CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12562/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]PELUCCHI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MONTANARI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]PIERACCINI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso diPieraccini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’inammissibilità del ricorso di PelucchiAndrea; l’annullamento con rinvio limitatamente alle circostanze aggravanti deldanno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei delitto di bancarotta dicui al capo 5 per [OSCURATO:PERSONA]; l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata per [OSCURATO:PERSONA]; l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per non aver commesso il fatto per [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che depositaconclusioni e nota spese.Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che deposita conclusioni e notaspese.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale deldifensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dellaparte civile Coop. Alleanza 3.0 Soc. Coop. a r. l. che deposita conclusioni e notaspese.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste perl'accoglimento dello stesso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste perl'accoglimento dello stesso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste perl'accoglimento dello stesso.Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi aimotivi di ricorso, insistono per l'accoglimento dello stesso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste perl'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte di appello di Bologna - inriforma della pronuncia di primo grado unicamente quanto alla determinazionedella pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ha per il resto, per quanto diinteresse, confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale della medesima città dell’11 gennaio 2024, a seguito di giudizioabbreviato, con la quale condannava alla pena di giustizia:- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1, 5 e 8 (art. 416 cod. pen.,art.322 comma 1 lett. a) in relazione agli artt. 326 commi 1 e 2 lett. a)d.lgs.14/19; art. 11 comma 1 ultima parte d.lgs.74/00);- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1,6, 9 e 14 (art. 416 cod. pen.,art.322 comma 1 lett. a) in relazione agli artt. 326 commi 1 e 2 lett. a)d.lgs.14/19; art. 11 comma 1 ultima parte e art.8 d.lgs.74/00);- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 6 (art.322 comma 1 lett.a) in relazione agli artt. 326 commi 1 e 2 lett. a) d.lgs.14/19);- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui al capo 4 (art.323 comma 1 lett. a) in relazione agli artt. 216 comma 1 n.1R.D.267/42).Le imputazioni hanno ad oggetto le seguenti condotte:-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente il primo nelle qualitàdi amministratore di diritto e poi di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]., nonchécoamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.o.; il secondo nella qualità diconsigliere di amministrazione (21 luglio-22 dicembre 2021), amministratoredelegato (1 settembre-22 dicembre 2021) amministratore unico (22-27 dicembre2021) e successivamente coamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-si associavano con altri al fine di commettere più reati contro il patrimonio ed inparticolare reati fallimentari e tributari (capo 1);-[OSCURATO:PERSONA], nella qualità suindicata, compiva atti distrattivi neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la cui liquidazione giudiziale era dichiarata consentenza del 24 gennaio 2023 (capo 5); nonché compiva atti fraudolenti suicespiti della [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sottrarre gli stessi al pagamento delleimposte (capo 8);- [OSCURATO:PERSONA], nella qualità suindicata, e [OSCURATO:PERSONA], qualesocio cedente della [OSCURATO:SOCIETA]. compivano atti distrattivi di risorsefinanziarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cui liquidazione giudiziale era dichiarata consentenza del 21 febbraio 2023 (capo 6); [OSCURATO:PERSONA] inoltre compiva atti fraudolentisui cespiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di sottrarre gli stessi al pagamento delleimposte (capo 9); emetteva una fattura per operazioni inesistenti (capo 14);- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -rispettivamente il primo amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ilsecondo amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la terza amministratricedi diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (20 novembre 2018-19 giugno 2019) e dellacontrollante M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. compivano atti distrattivi di risorse finanziarie dellaMeridiana S.p.a. il cui fallimento era dichiarato con sentenza del 22 settembre2022 (capo 4); con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti dibancarotta e di avere cagionato un danno di rilevante gravità.Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gliimputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, articolando i seguenti motividi censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] Domenico2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione dilegge quanto alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo 1.2.1.1. Secondo la Corte territoriale uno degli elementi a fondamento dellapartecipazione all’associazione dell’imputato sarebbe da rinvenire nellariconducibilità allo stesso di un’utenza telefonica di origine cinese.Gli associati, infatti, utilizzavano utenze a circuito chiuso impiegate solo edesclusivamente per i contatti interni; nel corso della perquisizione domiciliareeffettuata al momento dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] era stato rinvenuto “unpizzino” recante le utenze cinesi utilizzate e i relativi usuari e anche il nome delricorrente accanto ad uno dei numeri. Le utenze erano state attivate tra il 7 e il27 gennaio presso un centro sito in [OSCURATO:PERSONA], paese natale di [OSCURATO:PERSONA].La motivazione circa la riconducibilità dell’utenza a [OSCURATO:PERSONA], lamenta tuttaviala difesa, è la riproduzione della impostazione accusatoria e non si confronta conla informativa della Guardia di Finanza del 1° dicembre 2023 dalla quale risultavache quell’utenza attribuita all’imputato era invece da ricondursi a Pieraccinidell’abitazione e del luogo di lavoro di quest’ultimo.2.1.2. L’ulteriore elemento valorizzato dalla sentenza impugnata èrappresentato dalla conversazione n.963 del 20 marzo 2023 intercorsa tral’imputato e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale i due operavano un riferimentoa [OSCURATO:PERSONA] e alle operazioni realizzate negli ultimi 4 anni, con ciò retrodatando ilcoinvolgimento associativo di [OSCURATO:PERSONA] al 2019.In