CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 15664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1979 avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla sola misura personale e con specifico riguardo al profilo della attualità della pericolosità sociale valorizzata a supporto; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 9 febbraio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in misura di anni tre nonché quella patrimoniale della confisca caduta su partecipazioni societarie (e relativi patrimoni aziendali) intestate fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quote di beni immobili in comunione indivisa, conti correnti e strumenti finanziari intestati alla Mercurio ma ritenuti nella disponibilità del proposto. Il tutto in ragione della pericolosità qualificata (ex art 4, lettera b, d.lgs. n. 159 del 2011) e generica (ex art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011) riferita al proposto e legata a condotte sintomatiche messe in atto sino al 2018.2. Interposto appello, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame limitatamente alla pericolosità qualificata ascritta in primo grado all'appellante, limitando il portato del relativo giudizio, anche a sostegno della misura patrimoniale, alla sola ipotesi di pericolosità generica riscontrata dal decreto appellato. Per l'effetto ha ridotto la durata della misura personale applicata e confermato nel resto la decisione gravata da appello. 3. Propone ricorso la difesa del proposto e contrasta, in ragione di rilevate violazioni di legge e di radicali vizi motivazione, ritenuta, al più, solo apparente: il giudizio speso in relazione alla sussistenza della pericolosità sociale generica, legato alla mera indicazione della astratta compatibilità dei delitti valorizzati a sostegno dell'ipotesi ascritta al ricorrente, confermato senza alcun approfondimento e dunque in assenza di una effettiva argomentazione in relazione alla abitualità delle condotte lucro-genetiche riferite al Cali ò elevate f a sintomo della ritenuta pericolosità, sia con riguardo alla concreta capacità di tali condotte delittuose di generare profitti illeciti tali da costituire componente significativa delle capacità reddituali del proposto; 9 il giudizio prognostico afferente alla attualità della misura, integralmente pretermesso dalla Corte territoriale malgrado la distanza della decisione assunta dalle ultime condotte delittuose valorizzate al fine, risalenti al 2018; e,) il giudizio caduto sulla sproporzione reddituale valorizzatoa sostegno della confiscaVoperato senza considerare le capacità reddituali del ricorrente e del relativo nucleo familiare presenti al / momento delle singole acquisizioni relative alle utilità oggetto di confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla sola doglianza riferita al giudizio prognostico afferente all'attualità della pericolosità sociale ascritta al ricorrente, valorizzata a sostegno della misura personale applicata ai danni dello stesso. Le residue censure addotte con l'impugnazione, di contro, non superano la soglia pregiudiziale della inammissibilità. 2. È inammissibile la doglianza diretta a contrastare il giudizio constatativo riferito alla pericolosità generica ascritta al ricorrente. In linea con quanto messo in evidenza dalla Corte territoriale, senza che, del resto, sul punto, il ricorso deduca alcunché in senso contrario, l'appello non conteneva critiche mirate dirette a contrastare il giudizio reso dal Tribunale sulle ragioni di pericolosità sociale generica, autonomamente apprezzate a sostegno della misura a prescindere dalla (allora) ritenuta sussistenza dei costituti propri anche della pericolosità qualificata (in origine contestata al Caliò e poi negata dalla decisione gravata accogliendo parzialmente il gravame del proposto).Da qui la inammissibilità della odierna doglianza che, in ordine a tale profilo, introduce temi di giudizio non devoluti dal gravame di merito, non prospettabili per la prima volta in sede di legittimità. 3. Vero è, piuttosto, che il decreto impugnato, per quanto sollecitato sul punto dal gravame, nulla evidenzia a sostegno del giudizio prognostico inerente alla attualità della pericolosità. Integrale difetto di motivazione, questo, che, nella specie, vizia radicalmente il provvedimento gravato, vieppiù considerando sia la risalenza nel tempo (segnatamente al 2018) delle ultime condotte illecite ritenute sintomatiche della riscontrata pericolosità generica, sia del portato argomentatívo speso sul punto dal primo giudice, che, con riferimento alla relativa valutazione prognostica, aveva considerato unitariamente i due profili di pericolosità riscontrata. Da qui l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla sola misura personale. 4. La decisione assunta sulla misura patrimoniale, indifferente ai vizi riscontrati quanto al tema della attualità della pericolosità sociale riscontrata, perchè adeguatamente supportata dalla confermata sussistenza degli estremi fondanti il giudizio consdNo, risulta inadeguatamente 64,) attinta dal ricorso. Con l'impugnazione la difesa lamenta la sostanziale pretermissione dei dati allegati a sostegno della posizione reddituale riferibile al proposto e al nucleo familiare dello stesso, ritenuta tale da giustificare la provvista finanziaria utile a sostenere le acquisizioni oggetto di ablazione. È a dirsi, tuttavia, che, il giudizio di sproporzione reddituale valorizzato dai giudici della prevenzione in primo grado e ribadito in appello, viene contrastato senza dettagliare il contenuto oggettivo dei dati addotti con l'appello e assertivamente pretermessi dalla Corte del merito e senza precisarne, a caduta, l'effettiva valenza dirimente nel superare il portato delle valutazioni di segno contrario poste a fondamento delle decisioni di merito contrastate. Ciò, del resto, in linea con la genericità delle deduzioni prospettate in appello, già stigmatizzate dalla Corte territoriale nel rimarcare l'assenza di puntuali allegazioni difensive dirette a sostenere il relativo assunto. 5. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente alla misura di prevenzione personale, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso i