CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11491/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti a llegata al ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Libia n. 120. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o per procura alle liti a margine de l controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso il suo studio inBologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 51. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Intimato averso la sentenza n. 1816/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata il 3. 7. 2018. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22. 2. 2023. R.G. N. 29443/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1816del 3. 7. 2018 la Corte di appello di Bologna confermò la decisione di primo grado che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato creditore di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 50.000,00, aveva dichiarato la simulazione relativa, in quanto dissimulante una donazione, del contratto con cui questi, in data 5. 5. 2000 aveva venduto alla sorella [OSCURATO:PERSONA] la quota di sua proprietà, pari a un terzo, di un terreno con sovrastanti fabbricati, ed aveva revocato l’efficacia di tale atto nei confronti dell’attore, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., in quanto pregiudizievole alle sue ragioni di credito. La Corte territoriale motivò la sua decisione, per quel che ancora rileva, affermando che la circostanza che il contratto di compravendita dissimulasse una donazione emergeva, in negativo, dal fatto che la convenuta [OSCURATO:PERSONA], acquirente dell’immobile, non aveva fornito la prova, che su di lei incombeva, di avere versato il prezzo, non avendo dato dimostrazione che le somme utilizzate per gli assegni circolari emessi a nome del fratello provenissero dal proprio conto corrente, né che i bonifici fossero stati effettuati sempre in favore del fratello, né, infine, che le somme di denaro date aquesti , di cui avevano riferito i testi, facessero parte del pagamento del prezzo della compravendita. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 9. 7. 2018, con atto notificato il 3. 10. 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Partericorrente ha depositato memoria. Il primo motivodi ricorso denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di insufficiente motivazione, lamentando che la Corte di appello abbia omesso di considerare ovvero erroneamente valutato le prove documentali acquisite in giudizio. In particolare, per quanto riguarda gli assegni circolari, si assume che l’affermazione della Corte secondo cui non vi sarebbe stata prova R.G. N. 29443/2018.della provenienza della provvista dal conto della odierna ricorrente è frutto dell’omessa considerazione dei documenti bancari da lei prodotti, che attestavano tale provenienza. Non è stato poi dato il giusto rilievo alla data dei predetti titoli, successivi solo di due giorni alla stipulazione del rogito. Il secondo motivo di ricorso, chedenunzia violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., censura la medesima motivazione della sentenza impugnata investita dal motivo precedente, deducendo che la Corte, nell’indicare le ragioni del proprio convincimento, è andata oltre le difese svolte dalla stessa controparte ed ha disapplicato il principio di non contestazione, atteso che l’attore [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato che le somme di cui agli assegni circolari ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] provenissero dal conto corrente della sorella. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva, sono inammissibili ed in parte infondati. Nello specifico sono inammissibili le censure che investono i risultati della valutazione delle prove fatti propri dalla Corte di appello, trattandosi di apprezzamenti che la legge rimette alla esclusiva competenza del giudice di merito e che non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, essendo questa Corte giudice del diritto e non del fatto. In merito alla rilevabilità nel giudizio di cassazione delle violazioni dei principi posti dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si è precisato che ricorre la violazione dell’art. 115 solo nel caso in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutiglidalla legge, mentre la censura di violazione dell'art. 116 cod proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e div erso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova ( Cass. S.U. n. 20867 del 2020 ). Anche la censura di insufficiente motivazione della sentenza appare inammissibile, dal momento che tale vizio non è proponibile in sede di R.G. N. 29443/2018.legittimità, non rientrando più nella formulazione dell’attuale art. 360, comma 1n. 5, cod. proc. civ. . Infondata invece risulta la doglianza che lamenta che la Corte territoriale , laddove ha escluso che sia stata data prova della provenienza delle somme di cui agli assegni circolari ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] al conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], non abbia applicato il principio di non contestazione, non avendo l’attore mai contestato tale provenienza.Al di là della genericità delle deduzioni in ordine agli elementi da cui risulterebbe che tale circostanza non è stata contestata, assorbente è la considerazione che, in tema di prova, il principio di non contestazione è applicabile qualora il fatto sia proprio della parte nei cui confronti è dedotto ovvero sia comune ad entrambe le parti, non anche qualora sia un fatto proprio della parte deducente e del tutto estraneo all’altra parte, che, non avendone conoscenza, non potrebbe che contestare in modo del tutto generico e formalistico. Il terzo motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., assumendo che, una volta accertato che la compravendita non era simulata, la domanda di revocatoria dell’atto di vendita avrebbe dovuto essere respinta, non risultando provato il presupposto richiesto dall’art. 2901, comma 2, cod. civ. per gli atti a titolo oneroso, vale a dire la consapevolezza da parte della odierna ricorrente che l’atto pregiudicasse le ragioni del creditore del proprio dante causa. Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, dovendo intendersi logicamente condizionato al loro accoglimento, risultando fondato sul presupposto che il trasferimento immobiliare impugnato sia avvenuto a titolo oneroso e non, come affermato dalla Corte di appello, a titolo gratuito. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. R.G. N. 29443/2018.rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se d