CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 26 maggio 2021 la Corte di appello di Catania ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento — che ha ritenuto non impugnabile — con cui il Tribunale di Catania, 1'8 febbraio 2021, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro dell'autovettura a lei intestata. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che l'impugnazione della decisione reiettiva della richiesta di revoca del sequestro — quantunque non espressamente contemplata dall'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — deve ritenersi ammissibile in forza di un'interpretazione sistematica, volta ad assimilare, in ossequio al principio di parità di trattamento, detta tipologia di provvedimenti ad altre, quale il decreto di rigetto della proposta di confisca, per le quali la giurisprudenza ammette, pur in assenza di apposita previsione normativa, l'impugnazione. Ha ulteriormente eccepito, in via subordinata, che la Corte di appello, dopo avere affermato la proponibilità, avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro, di opposizione, nella forma dell'incidente di esecuzione, ha omesso, contraddittoriamente, di provvedere alla riqualificazione ex art. 568 cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede che, in materia di prevenzione personale, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza. Da tale disposizione — richiamata, in relazione alle misure patrimoniali, dall'art. 27, comma 2 — discende il richiamo all'art. 680 cod. proc. pen., dedicato all'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misura di sicurezza, che, al comma 3, prevede, a sua volta, l'osservanza delle disposizioni generali sulle impugnazioni, contenute negli artt. 568 e ss. del codice di rito, ispirate, tra gli altri, al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che, in linea generale deve, pertanto, ritenersi applicabile, in forza del sistema di rinvii appena tratteggiato, alla confisca, al pari della disposizione, inserita all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che sanziona con l'inammissibilità la proposizione di impugnazione avverso provvedimento non impugnabile. Nel vigore del testo originario dell'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — che, in materia di confisca, circoscriveva l'impugnazione ai «provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia» — la giurisprudenza di legittimità aveva avallato un'interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata e volta ad evitare una lettura che, pur formalmente coerente con il testo della norma, conduceva ad un esito irrazionale, del numerus clausus dei provvedimenti impugnabili ed aveva, pertanto, stabilito, nella sua composizione più autorevole, l'impugnabilità con appello del decreto di rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicazione della confisca non preceduta dal sequestro anticipatorio (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269590). La riconosciuta esigenza di una più puntuale e completa ricognizione dei provvedimenti afferenti alla confisca ed impugnabili ha indotto il legislatore a novellare, con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 27 nel senso di estendere l'impugnazione ai «provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia». Stante la nuova formulazione del catalogo dei provvedimenti impugnabili, la giurisprudenza ha escluso l'impugnabilità dei decreti di rigetto della richiesta di revoca della confisca, in quanto non ricompresi nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 27 (Sez. 2, n. 4279 del 16/01/2018, Parra, Rv. 272084). Trattasi di soluzione che il Collegio condivide, perché giustificata dalla diversa, e più limitata, portata della decisione reiettiva dell'istanza di revoca del sequestro. Essa, invero, non incide direttamente, in un senso o nell'altro, su una situazione giuridica proprietaria, modificando lo status quo ante, come avviene, ad esempio, in caso di sequestro, revoca di sequestro o confisca, né si traduce in una statuizione tendenzialmente definitiva, secondo quanto accade nell'ipotesi di rigetto della richiesta di confisca. Tale provvedimento determina, per contro, esclusivamente la protrazione di un vincolo, intervenuto quale effetto di precedente provvedimento di sequestro, autonomamente impugnabile; effetto che, peraltro, può protrarsi, nel sistema vigente, solo fino alla conclusione del giudizio di prevenzione patrimoniale, assoggettata a stringenti termini di efficacia. L'interpretazione letterale del disposto normativo non comporta dunque, in questo caso, il rischio di addivenire ad irragionevoli disparità di trattamento o di ammettere ingiustificate lacune nella tutela delle posizioni giuridiche soggettive. La non impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro costituisce, in altri termini, diretta proiezione del principio di tassatività delle impugnazioni, onde deve in radice escludersi la necessità di una interpretazione correttiva. Ciò in quanto, a ben vedere, la tutela degli interessi delle parti private - destinatarie del sequestro - è essenzialmente affidata alla previsione di autonoma impugnabilità del provvedimento genetico, vera novità introdotta con la novellazione del 2017. Una volta assicurata tale esigenza, nulla vieta, in pendenza del giudizio di primo grado, la sollecitazione della parte ad una revoca del provvedimento di sequestro. Tuttavia, l'eventuale provvedimento negativo del Tribunale si risolve in un mantenimento temporaneo del vincolo di indisponibilità, in attesa della pronunzia sulla domanda di confisca, la cui eventuale applicazione sarà ovviamente impugnabile. Ciò consente di ritenere frutto di meditata discrezionalità legislativa l'avvenuta esclusione del diniego di revoca del sequestro dal novero dei provvedimenti impugnabili. Per le medesime ragioni, deve, parallelamente, negarsi, diversamente da quanto in precedenza statuito (Sez. 2, n. 4279 del 16/01/2018, sopra citata), che avverso la decisione di rigetto della richiesta di revoca del sequestro sia dato proporre opposizione innanzi allo stesso giudice che la ha emessa. Se, invero, il provvedimento giurisdizionale non è impugnabile, per opzione legislativa, la conclusione cui porta la ricordata applicabilità delle disposizioni generali in tema di impugnazioni è esclusivamente quella della inammissibilità dell'atto. Del resto, la giurisprudenza elaborata prima della vigenza del codice antimafia — e mantenuta sino all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017, n. 161 — tendeva a rendere «rivedibile», tramite la benevola interpretazione delle disposizioni in tema di incidente di esecuzione (istituto che, tendenzialmente, presuppone l'avvenuta formazione del giudicato) lo stesso provvedimento genetico di sequestro dei beni, oggi autonomamente impugnabile tramite proposizione dell'appello. La ratio ispiratrice di tale interpretazione era rappresentata, essenzialmente, dalla avvertita necessità di un controllo critico sulla decisione che impone il vincolo, lì dove la decisione che ne mantiene l'efficacia assume una valenza obiettivamente diversa, come si è già precisato. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/01/20