realtà, la conversazione è stata erroneamente interpretata dal giudice dimerito dal momento che è [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] a far riferimento agli anni passati.Al riguardo, il compendio probatorio testimonia estemporanei contributi diPilato solo dal giugno 2022 alla primavera 2023.2.1.3. Nel periodo della captazione telefonica iniziata in data 6 dicembre2022 l’imputato era l’amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e svolgeva un ruoloben diverso da quello rappresentato in sentenza e cioè quello di amministratoredi fatto non essendovi emergenze processuali in tal senso e risultando svolgerepiuttosto questo ruolo [OSCURATO:PERSONA].Anche la sentenza impugnata con riferimento alla cessione del prosciuttificioLanghitano dalla società [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] descrive quali amministratoridi fatto di quest’ultima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non coinvolge in alcunmodo la persona di [OSCURATO:PERSONA].La sua estraneità è confermata:-dalla conversazione richiamata del 20 marzo 2023 nel corso della qualel’imputato rappresenta a [OSCURATO:PERSONA] di essersi sempre tenuto fuori dagli affari diLeonardo e [OSCURATO:PERSONA], uscendo dalla stanza quando si tenevano le riunioni;- dalla conversazione n.672 del 2 marzo 2023 che rivela come nel corsodella interlocuzione con MPS per il finanziamento in favore della societàTaranpesca, [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato una scusa per allontanarsi non essendo aconoscenza delle vicende societarie.2.1.4 Le condotte descritte nella imputazione associativa non coinvolgonomai il ricorrente che è risultato soltanto beneficiario di modeste sommecorrisposte a fronte dell’attività effettivamente prestata.La compartecipazione alla distrazione dei beni di magazzino della [OSCURATO:PERSONA],infine, è una vicenda che -contrariamente a quanto rappresentato in sentenza-disvela solo la volontà di concludere un affare nel pieno convincimento dellaliceità della operazione.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in una duplice censura, èstata dedotta violazione di legge quanto alla correlazione tra imputazione econdanna e vizio di motivazione quanto alla condotta distrattiva dellepartecipazioni societarie (capo 5).2.2.1. La sentenza di primo grado, in aderenza al capo di imputazione, haritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nella bancarotta fraudolentadistrattiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla cessione della totalitàdel pacchetto azionario detenuto da quest’ultima nella [OSCURATO:PERSONA], allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e della quale [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico in data 29settembre 2002, a prezzo inferiore al valore reale.La sentenza impugnata ha invece ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per losvuotamento del magazzino della [OSCURATO:PERSONA], condotta considerata inprimo grado un post factum, con il conseguente totale sovvertimento dell’ipotesidi accusa e dei soggetti attivi del reato: se nella prima ricostruzione [OSCURATO:PERSONA] era unextraneus concorrente nel reato proprio essendo egli l’amministratore dellasocietà cessionaria delle quote, nella impostazione della Corte territorialel’imputato avrebbe fornito un contributo causale ad una condotta posta in essereda soggetti che operavano in una società in cui egli non rivestiva carica alcuna.Diversi sono gli elementi di prova rispetto ai quali era stata articolata lalinea difensiva con pregiudizio del diritto di difesa e violazione del principio dicorrelazione tra imputazione e condanna.2.2.2. Se si volesse ritenere la condanna intervenuta anche per la cessionedi quote, risulta comunque un vizio motivazionale della sentenza impugnataIn primo luogo, i pagamenti vi sono stati, anche se con ritardo, conriferimento ad un assegno di 40.000 euro e alle rate corrisposte da ottobre 2022a gennaio 2023. In seguito, i pagamenti non erano proseguiti in quanto le quoteerano state sottoposte a sequestro.Quanto all’asserita svendita delle quote (1,2 milioni anziché 1,5 milioni dieuro) la informativa della Guardia di Finanza del 1° gennaio 2023 avevaerroneamente considerato il valore della società alla data del 2021 e non alla datadel 29 settembre 2022, data della effettiva cessione in considerazione dellasospensione dell’attività per provvedimenti interdittivi che rendevano impossibilela prosecuzione e ineludibile la cessione.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla condotta di cui al capo 8.Non è possibile contestare la condotta di cui all’art. 11 d.lgs.74/00 sia comeconcorrente extraneus nel delitto, difettando la prova della sua consapevolezzadella fraudolenza posta in essere dal contribuente MDM per sottrarsi alversamento dovuto e sia come intraneus, posto che soggetti obbligati alversamento dell’IVA del 2019 erano esclusivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. e la controllataTRICOMEF s.r.l. in ragione del meccanismo dell’IVA infragruppo, soggettigiuridici ai quali [OSCURATO:PERSONA] era completamente estraneo.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla disposta confisca ai sensi dell’art.12 bis d.l.gs. 74/00.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di cuisono state sottoposte a sequestro tutte le quote sociali e l’intero compendioaziendale, nella forma del sequestro per equivalente in relazione al profitto delreato tributario di cui al capo 8 è in realtà riferibile ad altri soggetti, quali la exmoglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le cui quote sono state successivamente rilevate dallamoglie di [OSCURATO:PERSONA].Non vi è la prova che tale bene fosse nella disponibilità del ricorrente, attesoche a sostegno di tale assunto non è sufficiente dimostrare la mancanza di risorsefinanziarie sufficienti ad acquisire i cespiti in capo al terzo intestatario.2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla configurabilità delle circostanze aggravanti del dannopatrimoniale di particolare gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, nonchéal giudizio di bilanciamento tra le circostanze e alla quantificazione della pena.Sulla prima delle circostanze aggravanti contestate la motivazione èassente e non si confronta con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte.Sulla seconda delle due circostanze, la difesa ne esclude la sussistenza inquanto la condotta di bancarotta contestata è unica.Assente è la motivazione quanto al mancato giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche e quanto alla commisurazione della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] Filippo3.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione dilegge per la assenza di motivazione dovuta all’utilizzo della tecnica del cd. copiaincolla.La sentenza impugnata riporta ampi stralci motivazionali copiatidall’ordinanza cautelare personale senza alcuna autonoma valutazione da partedel collegio giudicante e senza rispondere alle specifiche censure contenutenell’atto di appello, con conseguente nullità della stessa.3.2. Con il secondo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione quanto allamancata esclusione delle parti civili richiesta con l’atto di appello ai sensi degliartt. 78 e ss. cod. proc. pen.La sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le censure contenutenell’atto di appello che aveva richiesto la esclusione di quattro società costituitesiparti civili per assenza di indicazione dei requisiti necessari quali la descrizionedella condotta, del nesso di causalità e dell’evento di danno immediato e direttocome richiesto dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n.38481/23). [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a richiamare i principi di diritto espressi da questa Cortesenza motivare quanto alla specifica eccezione avanzata.3.3. Con il terzo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione e violazione dilegge quanto alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo 1.Secondo la Corte territoriale, a fondamento della partecipazioneall’associazione dell’imputato, vi sarebbe la sua consapevolezza circa l’irregolaritàdi alcune operazioni societarie e tributarie nonché il collegamento e il rapportodiretto anche per ragioni di parentela con [OSCURATO:PERSONA], suo padre.Questi elementi, a parere della difesa, potrebbero al più essere valorizzatiper ravvisare la sussistenza del concorso nei singoli reati fine, essendo l’attivitàdell’imputato limitata alla gestione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];manca il requisito dell’affectio societatis.Il rapporto con il padre va letto non nell’ottica di condivisione di logichecriminose quanto piuttosto di logiche familiari.3.4. Con il quarto e il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazionetradottosi in travisamento della prova quanto alla contestazione di cui al capo 9(art.11 D.lgs. 74/00) in punto di elemento soggettivo del reato; nonchéviolazione di legge quanto alla sussistenza della fattispecie incriminatrice conriguardo alla compatibilità tra dolo specifico e dolo eventuale.3.4.1. Il reato in oggetto richiede in capo all’imputato (contribuente) laconsapevolezza della debenza tributaria, ma non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] sapessedel debito erariale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: non può considerarsi prova di siffattaconsapevolezza la notifica dell’atto di accertamento nei confronti della società daparte dell’Agenzia delle Entrate atteso che lo stesso è stato notificato in data 27luglio 2022 all’allora amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] allorquandoPieraccini non rivestiva più alcuna carica societaria. Da qui il lamentatotravisamento della prova.Né le conversazioni intercettate possono colmare siffatta lacuna probatoria.Infine, il ricorrente non ha preso parte alle operazioni oggetto dicontestazione fiscale dal momento che le stesse si riferiscono agli anni2015/2019, anni precedenti all’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella società, avvenuto nelluglio 2021.3.4.2. La motivazione della sentenza di primo grado, e così anche lasentenza impugnata, aveva ricostruito la responsabilità del ricorrente ravvisandola sussistenza del dolo eventuale, laddove la fattispecie in esame richiede il dolospecifico: il dolo eventuale è compatibile con il dolo specifico solo se l’accettazionedel rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quelli concernenti lafinalità penalmente rilevante. Da qui l’errore della sentenza impugnata.3.5. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alritenuto concorso delle due fattispecie di cui ai capi 6 e 9 in violazione dell’art.15 cod. pen.L’asserita sottrazione fraudolenta di beni societari a fini fiscali si inseriscein una più complessa operazione distrattiva con la conseguenza che la fattispeciedi bancarotta fraudolenta è da considerarsi lex specialis rispetto all’art.11 d.lgs.74/00 (Sez. 5, n. 42156 del 29/09/2011, Borsano, Rv. 251698). Sul punto lamotivazione della sentenza impugnata si presenta manifestamente illogica.3.6. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allacontestazione di cui al capo 14 (art.8 D.lgs. 74/00) in punto di elementosoggettivo del reato.Secondo le sentenze di merito l’emissione della fattura per una operazioneritenuta oggettivamente inesistente è stata emessa per compensare un creditoche la società [OSCURATO:SOCIETA]. vantava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàemittente, inserendosi in una più ampia attività distrattiva di cui al capo 2 noncontestata al ricorrente.Ciò, tuttavia, non appare sufficiente per configurare in capo all’imputato ildolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata, cioè il favorire l’evasionefiscale di terzi (Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, Rv. 282992; Sez. 3, n.42819 del 01/10/2024, Giardino, Rv. 287093).3.7. Con l’ottavo e il nono motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla disposta confisca ai sensi dell’art. 12 bis d.l.gs. 74/00in relazione al capo 9 in punto di errato calcolo del profitto del reato; nonchéviolazione di legge quanto al principio affermato da questa Corte di esclusionedella solidarietà passiva nell’ipotesi di concorso di persone nel reato.3.7.1. La confisca per equivalente è stata disposta per un valore pari adeuro 1.186.131,00 quale profitto del reato di cui al capo 9.Ciò corrisponde al risparmio di spesa (o meglio al diritto di credito) derivantedall’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, disattendendo ilcostante orientamento di questa Corte secondo cui il profitto va identificatopiuttosto nel valore del patrimonio oggetto di riduzione simulata su cui il fisco hadiritto di soddisfarsi (Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754).3.7.2. La sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con il principiofissato da queste Sezioni unite (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025,Massini, Rv. 287756) secondo cui in caso di concorso di persone nel reato,esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta neiconfronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimoconseguito.Nel caso di specie la confisca è stata disposta sull’immobile nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] in Bologna con valore di stima pari a 750.000,00 euro e dunque pariquasi a due terzi del profitto peraltro erroneamente determinato (in eccesso) nelsuo ammontare.La regola della solidarietà passiva è inoltre inconciliabile con il principio diproporzionalità che trova espressione nel diritto dell’Unione Europea, nellagiurisprudenza di Strasburgo e nella giurisprudenza costituzionale.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione dilegge per la assenza di motivazione dovuta alla mera riproduzione della sentenzadel giudice di primo grado.Il giudice di primo grado, recependo acriticamente la informativa dellaGuardia di Finanza, aveva ravvisato il concorso del ricorrente quale extraneus nelreato di bancarotta fraudolenta distrattiva per avere lo stesso ricevuto sulproprio conto la somma di euro 1.541.602,00 a seguito della cessione in data 26giugno 2020 della titolarità delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. controllante ein data 26 settembre 2020 dei marchi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. controllata , in virtù diun non provato e ipotetico accordo distrattivo.A fronte di un’articolata attività difensiva volta a dimostrare la liceità degliaccordi, non valutata dal giudice di primo grado e riproposta nell’atto di appello,la Corte territoriale ha ravvisato la infondatezza dei motivi riportandosi allasentenza del Giudice dell’udienza preliminare, non rispondendo alle specifichecensure avanzate.4.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo è stata dedotta violazione dilegge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della condotta distrattiva dicui al capo 6 sotto il profilo oggettivo e soggettivo.4.2.1. Richiamando quanto esposto nel precedente motivo la difesaevidenzia come non sia stato in alcun modo provata la natura illecita dellacessione della titolarità delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei marchi dellaTricomef s.r.l., a fronte della regolare corresponsione del corrispettivo.Non è configurabile in capo all’imputato extraneus nel reato proprio unaposizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 comma 2 cod. pen. e/o dell’art.2392cod. civ. con riferimento agli atti di gestione della società compiuti da terzi.Né vi è stato un accertamento quanto al contributo causale e allaconsapevolezza del concorrente estraneo.4.2.2. Quanto all’elemento soggettivo, a fronte di specifiche deduzionidifensive - quali il tempo pari a tre anni trascorso tra la cessione delle quote e laliquidazione giudiziale, i risultati economici positivi anche se modesti della MDMsocietà controllante, la regolare gestione della stessa secondo logiche ordinariein base alle quali la controllante ribalta sulle controllate i costi dei servizi comuni,la estraneità del ricorrente al finanziamento soci operato al fine di acquistarequote societarie, la richiesta di un parere da parte del ricorrente al commercialistaGambini circa la regolarità delle modalità di pagamento realizzato attraverso ibonifici ricevuti dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] e non dalla controllante così come a DelVecchio – la Corte territoriale ha aderito acriticamente alla pronunzia di primogrado con argomentazioni assertive dando per certa la consapevolezza in capo alricorrente della illiceità dell’operazione, consapevolezza ricavata da un elementodi per sé neutro quale il trasferimento di parte del corrispettivo su un contocorrente svizzero. In alcun modo risulta provato un ipotetico accordo traMontanaro e i gestori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volto a distrarre somme in danno deicreditori.L’esistenza delle trattative con [OSCURATO:PERSONA] per la cessione dei marchi e dunquela corresponsione del corrispettivo nell’agosto 2020 prima della conclusione dellacessione definitiva, che confortava inoltre la correttezza della ricezione di bonificida tale società anche per la cessione delle quote della controllante MDM,contrariamente a quanto affermato in sentenza, è stata provata attraverso laproduzione documentale del relativo contratto preliminare e della dichiarazioneresa dal legale Resca.Manca nella motivazione l’indicazione dei criteri dai quali potere dedurre cheil ricorrente potesse rappresentarsi la pericolosità di operazioni distrattive nellequali si è trovato coinvolto in perfetta buona fede.4.3. Con il quinto e sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e allaquantificazione della pena.Apparente e stringata la motivazione quanto al mancato giudizio diprevalenza delle circostanze attenuanti e quanto alla commisurazione della pena,non confrontandosi con gli elementi a favore rappresentati dalla difesa e con icriteri di commisurazione della pena di cui all’art.133 cod. pen.4.4. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge rispetto aldivieto di reformatio in peius e vizio di motivazione quanto alla disposta confiscadiretta della somma di danaro profitto del reato di cui al capo 6).La suddetta confisca è stata disposta sull’erroneo presupposto che fossestata disposta dal giudice di primo grado laddove ciò non era avvenuto comerisulta dalla parte motiva e dispositiva della sentenza di primo grado; né tra ipoteri esercitabili di ufficio dal giudice di appello rientra quello di disporre laconfisca.5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Con il primo e il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione eviolazione di legge quanto alla sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo4 sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo.5.1.1. La sentenza di primo grado aveva omesso di pronunziarsi in relazionealle due condotte distrattive contestate al ricorrente ed in particolare della sommapari a 35.000,00 euro bonificata a [OSCURATO:PERSONA] e di quella di 185.000,00 eurobonificata alla [OSCURATO:SOCIETA]La sentenza impugnata, a fronte di una specifica deduzione difensiva,continua a omettere la motivazione sotto il profilo oggettivo e affronta lafattispecie contestata solo dal punto di vista soggettivo, fornendo sotto il primoversante una motivazione solo apparente quanto alla natura distrattiva delleoperazioni descritte, non valutando lo iato temporale tra gli atti dispositivi (inizio2020) e la sentenza dichiarativa di fallimento (fine 2022).Assente la motivazione anche in relazione al concreto pericolo delle ritenutecondotte distrattive per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.5.1.2. Quanto all’elemento soggettivo, a fronte di specifiche deduzionidifensive circa la posizione di mero prestanome e la mancanza di consapevolezzain relazione alle condotte distrattive, la Corte territoriale opera un riferimento allagiurisprudenza che chiarisce i presupposti per la responsabilitàdell’amministratore di diritto prestanome ma non li applica al caso in esame,limitandosi ad evidenziare che l’imputato ritirava gli incassi dei punti vendita e liportava a [OSCURATO:PERSONA] il quale suddivideva le somme e gli ordinava di consegnarlein parte in banca ed in parte a terzi soggetti.Non si confronta con i principi di questa Corte secondo cui in tema dibancarotta fraudolenta distrattiva non può, nei confronti dell'amministratoreapparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una voltaaccertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditorefallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione delladestinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dalmomento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratoreapparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosinutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv.274166).5.2. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione eviolazione di legge quanto alla uniformità di trattamento sanzionatorio tra i diversiconcorrenti nel reato.Non solo la sentenza impugnata attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità perfatti distrattivi commessi in un periodo in cui non aveva alcun ruolo nella società,ma ne tiene conto anche dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, senzaaccertare la consapevolezza in capo allo stesso delle ulteriori condotte.5.3. Con il quarto e quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e allaquantificazione delle pene accessorie.Apparente e stringata la motivazione quanto al mancato giudizio diprevalenza delle circostanze attenuanti generiche e assente quanto allacommisurazione delle pene accessorie.6. [OSCURATO:PERSONA].6.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione dilegge quanto alla sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo 4 sotto ilprofilo soggettivo e individualizzante.A fronte di un’articolata deduzione difensiva trasfusa nell’atto di appello, laCorte territoriale ha ravvisato la infondatezza dei motivi riportandosi allasentenza del Giudice dell’udienza preliminare, non rispondendo alle specifichecensure avanzate e sovrapponendo impropriamente la posizione del ricorrente aquella di altri coimputati.[OSCURATO:PERSONA] risponde di concorso esterno nel reato di bancarottafraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal momento che la società di cui eraamministratore ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non risulta fallita. Egli conosceva la solarealtà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e solo in veste di amministratore formale di talesocietà si è trovato costretto a sottoscrivere la vendita di tre punti alimentari adun prezzo per la sua società sin troppo vantaggioso; la società Meridianaacquirente costituiva una realtà a lui ignota. Circostanze queste che il ricorrenteha analiticamente e dettagliatamente rappresentato in sede di interrogatoriochiarendo altresì di non avere poteri gestori: le ragioni di ciò non possono esserelette come colpevole disinteresse.Risulta del tutto assente l’elemento soggettivo richiesto all’extraneus dalmomento che il ricorrente non era in una posizione tale da conoscere la realtàaziendale della società fallita e poterla in qualche modo influenzare con le proprieconoscenze di natura tecnica; l’elemento soggettivo del reato consiste solo nellaconsapevolezza di dare ai beni della fallita una destinazione diversa da quelladovuta essendo un reato di pericolo concreto; né al dolo dell’extraneus puòessere attribuito un contenuto più ampio e diverso rispetto all’intraneus.6.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze.Apparente e stringata la motivazione quanto al mancato giudizio diprevalenza delle circostanze attenuanti generiche.6.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla statuizione di condanna generica al risarcimento deldanno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – Capucci.Apparente è la motivazione laddove estende l’obbligo risarcitorio anche alricorrente in ragione di una “[..] continuità di condotte nell’ambito delle quali DelVecchio ha offerto il suo contributo[..].””7. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Valentina7.1. Con il primo e il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione eviolazione di legge quanto alla sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo7.1.1. La sentenza si fonda su di un errato principio di diritto secondo ilquale ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’amministratore didiritto per una condotta distrattiva sia sufficiente la mera accettazionedell’incarico di amministratore formale poiché in quel momento si ha sempre laconsapevolezza o quantomeno l’accettazione del rischio di rendersi partecipe diprincipi diversi richiedendo in capo all’amministratore di diritto la consapevolezzadella illiceità dei fini perseguiti dall’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del26/09/2018, C., Rv. 274166).7.1.2. La produzione della sentenza di assoluzione nei confrontidell’imputata dal reato di truffa per avere esibito una falsa fideiussione all’attodell’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] s.pa., contrariamente a quanto ritenuto nellasentenza impugnata, riveste un decisivo rilievo probatorio potendosi dalla stessaricavare che è sospetto il comportamento di Capucci che ha ritenuto con il suocommercialista valida una fideiussione esibita da soggetti che non avevano irequisiti per farlo e che aveva interesse a privarsi di una società, [OSCURATO:PERSONA],in odore di fallimento.7.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze. Apparente estringata la motivazione quanto al mancato giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di cui in seguito.1. È fondato il motivo comune a tutti i ricorrenti secondo cui la sentenzaimpugnata è sostanzialmente priva di motivazione.In presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteriomogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedereall'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una strutturaargomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altreSez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di “integrazione”, nel sensoche la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame dellecensure proposte dall'appellante — sia pure con criteri conformi a quelli adottatidal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici delladecisione appellata — in modo da evidenziare un’argomentata concordanzanell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.).«Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confrontieffettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione suglistessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorreall'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, persoppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivoriferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazioneSez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner).Consegue che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non èidoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d’appello,esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento allamotivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, nonconsentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessariorapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5,n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859).2. Nel caso in rassegna i motivi sono fondati, poiché la motivazione dellasentenza impugnata è inesistente.La Corte territoriale, invero, dopo avere riportato l’intero contenuto dellasentenza di primo grado sino alla pagina 111 e dopo avere illustrato i motivi diappello proposti dagli imputati sino alla pagina 141, argomenta la propriadecisione in relazione alla conferma della penale responsabilità per tutti iricorrenti unicamente dalla pagina 170 alla pagina 200, richiamando tuttaviaquasi integralmente le motivazioni della sentenza di primo grado e limitandosi aconfutare in maniera assertiva le articolate censure contenute negli atti diappello.2.1. In risposta alle specifiche ed articolate censure formulate da DelVecchio [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di appello con riferimento alla imputazione di cui alcapo 4, la Corte territoriale si è riportata alle motivazioni della sentenza delGiudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato.L’atto di appello aveva specificamente censurato la motivazione “unitaria”del giudice di primo grado con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePelucchi, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva cariche gestorie né di altrotipo all’interno della società fallita [OSCURATO:PERSONA] e ravvisando dunque la necessitàdi individuare specifici elementi a riprova di una sua generica consapevolezza diazioni di depauperamento del capitale sociale della fallita.Aveva altresì valorizzato la versione difensiva quanto alle minacce ricevuteda [OSCURATO:PERSONA] di possibili azioni di rivalsa nel caso di mancatarealizzazione dell’operazione.La sentenza impugnata, dalla pag. 169 alla pag. 171, non risponde allespecifiche censure avanzate e riproduce alle pp. 170 e 171 la identica motivazionecontenuta alla pag. 138 della sentenza del giudice di primo grado laddove questiriconosce la penale responsabilità del ricorrente unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 4).Nel riprodurre integralmente la motivazione di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad aggiungere (pag. 170): «[..]Le condotte di [OSCURATO:PERSONA] in via implicita un sicuro intento distrattivo, non lasciando spazio nelcontesto motivazionale, ad altra interpretazione e danno contezza di una specificaresponsabilità dell’appellante, con riferimento all’atto distrattivo, implicante lasostanziale irrilevanza della figura, assunta dal medesimo, di amministratoreesclusivamente formale poiché attraverso la sua condotta consentiva di drenaredalla società la [OSCURATO:PERSONA] già in crisi contribuendo al suo certo fallimento [..]».Quanto richiamato conferma la fondatezza della doglianza del ricorrente, dalmomento che lo stralcio di motivazione riportato si limita a ribadire la penaleresponsabilità dell’imputato con argomentazioni generiche che non si confrontanocon le specifiche doglianze.È evidente che nessuna risposta è stata fornita ai motivi di appello e che lasentenza impugnata si sostanzia in generici assunti, che nulla esprimono sulleragioni della decisione.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione diDel [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per una nuova valutazione dei motivi di appello propostiivi compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili.2.2. In risposta alle specifiche ed articolate censure formulate da MontanariCorte territoriale si è riportata alle motivazioni della sentenza del Giudicedell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato.La prova della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta da un datoindiziario: l’accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di bonifici riportanti una causaleartefatta (“acconto su marchi e brevetti”) quando invece era consapevole diricevere quelle somme quale prezzo delle quote vendute a Vivoli e Bedogni e diriceverlo da soggetto – [OSCURATO:PERSONA] - estraneo a tale compravendita.La difesa ha sul punto prodotto significativa prova documentale avente adoggetto la vendita dei marchi e brevetti.Ha poi con articolato motivo di appello evidenziato le ragioni per le qualiMontanari, pur avendo ricevuto il pagamento del prezzo dalla [OSCURATO:PERSONA], haritenuto non irregolare tale vendita, producendo anche in tal casodocumentazione che rivelava la sua “cautela” attraverso l’acquisizione di ulterioriinformazioni sulla validità e correttezza del pagamento ricevuto da terzi.La sentenza impugnata, dalla pag. 172 alla pag. 175, non risponde allespecifiche censure avanzate e riproduce alle pagg. 173 e 174 la identicamotivazione contenuta alla pag. 145 della sentenza del giudice di primo grado,laddove questi riconosce la penale responsabilità del ricorrente unitamente alcoimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 6).Nel riprodurre integralmente la motivazione di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad escludere la fondatezza delle censure difensive e adaggiungere (pag. 174): «[..]In tale condotta non può non cogliersi - quale indicedi fraudolenza della distrazione ai fini dell’accertamento dell’elemento oggettivodella concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico - la irriducibileestraneità di detto fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispettoa canoni di ragionevolezza imprenditoriale, capace di dare corpo da un lato allaprognosi funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e dall’altroall’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condottain concreto pericolosa (Sez. 5, n.38396 del 23/06/2027, Sgaramella, Rv.270763)[..].»Quanto richiamato conferma la fondatezza della doglianza del ricorrente, dalmomento che lo stralcio di motivazione riportato si limita a ribadire la penaleresponsabilità dell’imputato con argomentazioni generiche che non si confrontanocon le specifiche doglianze del caso concreto, richiamando unicamente lagiurisprudenza di questa Corte.È evidente che nessuna risposta è stata fornita ai motivi di appello e che lasentenza impugnata si sostanzia in generici assunti, che nulla esprimono sulleragioni della decisione.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione diMontanari, con rinvio per una nuova valutazione dei motivi di appello proposti ivicompresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla confisca.2.3. In risposta alle specifiche ed articolate censure formulate da PelucchiAndrea nell’atto di appello, la Corte territoriale si è riportata alle motivazioni dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato.La sentenza di primo grado aveva motivato - in relazione alla responsabilitàper il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 4 - senzadistinguere tra le posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nell’esprimersi con motivazione unica aveva evidenziato che il tema daaffrontare era quello della rilevanza penale dei comportamenti dei tre soggetti([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dichiaratisi mere teste di legno.Aveva quindi ritenuto che sussistesse un loro consapevole coinvolgimentoalla luce delle loro dichiarazioni in base alle quali - sia pure in momenti differentidella vicenda - avevano iniziato a comprendere che “c’era qualcosa che nonandava”.Con l’atto di appello si contestava la motivazione “unitaria” e con richiamospecifico alla condotta del ricorrente, la genericità della motivazione sia sotto ilprofilo soggettivo della sua consapevolezza, sia sotto il profilo oggettivo dellanatura distrattiva delle condotte poste in essere.La sentenza impugnata, dalla pag. 176 alla pag. 179, non risponde allespecifiche censure avanzate e, dopo avere richiamato la motivazione contenutaalla pag. 138 della sentenza del giudice di primo grado laddove questi riconoscela penale responsabilità del ricorrente unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e DelVecchio, nonché avere ulteriormente riprodotto le risultanze probatorie dellasentenza di primo grado, risponde genericamente ai motivi di appello con unamotivazione sostanzialmente apparente.Si legge nella sentenza impugnata: «[..] Le doglianze difensive in ordine allafriabilità del compendio probatorio non possono essere accolte, né può essereaccolta la richiesta di derubricazione del reato in bancarotta semplice ex art.217comma 1 n. 4 L.F. poiché non si tratta di discorrere di colpa grave, ma diconcorrere nel reato di distrazione fraudolenta di importanti risorse finanziariedi una società che nel giro di pochi mesi avrebbe chiuso i supermercati congravissimi danni a lavoratori dipendenti e ceto creditorio[..]».Quanto richiamato conferma la fondatezza della doglianza del ricorrente, dalmomento che lo stralcio di motivazione riportato si limita a ribadire la penaleresponsabilità dell’imputato con argomentazioni generiche che non si confrontanocon le specifiche doglianze del caso concreto, richiamando la giurisprudenza diquesta Corte.È evidente che nessuna risposta è stata fornita ai motivi di appello, e che lasentenza impugnata si sostanzia in generici assunti che nulla esprimono sulleragioni della decisione.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione diPelucchi, con rinvio per una nuova valutazione dei motivi di appello proposti ivicompresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio.2.4. In risposta alle specifiche ed articolate censure formulate da RovereValentina nell’atto di appello, la Corte territoriale si è riportata alle motivazionidella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato.Come già evidenziato in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiparagrafi che precedono, la sentenza di primo grado aveva motivato - in relazionealla responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo4 - senza distinguere tra le posizioni dei tre coimputati.Nell’esprimersi con motivazione unica aveva evidenziato che il tema daaffrontare era quello della rilevanza penale dei comportamenti dei tre soggetti([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dichiaratisi mere teste di paglia.Aveva quindi ritenuto che sussistesse un loro consapevole coinvolgimentoalla luce delle loro dichiarazioni in base alle quali - sia pure in momenti differentidella vicenda - avevano iniziato a comprendere che “c’era qualcosa che nonandava”.Con l’atto di appello si contestava la motivazione “unitaria” e con richiamospecifico alla condotta della ricorrente, la genericità della motivazione sotto ilprofilo soggettivo della sua consapevolezza, richiamando il principio fissato daquesta Corte secondo il quale ai fini dell’affermazione della penale responsabilitàdell’amministratore di diritto per una condotta distrattiva non può considerarsi asufficiente la mera accettazione dell’incarico di amministratore formale.La sentenza impugnata, alle pp.199 e 200 non solo non risponde allespecifiche censure avanzate con l’atto di appello ma si limita a riprodurreintegralmente la motivazione contenuta alla p. 138 della sentenza del giudice diprimo grado laddove questi riconosce la penale responsabilità della ricorrenteunitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza aggiungere null’altro.È evidente che nessuna risposta è stata fornita ai motivi di appello dalmomento che la sentenza impugnata ha riprodotto la medesima motivazionedella sentenza di primo grado, fornendo una motivazione apparente.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione diRovere, con rinvio per una nuova valutazione dei motivi di appello proposti ivicompresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio.2.5. In risposta alle specifiche ed articolate censure formulate da Pieraccinisentenza del Giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato,nonché dell’ordinanza cautelare personale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.5.1. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la difesa delricorrente ha allegato l’ordinanza cautelare personale emessa nella fase delleindagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso un’analiticacomparazione del titolo cautelare, della sentenza di primo grado e della sentenzaimpugnata con la specifica indicazione delle pagine dei tre diversi provvedimenti,ha evidenziato come la conferma della penale responsabilità del ricorrente siaavvenuta riportando ampi stralci motivazionali copiati dall’ordinanza cautelarepersonale senza alcuna autonoma valutazione da parte del collegio giudicante esenza rispondere alle specifiche censure contenute nell’atto di appello, conconseguente nullità della stessa.La sentenza impugnata, dalla pag. 180 alla pag. 189, contiene leargomentazioni a fondamento della conferma della sentenza di primo grado inrelazione al ricorrente.Sul punto occorre evidenziare che:- con riferimento alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in punto dicontestazione associativa di cui al capo 1), le pagine 180, 181, 182, 183 sono lariproduzione integrale delle pagine 200, 201, 202 e 210 dell’ordinanza cautelarepersonale;- con riferimento alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in punto dicontestazioni fallimentare e tributaria di cui ai capi 6) e 9), le pagine 183 (par.2),184, 185 sono la riproduzione integrale delle pagine 195 e 196 dell’ordinanzacautelare personale;- con riferimento alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in punto dicontestazione tributaria di cui al capo 14), le pagine 186 e 187 sono lariproduzione integrale della pagina 130 dell’ordinanza cautelare personale.La riproduzione nella sentenza impugnata, nella parte dedicata alla rispostaagli specifici motivi di appello, delle motivazioni contenute nel titolo custodialeimpedisce di ravvisare la necessaria argomentazione critica che spetta al giudicedella impugnazione a fronte dei rilievi operati dalla difesa con l’atto di appello,argomentazione necessaria per consentire al giudice di legittimità di vagliare lafondatezza/infondatezza del successivo ricorso.Il ricorrente, nel lamentare l’acritica riproduzione di motivazioni contenutenel titolo custodiale, evidenzia come la Corte territoriale non abbia ad esempiorisposto alle censure dell’atto di appello: il secondo motivo relativo alla mancatavalutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall’imputato; il terzomotivo in ordine alla mancata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] relazione alla estraneità dell’imputato anche sul piano formale alle carichesociali e alla mancata conoscenza della illiceità di alcune operazioni in altri casiper il capo 6); il quarto motivo in ordine alla compatibilità tra dolo specifico edolo eventuale in relazione alla contestazione di cui al capo 9).La precisazione, a titolo esemplificativo, risulta necessaria perevidenziare che la struttura motivazionale della sentenza impugnata deve esseretale da consentire al giudice di legittimità di valutare se il giudizio di appello,nell’ipotesi di doppia conforme, si risolva in un acritico riferimento allamotivazione della sentenza di primo grado o consenta di stabilire, sia pure in formaparziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e lasentenza di secondo grado.È evidente che nessuna risposta è stata fornita ai motivi di appello, dalmomento che la sentenza impugnata ha riprodotto la medesima motivazione dellasentenza di primo grado, fornendo una motivazione apparente.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione diPieraccini, con rinvio per una nuova valutazione dei motivi di appello proposti ivicompresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla confisca.2.5.2. Con riferimento alla confisca disposta ai sensi dell’art. 12 bis d.l.gs.74/00 in relazione al capo 9), occorrerà inoltre che il giudice del rinvio si confronticon il principio fissato da queste Sezioni unite (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024,dep.2025, Massini, Rv. 287756), secondo cui, in caso di concorso di persone nelreato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere dispostanei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimoconseguito.2.6. A fronte delle specifiche ed articolate censure formulate da PilatoDomenico nell’atto di appello, la Corte territoriale anche in tal caso non ha offertouna sufficiente risposta alle stesse, richiamando principalmente il compendioprobatorio posto a fondamento delle motivazioni della sentenza del Giudicedell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato.2.6.1. Con riferimento alla sussistenza della fattispecie associativa di cui alcapo 1), secondo la Corte territoriale uno degli elementi a fondamento dellapartecipazione all’associazione dell’imputato sarebbe da rinvenire nellariconducibilità allo stesso di un’utenza telefonica di origine cinese utilizzata acircuito chiuso dal momento che, nel corso della perquisizione domiciliareeffettuata al momento dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], era stato rinvenuto “unpizzino” recante le utenze cinesi utilizzate e i relativi usuari, nonché il nome delricorrente accanto ad uno dei numeri.La sentenza impugnata non risponde alla specifica censura secondo cui dallainformativa della Guardia di Finanza del 1° dicembre 2023 risultava chequell’utenza attribuita all’imputato era invece da ricondursi a [OSCURATO:PERSONA],come peraltro confermato dall’aggancio a celle telefoniche nei pressidell’abitazione e del luogo di lavoro di quest’ultimo.Nelle pagine dedicate alla risposta al motivo di appello relativo allacontestazione associativa, dalla pag. 190 alla pag. 192, vi è poi -quale elementodi rilievo individualizzante- il riferimento ad una conversazione relativa allasocietà [OSCURATO:SOCIETA] del 21 gennaio 2023 intercorsa tra l’imputato ed un terzo,valorizzata per dimostrare la sussistenza di rapporti organici con [OSCURATO:PERSONA] ePieraccini [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, tuttavia, non approfondisce la dedottaestemporaneità del prospettato contributo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla associazionecome configurata.2.6.2. Con riferimento alla contestazione di cui al capo 5) e all’operazionedistrattiva delle partecipazioni societarie ivi descritta, coglie nel segno il motivodi ricorso laddove evidenzia che la conferma della penale responsabilitàdell’imputato appare riferirsi allo svuotamento del magazzino della ProsciuttiLanghirano (pp. 194 e 195 della sentenza impugnata).Sul punto, infatti, la sentenza così conclude: «[..] in estrema sintesi, appareevidente che i vari membri del sodalizio abbiano “ripulito” in maniera continuativa(tra il novembre 2021 e il giugno del 2023) - la società di migliaia di pezzi(prosciutti) con piena integrazione- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dellafattispecie di cui al capo 5) della rubrica[..].»Diversamente, la sentenza di primo grado ha ricostruito la vicenda ritenendol’imputato responsabile quale extraneus concorrente nel reato di bancarottafraudolenta distrattiva della società [OSCURATO:SOCIETA]., con specifico riferimentoalla cessione dell’intero pacchetto azionario detenuto da quest’ultima nellaProsciutti [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società della quale [OSCURATO:PERSONA] eraamministratore unico alla data del 29 settembre 2002, operazione posta in esserea un corrispettivo inferiore al reale valore della partecipazione.La sentenza impugnata si occupa solo genericamente nella motivazione dellaspecifica condotta contestata relativa alla cessione delle quote, ma sul punto nonfornisce risposta alle specifiche deduzioni difensive circa l’assenza di una venditadelle quote per un valore inferiore a quello effettivo, elemento centrale per laconfigurabilità di un’operazione di natura distrattiva nonché circa l’assenza dimancato pagamento delle relative rate.Manca altresì nella sentenza impugnata il riferimento alle ragioni per le qualisi è ritenuta sussistente l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità,la quale non può essere ancorata unicamente al valore dei beni sottratti allagaranzia patrimoniale, in quanto il danno va valutato anche facendo riferimentoal complessivo pregiudizio che tale distrazione ha determinato per la massa deicreditori.2.6.3. L’annullamento con rinvio relativo alle contestazioni di cui ai capi 1e 5 coinvolge conseguentemente anche la motivazione relativa alla fattispecie dicui all’art. 11 d.lgs.74/00 contestata al capo 8), che è strettamente connessa alledue suindicate fattispecie, così come la disposta confisca ai sensi dell’art. 12 bisd.l.gs. 74/00. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per una nuova valutazione dei motivi di appelloproposti ivi compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di Bologna.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]