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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32366/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata/ ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa, dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnata errato nel ritenere che "dalla stessa sentenza di assoluzione non risulta smentito il quadro fattuale di riferimento", mentre il giudicante avrebbe dovuto offrire la propria autonoma valutazione solo sulla ignota imbasciata ricevuta dallo Iamonte in epoca u ,4 imprecisata e consegna di un paio di occhiali da vista ad altro soggetto.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa del Manganaro, sinergica alla detenzione cautelare, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all'arresto del medesimo, laddove era stato valorizzato il comportamento dell'interessato, con particolare riguardo al tenore della conversazione n. 169 del 29.10.2015, in cui il medesimo raccontava di aver ricevuto una "imbasciata" da [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco dell'omonima cosca operante a Melito P.S. e detenuto in quel momento a Viterbo), a conferma del ruolo di "postino" al quale, secondo l'accusa, l'interessato - infermiere presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] - si prestava; ruolo desunto anche da altre conversazioni ove, invece, costui confidava di essersi rifiutato rispetto a richieste provenienti da esponenti della comunità rom e a quella di tale [OSCURATO:PERSONA], detenuto gravitante nell'orbita della cosca Iamonte.

In un altro episodio, il Manganaro veniva visto prelevare un oggetto dalla propria autovettura, nasconderlo sotto il maglione ed entrare nell'istituto penitenziario.

In un'altra occasione, emergeva che l'istante avrebbe dovuto ritirare qualcosa, non meglio specificato, da [OSCURATO:PERSONA] (altro esponente del gruppo Iamonte), per consegnarlo il giorno successivo durante il turno di lavoro ad un detenuto.

Secondo l'ordinanza impugnata, le condotte sopra descritte avrebbero concorso a dare causa alla misura della custodia cautelare, in quanto "avevano condotto il giudice della cautela a ritenere l'inserimento del predetto in un ambito relazionale connotato da rapporti tutt'altro che neutri o trasparenti con esponenti di spicco della 'ndrangheta".

In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. al momento della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica all'emissione della misura, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

Peraltro, la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all'indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell'istituto, consentendo di negare l'istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell'ingiusta detenzione.

In buona sostanza, è evidente che l'eventuale colpa ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa ìltata definitivamente esclusa in sede di cognizione.

4. Nel caso di specie, sussiste una evidente frattura logica fra la prima parte dell'ordinanza impugnata, che riporta alcuni episodi specificati nell'ordinanza cautelare, non particolarmente significativi in termini di "contiguità mafiosa" del Manganaro, e comunque giudicati irrilevanti in sede di cognizione, e la seconda parte, in cui si afferma apoditticamente che vi sarebbe stata da parte dell'interessato una situazione di contiguità compiacente con il gruppo criminale.

I Giudici della riparazione, inoltre, omettono di -argomentare in ordine al nesso riscontrabile fra i detti comportamenti e la colpa grave ostativa del richiedente, non avendo specificato in che modo l'interessato avrebbe potuto prefigurarsi, a seguito di tali comportamenti, un intervento cautelare a suo carico da parte dell'Autorità giudiziaria, trattandosi pur sempre di un soggetto che, lavorando in carcere, aveva inevitabili contatti con i soggetti malavitosi ivi detenuti.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si palesa carente e giuridicamente viziata, nella misura in cui omette di individuare una significativa condotta colposa ostativa dell'interessato, limitandosi a porre a fondamento della propria decisione elementi indiziari venuti meno a seguito della sentenza assolutoria.

5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata/ ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa, dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnata errato nel ritenere che "dalla stessa sentenza di assoluzione non risulta smentito il quadro fattuale di riferimento", mentre il giudicante avrebbe dovuto offrire la propria autonoma valutazione solo sulla ignota imbasciata ricevuta dallo Iamonte in epoca u ,4 imprecisata e consegna di un paio di occhiali da vista ad altro soggetto. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa del Manganaro, sinergica alla detenzione cautelare, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all'arresto del medesimo, laddove era stato valorizzato il comportamento dell'interessato, con particolare riguardo al tenore della conversazione n. 169 del 29.10.2015, in cui il medesimo raccontava di aver ricevuto una "imbasciata" da [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco dell'omonima cosca operante a Melito P.S. e detenuto in quel momento a Viterbo), a conferma del ruolo di "postino" al quale, secondo l'accusa, l'interessato - infermiere presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] - si prestava; ruolo desunto anche da altre conversazioni ove, invece, costui confidava di essersi rifiutato rispetto a richieste provenienti da esponenti della comunità rom e a quella di tale [OSCURATO:PERSONA], detenuto gravitante nell'orbita della cosca Iamonte. In un altro episodio, il Manganaro veniva visto prelevare un oggetto dalla propria autovettura, nasconderlo sotto il maglione ed entrare nell'istituto penitenziario. In un'altra occasione, emergeva che l'istante avrebbe dovuto ritirare qualcosa, non meglio specificato, da [OSCURATO:PERSONA] (altro esponente del gruppo Iamonte), per consegnarlo il giorno successivo durante il turno di lavoro ad un detenuto. Secondo l'ordinanza impugnata, le condotte sopra descritte avrebbero concorso a dare causa alla misura della custodia cautelare, in quanto "avevano condotto il giudice della cautela a ritenere l'inserimento del predetto in un ambito relazionale connotato da rapporti tutt'altro che neutri o trasparenti con esponenti di spicco della 'ndrangheta". In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. al momento della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica all'emissione della misura, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Peraltro, la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all'indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell'istituto, consentendo di negare l'istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell'ingiusta detenzione. In buona sostanza, è evidente che l'eventuale colpa ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa ìltata definitivamente esclusa in sede di cognizione. 4. Nel caso di specie, sussiste una evidente frattura logica fra la prima parte dell'ordinanza impugnata, che riporta alcuni episodi specificati nell'ordinanza cautelare, non particolarmente significativi in termini di "contiguità mafiosa" del Manganaro, e comunque giudicati irrilevanti in sede di cognizione, e la seconda parte, in cui si afferma apoditticamente che vi sarebbe stata da parte dell'interessato una situazione di contiguità compiacente con il gruppo criminale. I Giudici della riparazione, inoltre, omettono di -argomentare in ordine al nesso riscontrabile fra i detti comportamenti e la colpa grave ostativa del richiedente, non avendo specificato in che modo l'interessato avrebbe potuto prefigurarsi, a seguito di tali comportamenti, un intervento cautelare a suo carico da parte dell'Autorità giudiziaria, trattandosi pur sempre di un soggetto che, lavorando in carcere, aveva inevitabili contatti con i soggetti malavitosi ivi detenuti. La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si palesa carente e giuridicamente viziata, nella misura in cui omette di individuare una significativa condotta colposa ostativa dell'interessato, limitandosi a porre a fondamento della propria decisione elementi indiziari venuti meno a seguito della sentenza assolutoria. 5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente a
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