandum: Cons.

Stato, sez.

III, 22 marzo 2017, n. 1303 e Cons.

Stato, ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1) o dal rigetto (in caso di intervento ad opponendum: Cons.

Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10) del ricorso può derivare un vantaggio solo indiretto o riflesso all’intervenuto (cfr.

Cons.

Stato 21 aprile 2021 n. 3209, che richiama anche Cons.

Stato, sez.

V, 8 aprile 2014, n. 1669, nonché Cons.

Stato, sez.

V, 12 ottobre 2020, n. 6037; Cons.

Stato, sez.

IV, 29 febbraio 2016, n. 853; Cons.

Stato, sez.

V 2 agosto 2011, n. 4557).

Ora, è del tutto conseguente che i poteri di tali interventori non siano gli stessi.

In particolare, queste S.U. hanno chiarito che l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico, sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto a proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass., sez. un., 17 aprile 2012 n. 5992; negli stessi termini, Cass., sez. un., 29 novembre 2019, n. 31266; Cass. 6 febbraio 2018 n. 2818; Cass., sez. un., 26 luglio 2016 n. 15422; Cass. 14 ottobre 2013 n. 23235; Cass. 8 luglio 2013 n. 16930).

Nello stesso senso è il giudice amministrativo, per il principio costante secondo cui il soggetto interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali (cfr., e multis, Cons.

Stato, sez.

IV, 24 gennaio 2020, n. 567; sez.

V, 11 luglio 2017, n. 3409; 13 febbraio 2017, n. 614; 22 febbraio 2016, n. 724).

Sulla base del richiamato principio, questeSezioni Unite hanno già ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione proposto avverso la pronuncia del Consiglio di Stato dal soggetto intervenuto (in quel caso ad adiuvandum ) nel processo amministrativo, osservando come anche nel processo amministrativo l’intervento consentito ai sensi dell’art. 28 c.p.a. non attribuisce all’interventore il potere di impugnare in via autonoma la decisione, salva l’ipotesi in cui sia ravvisabile un interesse diretto ed immediato, come accade qualora venga impugnato il capo della sentenza che ha escluso la legittimazione all’intervento o ha condannato l’interventore al pagamento delle spese di lite, concludendo per l’inammissibilità del ricorso presentato dall’interventore per motivi di giurisdizione in situazioni in cui il ricorso non era stato proposto dalla parte adiuvata (cfr. Cass., sez. un., 18 aprile 2023, n. 10398, in tema di intervento ad opponendum; Cass., sez un., 29 novembre 2019 n. 31266, in tema di intervento ad adiuvandum). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha riconosciuto la qualità di interventore ad opponendum, non di controinteressata, essendo sempre e solo menzionata in tal modo per ben tre volte, nell’epigrafe e nel testo della motivazione.

Ne deriva che la stessa è titolare di un interesse di mero fatto, collegato e dipendente da quello del controinteressato, al mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati, che le consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione dell’appello, pur non legittimandola alla proposizione di un’impugnazione in via autonoma, ma soltanto all’intervento in giudizio al fine di sostenere le ragioni delle amministrazioni intimate e del controinteressato.

La carenza di legittimazione attiva all’impugnazione è quindi causa di inammissibilità del ricorso.

4. – Il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. è tempestivo, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., onde resta irrilevante la dichiarata inammissibilità del ricorso principale.

Esso, tuttavia, non può trovare accoglimentoin questa sede.

Nel denunziare, invero, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione per sconfinamento nel merito amministrativo, lamentando che il Consiglio di Stato avrebbe in fatto invaso la sfera riservata alla pubblica amministrazione e rivalutato, esso stesso, l’istanza di controparte, con proprie valutazioni di opportunità e convenienza dell’azione amministrativa, al pari della denunzia di violazione del giudicato esterno, i motivi non colgono nel segno, non potendo essi essere ricondotti all’ambito del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

4.1. – Il primo motivo trascura, invero, che l’interpretazione dell’atto amministrativo – per il quale l’ordinamento non detta regole ad hoc, ma da condurre sulla base dei principi generali, desumibili dagli artt. 1362 ss. c.c. sull’interpretazione del contratto, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo ed espressivi di canoni di logica ermeneutica (cfr. es.

Cass., sez.

II, 4 aprile 2023, n. 9256; Sez.

I, 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass., sez. un., 25 luglio 2019, n. 20181; conf.

Cass. 6535/2002; Cass.11409/1998) – è compito esclusivo del giudice che procede, senza che l’interpretazione degli esiti del procedimento e del contenuto del provvedimento amministrativo possano essere invece sottoposti alle Sezioni unite come motivo inerente la giurisdizione: in ogni caso, invero, e cioè anche qualora si lamentasse la violazione dei menzionati artt. 1362 ss. c.c., si tratterebbe di un eventuale error in iudicando, estraneo ai confini del vizio deducibile innanzi alle Sezioni unite della Cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, c.p.c.

Ove anche il giudice amministrativo fosse incorso in errore, avendo attribuito al provvedimento impugnato un contenuto diverso da quello effettivo ed avendo quindi ritenuto necessario procedere alle valutazioni in merito alla sua legittimità ed alla sussistenza dei vizi ivi denunziati, dovrebbe ugualmente escludersi la configurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale, trattandosi di vizio incidente sull’interpretazione dell’atto amministrativo, la quale costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi dar luogo ad uno sconfinamento nell’area riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., 3 marzo 2020, n. 5904; 11 luglio 2018, n. 18240; 31 maggio 2016, n. 11380).

Le S.U. hanno da tempo precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., è configurabile unicamente quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione (cfr., tra le assai numerose, Cass., sez. un., 16 gennaio 2023, n. 1140; 5 gennaio 2023, n. 215; 11 novembre 2022, n. 33364; 18 febbraio 2022, n. 5365; 7 settembre 2020, n. 18592; 3 marzo 2020, n. 5904; 6 marzo 2020, n. 6462; 24 maggio 2019, n. 14264; 26 novembre 2018, n. 30526; 5 giugno 2018, 14438; 2 febbraio 2018, n. 2582; 21 marzo 2017, n. 7157; 5 dicembre 2016, n. 24740; 16 gennaio 2014, n. 774; 25 giugno 2012, n. 10503; 9 novembre 1994, n. 9290; 19 aprile 1984, n. 2566; 11 novembre 1983, n. 6690).

Ora, il giudice amministrativo ha chiarito la differenza di effetti tra la c.d. conferma propria e la c.d. conferma impropria (o atto meramente confermativo): la prima integrata allorché l’atto successivo sia preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento ed adottato sulla scorta di una rinnovata istruttoria, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero addirittura acquisendone di nuovi, nonché ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti e sulla base di una nuova motivazione, onde sia innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche se di conferma; la seconda, invece, quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova ponderazione di interessi o motivazione, onde, non essendo speso un nuovo potere dell’amministrazione, l’atto è non impugnabile (fra le altre, cfr.

Cons.

Stato, sez.

II, 24 giugno 2020, n. 4054; sez.

VI, 25 maggio 2020, n. 3301; sez.

VI, 15 gennaio 2018, n. 195; sez.

V, 21 ottobre 2011, n. 5653; sez.

VI, 11 maggio 2011, n. 2803; sez.

VI, 10 marzo 2011, n. 1530; sez.

VI, 11 maggio 2007, n. 2315).

La sentenza impugnata ha operato la distinzione tra conferma propria e impropria dell’atto amministrativo, ritenendo di dover leggere l’atto in questione come atto innovativo, e non meramente confermativo in senso improprio, all’esito di un procedimento interpretativo che, sia esso o no conforme alle regole ermeneutiche applicabili al caso di specie, resta non deducibile come eccesso dai limiti della propria giurisdizione.

Onde, nell’insistere che si tratterebbe di conferma impropria non autonomamente impugnabile, l’Autorità ricorrente sottopone alle Sezioni unite non un motivo inerente la giurisdizione, ma un vizio tutto interno al processo amministrativo, vizio sul quale le Sezioni unite non hanno potere di sindacato.

4.2. – Analogamente, per principio costante, la violazione del vincolo del giudicato – sia che si configuri come error in procedendoper i giudicati formatisi nello stesso processo (giudicato interno), sia che si configuri come error in iudicando per esser si il giudicato verificato in altro processo (giudicato esterno) – non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, trattandosi di doglianza che implica questioni di merito e non investe i limiti esterni della giurisdizione (e plurimis, Cass., sez. un., 9 gennaio 2013, n. 300; 21 novembre 2008, n. 27618; 20 novembre 2007, n. 24002).

Si rileva che il giudice, ordinario o speciale, chiamato a pronunciarsi su domanda rientrante nella propria competenza giurisdizionale, è necessariamente munito del potere-dovere di affrontare in via incidentale i problemi pregiudiziali o preliminari la cui definizione sia indispensabile per la decisione, e, quindi, in presenza della deduzione di uno dei contendenti, secondo cui la decisione stessa sarebbe in tutto od in parte vincolata da un precedente giudicato sostanziale (c.d. giudicato esterno), ha il compito d’indagare sull’esistenza del giudicato medesimo e sul suo contenuto precettivo: si tratta della regola generale della inclusione nella funzione giurisdizionale della soluzione dei quesiti strumentali alla statuizione sulla domanda, ed è ritenuta derogabile solo da specifica norma, che traduca l’accertamento incidentale in una causa di carattere pregiudiziale e l’affidi ad un giudice diverso, onde, in difetto di un’espressa deroga, non è invocabile il vizio di eccesso dai limiti esterni della giurisdizione, al fine di sottrarre la valutazione in discorso al giudice dotato di giurisdizione (cfr., in tal senso, Cass., sez. un., 13 febbraio 2001, n. 62; 6 luglio 2000, n. 467, fra le altre).

Si è, in definitiva, affermato il granitico principio, secondo cui non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un vizio di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione, nel sistema che risulta delineato dall’art. 111 Cost., comma 8, e dall’art. 362 c.p.c.

Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate invece escludono.

Nonostante il richiamo delle formule astratte, invero, i motivi non attengono al possibile sindacato, al riguardo, delle Sezioni unite.

5. – Le spese di lite seguono la soccombenza di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. verso [OSCURATO:SOCIETA]., mentre si compensano per intero le spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Coopservice soc. coop. p.a., attese le deduzioni ad adiuvandumdi quest’ultima agli argomenti spesi dalla prima.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA].; condanna ciascuna di tali parti al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 10.000,00, oltre ad € 200,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9487-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ANAC - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti all’incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 491/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 3754 del 2021 dichiarò inammissibile il ricorso ed i motivi aggiunti, articolati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’annullamento della nota dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in data 24 dicembre 2020 (recante “notifica inserimento di annotazione interdittiva”) e la relativa annotazione nel casellario effettuata il successivo 25 dicembre, come pure della nota in data 5 gennaio 2021, emessa sull’istanza della società di soprassedere all’annotazione. Con il proprio ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., configurando gli atti adottati alla stregua di conferma propria di una precedente delibera [OSCURATO:SOCIETA]. n. 1106 del 2017, aveva dedotto vizi attinenti sia al procedimento di riesame, sia di natura sostanziale. La sentenza ritenne il ricorso inammissibile, nell’assunto che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non avesse avviato un procedimento di riesame della delibera n. 1106 del 2017 a seguito dell’istanza della società, non potendosi pertanto configurare quale conferma propria la delibera [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 dicembre 2020 e la nota di comunicazione del successivo 5 gennaio 2021, con conseguente sua inimpugnabilità. 2. – Con sentenza del 25 gennaio 2022, n. 491, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la decisione di primo grado, ritenendo che, al contrario, nella specie sia stato posto in essere non un atto meramente confermativo ed inimpugnabile, ma una c.d. conferma propria, soggetta ad impugnazione autonoma: ciò, sulla base della ricognizione e dell’interpretazione degli atti dell’iter amministrativo condotto innanzi all’[OSCURATO:SOCIETA].; ed ha ritenuto fondati i motivi dell’impugnazione, procedendo all’annullamento degli atti impugnati. Infatti, il Consiglio di Stato nell’impugnata decisione ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la nota interna e la conforme delibera del consiglio dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 dicembre 2020, cui è seguìto il provvedimento in data 24 dicembre 2020, di notifica dell’inserimento dell’annotazione interdittiva, hanno avuto i caratteri di una conferma propria: è stato introdotto un procedimento di riesame e svolta un’istruttoria, onde l’autorità ha posto in essere non una conferma impropria, che si configura allorché l’amministrazione dà atto dell’esistenza di un precedente provvedimento, rifiutando di procedere ad una nuova valutazione dell’affare; invece, dal momento che i fatti ed i motivi prospettati dal richiedente sono stati rivalutati, si è di fronte ad una decisione di merito, di segno negativo, che costituisce una conferma propria autonomamente impugnabile; ed infatti, sebbene il riesame sia discrezionale e rimesso alla valutazione di merito dell’amministrazione, ove attivato esso, tuttavia, si conclude con un provvedimento che, se analogo al precedente, assume la natura di conferma propria; b) risulta anche infondata l ’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem e il giudicato, per tendere il nuovo ricorso a mettere nuovamente in discussione la delibera n. 1106 del 2017: infatti una tale conclusione richiede che il precedente giudizio coinvolga le stesse parti in causa e prospetti gli stessi elementi identificativi dell’azione proposta, come non accade nella specie, in cui viene in rilievo un ulteriore e diverso segmento di attività amministrativa, conseguente all’istanza di riesame della originaria deliberazione; c) l’atto amministrativo impugnato è illegittimo, per violazione dell’art. 38, comma 1, lett. h) e comma 1 - ter , d.lgs. n. 163 del 2006, in ragione della differenza giuridica tra omessa dichiarazione e falsa dichiarazione, solo quest’ultima (unitamente alla falsa documentazione) essendo sanzionata dall’art. 38, comma 1-ter, cit., come pure dall’analogo art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto l’[OSCURATO:SOCIETA]., ove la ritenga resa con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla gara e dagli affidamenti di subappalti, né potendosi dare alle locuzioni di “falsa dichiarazione” o “falsa documentazione” un’interpretazione estensiva, sino a ricomprendersi le dichiarazioni omesse, operando il principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria, qual è la natura giuridica dell’annotazione nel casellario in ragione delle sue conseguenze inequivocabilmente afflittive (l’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale): nella specie, non sussiste una falsa dichiarazione in ordine ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, ma solamente l’omessa dichiarazione di una procuratrice speciale della società. Ha concluso dunque, in riforma della sentenza di primo grado, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati. 3. –Per la cassazione di questa sentenza è proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, c.p.c., sulla base di due motivi. Hanno depositato controricorso la Coopservice soc. coop. p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima proponendo ricorso incidentale per due motivi. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili. Le parti [OSCURATO:SOCIETA]. e Coopservice soc. coop. p.a. hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a., la violazione dei limiti esterni della giurisdizione per violazione del giudicato e lo sconfinamento nel merito amministrativo: sotto il primo profilo, per avere il Consiglio di Stato, annullando gli atti di ritenuta conferma propria, fatto venir meno il precedente giudicato, atteso che Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770 aveva respinto il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 2018, n. 7271 con riguardo al precedente provvedimento, ossia la deliberazione [OSCURATO:SOCIETA]. del 25 ottobre 2017, che aveva irrogato la sanzione pecuniaria con annotazione nel casellario informatico e con l’ulteriore sanzione di mesi sei d’interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, e da ciò deriva un pregiudizio della ricorrente, che vedrà la [OSCURATO:SOCIETA]. riammessa alla gara dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e, sulla base dei punteggi conseguiti, dichiarata aggiudicataria, a scapito degli interessi di [OSCURATO:SOCIETA].; sotto il secondo profilo, per avere il Consiglio di Stato invaso il merito amministrativo, rivalutando esso stesso l’istanza della controparte. In particolare, non rientrava nei poteri del Consiglio di Stato riesaminare la questione, dato il precedente giudicato, perché si attua un mero espediente formale per aggirare il divieto di ne bis in idem: se vi sono nuovi provvedimenti di “conferma”, gli stessi possono essere impugnati solo per vizi propri intrinseci (incompetenza, vizi partecipativi, carenza d’istruttoria o di motivazione) e nei limiti della nuova attività amministrativa, senza possibilità di coinvolgere il provvedimento precedente; e ciò, anche atteso il principio, per il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. L’[OSCURATO:SOCIETA]., nel “confermare” i precedenti provvedimenti, non aveva affatto rivalutato la questione, ma solo verificato se vi fossero ragioni tali da inibire l’esecuzione del giudicato, come è reso palese dalla lettura della relazione di chiusura del procedimento del 18.12.2020, che esclude di poter accogliere la richiesta di riesame. Quindi, il Consiglio di Stato non poteva sindacare la legittimità dell’annotazione al casellario, ma solo pronunciarsi sul reale contenuto dei provvedimenti impugnati, che consisteva nel rifiuto di procedere al riesame. 2. –Il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. deduce: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per sconfinamento nel merito amministrativo, ai sensi degli artt. 111 Cost., 7 e34, comma 2, c.p.a., avendo di fatto il Consiglio di Stato rivalutato l’istanza della controparte sostituendosi all’autorità, la quale aveva escluso, invece, di voler procedere a qualsiasi riesame, operando quindi esso stesso la valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto; si trattò, infatti, di una “conferma impropria” del provvedimento sanzionatorio a suo tempo assunto, senza nessun nuovo esercizio del potere amministrativo: ciò emerge con chiarezza dall’appunto del 18 dicembre 2020, parteintegrante della successiva decisione consiliare, la quale dimostra come non vi fu una valutazione di merito, non potendo quindi nessuno dei provvedimenti impugnati innanzi al giudice amministrativo essere interpretato come assunto all’esito di una nuova istruttoria volta al riesame della precedente decisione; 2)violazione dei limiti esterni della giurisdizione per precedente giudicato sulla vicenda in esame, in quanto il Consiglio di Stato, riesaminando la differenza giuridica tra omessa e falsa dichiarazione ai fini di causa, ha valutato una questione ormai coperta da giudicato, senza che possa fondarsi tale esito sul preteso nuovo orientamento giurisprudenziale sul punto e coprendo, inoltre, il giudicato il dedotto ed il deducibile. 3. –Il ricorso principale è inammissibile. Il Consiglio di Stato, nella decisione impugnata, si limita a dare atto dell’intervento ad opponendum del la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva dedotto il proprio interesse, in ragione della partecipazione ad una gara di appalto (indetta dall’azienda ospedaliera “[OSCURATO:PERSONA]” di Catanzaro) in cui era presente anche la [OSCURATO:SOCIETA]. Nel processo amministrativo, le forme di intervento ammesse (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 30 agosto 2018, n. 13; 4 novembre 2016, n. 23) sono le figure disciplinate dagli artt. 28 e 50 c.p.a., nonché, nel grado di appello, dall’art. 97 c.p.a., ossia: a) l’intervento volontario del controinteressato pretermesso, parte necessaria del processo non evocata in giudizio; b) l’intervento volontario della parte eventuale del processo,ad adiuvandum o ad opponendum; c) l’interv ento per ordine del giudice, anche su istanza di parte. In particolare, quanto alla seconda categoria, la posizione dell’interventore ad adiuvandum o ad opponendum nel processo amministrativo è prevista dall’art. 28, comma 2, c.p.a., secondo cui «chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova». Il successivo art. 102, comma 2, preclude l’impugnazione all’interveniente, salvo talune speciali evenienze, stabilendo che l’interventore «può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma». La regola – di origine giurisprudenziale ed ora recepita dalla disposizione – costituisce invero il corollario del carattere dipendente dell’interesse di tale interventore nel giudizio principale, il quale non gli consente altro che di aderire alle censure formulate dal ricorrente. Nella citata seconda categoria, invero, si ha che l’interventore è titolare di un interesse dipendente o accessorio rispetto a quello azionato in via principale, nel senso che dall’accoglimento (in caso di intervento ad adiuvandum: Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2017, n. 1303 e Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1) o dal rigetto (in caso di intervento ad opponendum: Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10) del ricorso può derivare un vantaggio solo indiretto o riflesso all’intervenuto (cfr. Cons. Stato 21 aprile 2021 n. 3209, che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1669, nonché Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2020, n. 6037; Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 853; Cons. Stato, sez. V 2 agosto 2011, n. 4557). Ora, è del tutto conseguente che i poteri di tali interventori non siano gli stessi. In particolare, queste S.U. hanno chiarito che l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico, sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto a proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass., sez. un., 17 aprile 2012 n. 5992; negli stessi termini, Cass., sez. un., 29 novembre 2019, n. 31266; Cass. 6 febbraio 2018 n. 2818; Cass., sez. un., 26 luglio 2016 n. 15422; Cass. 14 ottobre 2013 n. 23235; Cass. 8 luglio 2013 n. 16930). Nello stesso senso è il giudice amministrativo, per il principio costante secondo cui il soggetto interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali (cfr., e multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 567; sez. V, 11 luglio 2017, n. 3409; 13 febbraio 2017, n. 614; 22 febbraio 2016, n. 724). Sulla base del richiamato principio, questeSezioni Unite hanno già ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione proposto avverso la pronuncia del Consiglio di Stato dal soggetto intervenuto (in quel caso ad adiuvandum ) nel processo amministrativo, osservando come anche nel processo amministrativo l’intervento consentito ai sensi dell’art. 28 c.p.a. non attribuisce all’interventore il potere di impugnare in via autonoma la decisione, salva l’ipotesi in cui sia ravvisabile un interesse diretto ed immediato, come accade qualora venga impugnato il capo della sentenza che ha escluso la legittimazione all’intervento o ha condannato l’interventore al pagamento delle spese di lite, concludendo per l’inammissibilità del ricorso presentato dall’interventore per motivi di giurisdizione in situazioni in cui il ricorso non era stato proposto dalla parte adiuvata (cfr. Cass., sez. un., 18 aprile 2023, n. 10398, in tema di intervento ad opponendum; Cass., sez un., 29 novembre 2019 n. 31266, in tema di intervento ad adiuvandum). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha riconosciuto la qualità di interventore ad opponendum, non di controinteressata, essendo sempre e solo menzionata in tal modo per ben tre volte, nell’epigrafe e nel testo della motivazione. Ne deriva che la stessa è titolare di un interesse di mero fatto, collegato e dipendente da quello del controinteressato, al mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati, che le consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione dell’appello, pur non legittimandola alla proposizione di un’impugnazione in via autonoma, ma soltanto all’intervento in giudizio al fine di sostenere le ragioni delle amministrazioni intimate e del controinteressato. La carenza di legittimazione attiva all’impugnazione è quindi causa di inammissibilità del ricorso. 4. – Il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. è tempestivo, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., onde resta irrilevante la dichiarata inammissibilità del ricorso principale. Esso, tuttavia, non può trovare accoglimentoin questa sede. Nel denunziare, invero, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione per sconfinamento nel merito amministrativo, lamentando che il Consiglio di Stato avrebbe in fatto invaso la sfera riservata alla pubblica amministrazione e rivalutato, esso stesso, l’istanza di controparte, con proprie valutazioni di opportunità e convenienza dell’azione amministrativa, al pari della denunzia di violazione del giudicato esterno, i motivi non colgono nel segno, non potendo essi essere ricondotti all’ambito del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione amministrativa. 4.1. – Il primo motivo trascura, invero, che l’interpretazione dell’atto amministrativo – per il quale l’ordinamento non detta regole ad hoc, ma da condurre sulla base dei principi generali, desumibili dagli artt. 1362 ss. c.c. sull’interpretazione del contratto, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo ed espressivi di canoni di logica ermeneutica (cfr. es. Cass., sez. II, 4 aprile 2023, n. 9256; Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass., sez. un., 25 luglio 2019, n. 20181; conf. Cass. 6535/2002; Cass.11409/1998) – è compito esclusivo del giudice che procede, senza che l’interpretazione degli esiti del procedimento e del contenuto del provvedimento amministrativo possano essere invece sottoposti alle Sezioni unite come motivo inerente la giurisdizione: in ogni caso, invero, e cioè anche qualora si lamentasse la violazione dei menzionati artt. 1362 ss. c.c., si tratterebbe di un eventuale error in iudicando, estraneo ai confini del vizio deducibile innanzi alle Sezioni unite della Cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, c.p.c. Ove anche il giudice amministrativo fosse incorso in errore, avendo attribuito al provvedimento impugnato un contenuto diverso da quello effettivo ed avendo quindi ritenuto necessario procedere alle valutazioni in merito alla sua legittimità ed alla sussistenza dei vizi ivi denunziati, dovrebbe ugualmente escludersi la configurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale, trattandosi di vizio incidente sull’interpretazione dell’atto amministrativo, la quale costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi dar luogo ad uno sconfinamento nell’area riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., 3 marzo 2020, n. 5904; 11 luglio 2018, n. 18240; 31 maggio 2016, n. 11380). Le S.U. hanno da tempo precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., è configurabile unicamente quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione (cfr., tra le assai numerose, Cass., sez. un., 16 gennaio 2023, n. 1140; 5 gennaio 2023, n. 215; 11 novembre 2022, n. 33364; 18 febbraio 2022, n. 5365; 7 settembre 2020, n. 18592; 3 marzo 2020, n. 5904; 6 marzo 2020, n. 6462; 24 maggio 2019, n. 14264; 26 novembre 2018, n. 30526; 5 giugno 2018, 14438; 2 febbraio 2018, n. 2582; 21 marzo 2017, n. 7157; 5 dicembre 2016, n. 24740; 16 gennaio 2014, n. 774; 25 giugno 2012, n. 10503; 9 novembre 1994, n. 9290; 19 aprile 1984, n. 2566; 11 novembre 1983, n. 6690). Ora, il giudice amministrativo ha chiarito la differenza di effetti tra la c.d. conferma propria e la c.d. conferma impropria (o atto meramente confermativo): la prima integrata allorché l’atto successivo sia preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento ed adottato sulla scorta di una rinnovata istruttoria, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero addirittura acquisendone di nuovi, nonché ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti e sulla base di una nuova motivazione, onde sia innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche se di conferma; la seconda, invece, quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova ponderazione di interessi o motivazione, onde, non essendo speso un nuovo potere dell’amministrazione, l’atto è non impugnabile (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2020, n. 4054; sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3301; sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 195; sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5653; sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2803; sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1530; sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2315). La sentenza impugnata ha operato la distinzione tra conferma propria e impropria dell’atto amministrativo, ritenendo di dover leggere l’atto in questione come atto innovativo, e non meramente confermativo in senso improprio, all’esito di un procedimento interpretativo che, sia esso o no conforme alle regole ermeneutiche applicabili al caso di specie, resta non deducibile come eccesso dai limiti della propria giurisdizione. Onde, nell’insistere che si tratterebbe di conferma impropria non autonomamente impugnabile, l’Autorità ricorrente sottopone alle Sezioni unite non un motivo inerente la giurisdizione, ma un vizio tutto interno al processo amministrativo, vizio sul quale le Sezioni unite non hanno potere di sindacato. 4.2. – Analogamente, per principio costante, la violazione del vincolo del giudicato – sia che si configuri come error in procedendoper i giudicati formatisi nello stesso processo (giudicato interno), sia che si configuri come error in iudicando per esser si il giudicato verificato in altro processo (giudicato esterno) – non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, trattandosi di doglianza che implica questioni di merito e non investe i limiti esterni della giurisdizione (e plurimis, Cass., sez. un., 9 gennaio 2013, n. 300; 21 novembre 2008, n. 27618; 20 novembre 2007, n. 24002). Si rileva che il giudice, ordinario o speciale, chiamato a pronunciarsi su domanda rientrante nella propria competenza giurisdizionale, è necessariamente munito del potere-dovere di affrontare in via incidentale i problemi pregiudiziali o preliminari la cui definizione sia indispensabile per la decisione, e, quindi, in presenza della deduzione di uno dei contendenti, secondo cui la decisione stessa sarebbe in tutto od in parte vincolata da un precedente giudicato sostanziale (c.d. giudicato esterno), ha il compito d’indagare sull’esistenza del giudicato medesimo e sul suo contenuto precettivo: si tratta della regola generale della inclusione nella funzione giurisdizionale della soluzione dei quesiti strumentali alla statuizione sulla domanda, ed è ritenuta derogabile solo da specifica norma, che traduca l’accertamento incidentale in una causa di carattere pregiudiziale e l’affidi ad un giudice diverso, onde, in difetto di un’espressa deroga, non è invocabile il vizio di eccesso dai limiti esterni della giurisdizione, al fine di sottrarre la valutazione in discorso al giudice dotato di giurisdizione (cfr., in tal senso, Cass., sez. un., 13 febbraio 2001, n. 62; 6 luglio 2000, n. 467, fra le altre). Si è, in definitiva, affermato il granitico principio, secondo cui non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un vizio di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione, nel sistema che risulta delineato dall’art. 111 Cost., comma 8, e dall’art. 362 c.p.c. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate invece escludono. Nonostante il richiamo delle formule astratte, invero, i motivi non attengono al possibile sindacato, al riguardo, delle Sezioni unite. 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. verso [OSCURATO:SOCIETA]., mentre si compensano per intero le spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Coopservice soc. coop. p.a., attese le deduzioni ad adiuvandumdi quest’ultima agli argomenti spesi dalla prima. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA].; condanna ciascuna di tali parti al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 10.000,00, oltre ad € 200,
Sentenza Cassazione n. 18602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris