CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2020
Cassazione n. 31816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31441-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] RAELI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 429/20 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Perdita di beni oggetto di sequestro giudiziario - Responsabilità del custode - Applicazione dell’art. 2051 c.c. - Esclusione R.G.N.31441/2020 Cron. Rep. Ud.11/09/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 429/20, del 22 aprile 2020, della Corte d’appello di Salerno, che –nel respingerne il gravame esperito avverso la sentenza n. 4592/16, del 13 ottobre 2016, del Tribunale di Salerno – lo ha condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA], in solido con il Ministero della Giustizia e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 76.510,00, in ragione della perdita di beni oggetto di custodia giudiziaria. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dalla Matonte, unitamente ai soggetti sopra meglio identificati, nonché a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva l’attrice la condanna di ognuno dei convenuti, per quanto di rispettiva responsabilità e in solido con il Ministero, a risarcirle il danno conseguente alla mancata restituzione di una mandria di animali da carne e da latte, composta da quindici bovini, ventiquattro ovini e quaranta caprini, in precedenza sequestrati – e poi dissequestrati – in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria penale. Costituitisi in giudizio i convenuti (ad eccezione del Lamanna, del [OSCURATO:PERSONA] e del Liguori, rimasti contumaci sin dal primo grado), il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione dell’esclusiva responsabilità, a suo dire, dei custodi giudiziari nominati per l’amministrazione e conservazione dei beni sequestrati. Analoga eccezione veniva sollevata dal Pierri e da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di non essere mai stati nominati custodi giudiziari. Per parte propria, il Tolomeo sosteneva che gli animali affidatigli in custodia – come da verbale di affidamento del 23 aprile 2011 – erano solo diciassette, deducendo, altresì, che la Matonte, dopo il dissequestro, aveva rifiutato di ritirarli, ritenendo, a torto, che non fossero i propri. Istruita la causa anche attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di prime cure condannava tutti i convenuti – ad eccezione del Pierri e di [OSCURATO:PERSONA], dei quali riconosceva il difetto di legittimazione passiva –a risarcire, in solido, il danno cagionato all’attrice, quantificato nel ridetto importo di € 76.510,00. Esperito gravame dal solo Tolomeo, il giudice d’appello –nella contumacia di tutte le altre parti del giudizio –lo rigettava. 3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione il Tolomeo, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e dell’art. 41 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che il Tolomeo, “quale titolare nei confronti del terzo della posizione di custode risponde a titolo di responsabile extracontrattuale ex art.2051 cod. civ.”, sicché, “essendo entrato nel dinamismo causale degli eventi che portarono ai danni sofferti dall’attrice, senza aver fornito, come era suo onere, alcuna prova in ordine alla totale autonomia della sua posizione sotto il profilo causale, rispetto a quella dei precedenti custodi, non può sfuggire al consolidato principio di cui all’art. 41 cod. pen., operativo in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, secondo cui la coesistenza ed il susseguirsi di più azioni o omissioni, coeve, antecedenti o successive, in assenza di prova contraria, devono considerarsi tutte causa dell’evento”.Evidenzia, per contro, il ricorrente il carattere “aberrante” di tali affermazioni, poiché il rapporto di natura pubblicistica, che si instaura tra l’amministrazione giudiziaria e il custode delle cose sottoposte a sequestro, comporta che quest’ultimo “nonpotrà mai essere obbligato a restituire più di quanto ricevuto in custodia” (nella specie, solo diciassette capi di bestiame, del valore complessivo di € 650,00), nonché “a risarcire un danno maggiore” rispetto “al valore dei beni a lui affidati, se andati persi” (ovvero, nel caso in esame, solo quatto esemplari di ovini, stimati del valore commerciale complessivo di € 200,00). 4. Sono rimasti solo intimati, oltre alla Matonte, il Ministero della Giustizia, il Pierri, [OSCURATO:PERSONA], il Lamanna, il [OSCURATO:PERSONA] e il Liguori. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., inizialmente per l’adunanza camerale del 21 dicembre 2023. 6.La ricorrente ha presentato memoria, in vista della stessa. 7. Il collegio, tuttavia, rilevato che la notifica del ricorso, al Ministero della Giustizia, era stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale di Salernoe non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con ordinanza interlocutoria n. 10929/24, del 23 aprile 2024, ha disposto la rinnovazione della notificazione, nel termine perentorio di trenta giorni. Alla medesima data del 23 aprile il ricorrente ha provveduto ad ottemperare all’ordine impartitogli. 8. L’Avvocatura Generale dello Stato si è “costituita” per il Ministero, “ai fini dell’eventuale discussione orale” del ricorso, null’altro articolando nel proprio scritto defensionale.9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 10. In via preliminare, deve rilevarsi l’assenza di rituale controricorso, proposto nell’interesse del Ministero della Giustizia. 10.1. Quello depositato, invero, è –per stessa qualificazione della parte interessata – un mero “atto di costituzione”, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo stato notificato alla ricorrente, e dunque non idoneo a consentire al Ministero il superamento della condizione di mero intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 12 marzo 2024, n. 6529; Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2023, n. 25747). Nella specie, infatti, continua a trovare applicazione il testo dell’art. 370 cod. proc. civ. – che esigeva la notificazione del controricorso, oltre al suo deposito –anteriore alle modificazioni apportate dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, visto che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data precedente a l 1° gennaio 2023 , ciò che comporta l’ultrattività dell’originario testo della suddetta norma del codice di rito civile, secondo quanto previsto dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs.n. 149 del 2022, come modificato dalla legge6 febbraio 1992, n. 197 (cfr., “a contrario”, Cass. Sez. Un., ord. 18 marzo 2024, n. 7170, Rv. 670582-01). E tanto a prescindere dalla considerazione che perfino in esito alla novella del 2022, che ammette il mero deposito del controricorso, questo non potrebbe comunque mancare di tutti i requisiti formali previsti dalla norma di rito. 11. Ciò premesso, ilricorso va accolto.11.1. Il solo motivo proposto è, infatti, fondato. 11.1.1. Invero, la fattispecie oggetto di giudizio non è inquadrabile nella previsione dell’art. 2051 cod. civ., che disciplina i danni che originano “dalle” cose custoditee non quelli “alle” cose custodite. Corretta, di conseguenza, è la pretesa del ricorrente di rispondere, in via esclusiva, dei danni (nella specie, da perdita) cagionati ai soli beni – nella specie, animali – concretamente e specificamente al medesimo affidati per la custodia giudiziaria. Come, infatti, recentemente puntualizzato da questa Corte, in caso di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, “l’obbligo di restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto implica un’obbligazione «ex lege» di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell’art. 259 cod. proc. pen., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all’art.1177 cod. civ., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l’obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest’ultimo a dover dimostrare che l’inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore” (Cass. Sez. 6-3, ord. 15 febbraio 2023, n. 4738, Rv. 666775-01). Trattandosi, dunque, dell’inadempimento di un’obbligazione, la responsabilità – e, quindi, l’entità del risarcimento – non potrà che essere correlata a quanto forma oggetto della stessa (e a essa soltanto): ed è pacifico tra le parti che l’odierno ricorrente avesse ricevuto in custodia non già tutti gli animali oggetto del sequestro penale, ma solo alcuni di quelli. 12. Di conseguenza, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: “in caso di perdita dei (o danni ai) beni oggetto di sequestro giudiziario, il custode degli stessi non risponde a norma dell’art.2051 cod. civ., bensì per inadempimento di un’obbligazione «ex lege» di conservazione in vista della loro futura restituzione, relativa ai soli beni concretamente e specificamente alui affidati”. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese