CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 29/3/2018, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/6/2003, a seguito dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 31/5/2002, in regime di custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dì con- corso nel reato di estorsione continuata, aggravata dall'art. 7 I. 203/91 commessa au danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta casearia Eurolat di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano tra marzo e giugno 2000. Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito dall'odierno ricorrente ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 24/6/2002, aveva confermato la misura caute- lare. Il ricorrente, assolto in primo grado dal Tribunale di Napoli con sentenza del 8/2/2005, in uno con i coimputati, perché il fatto non sussiste, era stato successi- vamente condannato in appello, con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 16/12/2010. Tale ultima pronuncia, tuttavia, a seguito del ricorso proposto dalla difesa, era stata annullata con rinvio dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 14421/2013. E la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, aveva confermato l'assoluzione emessa dal Tribunale di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con sentenza che diveniva irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo, dopo un'ampia premessa nella quale ricostruisce l'in- tera vicenda processuale e dà conto dell'ammissibilità del ricorso per essere stata l'impugnata ordinanza notificatagli in data 10/7/2020, il difensore ricorrente de- duce violazione di legge lamentando che il giudice della riparazione abbia ravvisato gli estremi della colpa grave nella condotta extraprocessuale e processuale del proprio assistito. Per quanto riguarda la prima, tuttavia, il convincimento sarebbe fondato su un'errata lettura dell'accertamento compiuto dal giudice penale. E' stato rimproverato al ricorrente - si legge in ricorso- l'avere accompagnato Mazzarella e altri soggetti presso l'azienda casearia, ma la sentenza assolutoria aveva evidenziato non essere sufficientemente provato che il Mazzarella volesse costringere il Gallo a cedergli la gestione della ditta casearia, in quanto tra i due soggetti economici esisteva una confusione di uomini e mezzi. Mentre non vi erano dubbi sulla presenza dei coimputati nei locali della Eurolat e sulle minacce riferite dal Gallo, persona offesa.In realtà, sostiene il Menna, la sentenza di assoluzione ha ritenuto non credi- bile proprio la versione dei fatti resa dalla persona offesa, per la scarsa coerenza argomentativa e logica e per un intrinseco difetto di credibilità. Ci si duole anche che l'impugnata ordinanza ravvisi una sostanziale coinci- denza tra la deposizione del Gallo in sede di istruttoria dibattimentale e la rico- struzione resa in fase di indagini, sminuendo il ricorso alle contestazioni. La sentenza assolutoria dà atto, invece, della difficoltà di ricostruzione della vicenda, avvenuta in maniera disarticolata, con continui arresti della memoria che hanno reso necessario il ricorso alle contestazioni per la comprensione del succe- dersi degli eventi. La stessa sentenza avrebbe evidenziato la presenza regolare di "non ri- cordo" in riferimento ad eventi traumatici tali da rimanere ben impressi. Evidenzia, ancora, il Menna che la deposizione dibattimentale è consistita nella mera riproposizione delle informazioni fornite agli inquirenti e vagliate in sede di indagini preliminari. Si critica, inoltre, il mancato vaglio da parte del giudice della riparazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, posto a fondamento della sentenza di assoluzione. Da tali intercettazioni, disponibili già in sede di indagini preliminari, sarebbe emersa, infatti, l'assoluta incompatibilità della posizione del Gallo come vittima di estorsione. Si ricorda che la sentenza assolutoria ha evidenziato l'attendibilità delle di- chiarazioni rese dal Menna nell'interrogatorio in sede di indagini, sottolineando il ruolo estremamente marginale dei coimputati, i quali non erano posti in grado di comprendere quanto avvenisse tra i protagonisti principali della vicenda. Pertanto, ritiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata faccia cattivo uso del principio di autonomia tra procedura di riparazione e giudizio penale, offrendo una diversa lettura della sentenza di merito. Vengono richiamate sul punto le decisioni di questa Corte con cui si sono affermati i principi che il giudice della riparazione non può affermare circostanze escluse dall'accertamento del merito e che l'indennizzo non può essere negato a causa di una condotta ritenuta non sufficientemente provata nel giudizio di merito. Il ricorrente rileva che ove fosse vero quanto ritenuto dall'impugnata ordi- nanza, ossia che il mancato raggiungimento della prova a carico avesse riguardato solo il profilo finalistico dell'azione, rimanendo provata la condotta minatoria, il giudice penale non avrebbe assolto gli imputati dovendo riconoscere il reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La sentenza assolutoria ha, invece, ritenuto non provata la circostanza re- lativa alle minacce poste in essere contro il Gallo.Tale dato emergerebbe dall'analisi, contenuta nella sentenza di assolu- zione, sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], fratello della parte lesa, che non ha offerto alcun apporto alla versione della persona offesa sulla circostanza delle mi- nacce. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non può costituire condotta gravemente colposa l'ac- compagnare una persona ad un incontro con terzi e critica la motivazione resa dall'impugnata ordinanza in relazione al profilo eziologico delle condotte addebi- tate all'indagato. Il ricorrente ritiene, infine, che anche volendo riconoscere carattere col- poso alla condotta extraprocessuale del Menna, la stessa non potrebbe essere qualificata grave e tutt'al più, avrebbe potuto giustificare, una riduzione dell'in- dennizzo dovuto. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge laddove il provvedi- mento impugnato ravvisa la sussistenza di colpa grave nel comportamento pro- cessuale del Menna, in quanto nel corso dell'interrogatorio di garanzia si avvaleva della facoltà di non rispondere, senza fornire alcun contributo per chiarire la situa- zione. Si richiama sul punto l'orientamento di questa Corte per cui l'avvalersi della facoltà di non rispondere assume valenza neutra rispetto alla valutazione dell'istanza di riparazione. Si rileva che il diritto di non rispondere trova tutela a livello costituzionale e sovranazionale trovando riconoscimento nell'art. 6 CEDU sull'equo processo e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Dall'esercizio di tale facoltà non può discendere un effetto negativo per l'in- dagato che comprimerebbe il suo diritto di difesa. In ogni caso, anche volendo attribuire un rilievo colposo all'esercizio della facoltà di non rispondere, si tratterebbe di un'ipotesi di colpa lieve, tale da non pregiudicare il diritto all'indennizzo ma tutt'al più incidente sull'importo liquidabile con una riduzione. Con un terzo motivo si deduce mancanza di motivazione, criticando la parte dell'impugnata ordinanza laddove si richiama il principio stabilito in sede di legittimità che il silenzio può rilevare sotto il profilo del dolo e della colpa grave qualora emerga che l'indagato era in grado di rappresentare circostanze ignote all'organo inquirente tali da fornire una logica spiegazione e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti, senza però fornire alcun elemento dimostrativo d tale circostanza che rimane affermata in modo apodittico e, anzi, contrasta con la sentenza di assoluzione.Questa, infatti, sottolinea il ruolo del Menna di estrema marginalità nella vicenda, tanto da non essere in grado di comprendere e riferire le dinamiche in- tercorrenti tra i protagonisti principali. Inoltre, anche volendo considerare fondata l'interpretazione data dal giu- dice della riparazione, in ogni caso il diritto alla riparazione avrebbe dovuto essere riconosciuto per il periodo successivo al momento in cui il ricorrente prestò l'inter- rogatorio proclamandosi innocente e offrendo informazioni circostanziate al P.M. In sostanza la Corte napoletana avrebbe dovuto comunque valutare la ri- chiesta per il periodo dal 22/6/2002 al 17/6/2003, che, invece, non è stata presa in considerazione. Si lamenta che l'impugnato provvedimento sminuisca l'importanza delle di- chiarazioni rese dal Menna il 22/10/2002, definendole poco verosimili, in contrasto con la valutazione data dal tribunale che le ritiene credibili a sostegno della ver- sione fornita dal Mazzarella. Ci si duole dell'affermazione sull'inverosimiglianza della dichiarazione di non essere a conoscenza dei traffici illeciti del Mazzarella inserito in un pericoloso con- testo di criminalità organizzata, perché apodittica e contrastante con quanto emerso dal giudizio penale. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 10/1/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ri- corso, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 cod. proc. pen. 4. In data 8/2/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Eco- nomia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha con- cluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ancorché, alla luce del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo", per cui non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio - da cui la fondatezza, anche se intervenuta ex post dei motivi sul punto- il ricorso va rigettato in quanto il tessuto motivazio- nale dell'intervenuto rigetto della richiesta di equa riparazione "resiste", in ragione della motivazione che la Corte partenopea offre in tema di frequentazioni ambigue da parte dell'odierno ricorrente.2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 5. Ebbene, alla luce di queste coordinate ermeneutiche non può considerarsi illogico e carente di motivazione nel provvedimento impugnato il riconoscimento della colpa grave idonea a giustificare quella rappresentazione della realtà in pre- senza della quale l'autorità giudiziaria procedente ordinò la misura cautelare nei suoi riguardi nella condotta tenuta dall'odierno ricorrente, che accompagnò il Maz- zarella ed altri soggetti presso la sede dell'azienda casearia, assistendo alla disputa nel corso del quale il Mazzarella aveva rivolto minacce all'antagonista e aveva indotto il medesimo a mostrare la pistola. La condotta tenuta dal Menna, non storicamente esclusa dal giudice della co- gnizione, è stata dal giudice della riparazione ritenuta gravemente colposa in quanto connotata da una macroscopica imprudenza, avendo questi consapevol- mente accettato il rischio di venire individuato come soggetto implicato nella vi- cenda. Deve ritenersi corretta l'impostazione seguita dalla Corte partenopea, che è pervenuta alla ragionevole conclusione secondo cui l'istante ha avuto comunque un comportamento ostativo al riconoscimento dell'invocata riparazione, tenendo condotte idonee ad indurre in errore il giudice Il giudice della cognizione non ha espresso dubbi in ordine alla presenza dei vari coimputati nei locali della Eurolat ed alla condotta materiale estrinsecatasi nelle minacce riferite dal Gallo. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta casearia 'Eurolat', in data 22/4/2000, aveva denunciato presso il commissariato P.S. di S. Giorgio a Cremano di essere stato minacciato, all'interno della ditta, da [OSCURATO:PERSONA], che, spal- leggiato da alcuni uomini armati, in un primo momento gli aveva imposto di fornirsi di latticini dalla Talm alimentari in luogo dei suoi normali fornitori e, successiva- mente, si era impossessato della sua ditta inserendo nella stessa alcuni suoi uo- mini. Nelle successive dichiarazioni rese in data 2/5/2000 il Gallo confermava che la mattina del 18/4/2000 il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso l'azienda con altri soggetti e lo aveva minacciato e precisava che in quell'occasione era con lui una guardia giurata riconosciuta nella fotografia raffigurante l'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], il quale, su sollecitazione del Mazzarella, gli aveva mostrato la pistola che portava al fianco. Nel corso del giudizio il Gallo ha confermato l'a- zione intimidatoria attuata. I giudici della cognizione hanno poi assolto gli imputati ritenendo che la con- dotta attuata nei confronti del Gallo dal Mazzarella, in concorso con il Menna e gli altri imputati, non fosse volta a costringere il predetto a cedere la gestione della ditta casearia Eurolat di S. Giorgio a Cremano ed alla di S. Giorgio a Cremano ed alla realizzazione di un profitto ingiusto ma fosse verosimilmente preordinata alla soddisfazione di pretese vantate nell'ambito di una confusa contesa attinente alla proprietà della ditta, ma elementi di fatto che avevano ingenerato la misura cau- telare sono stati confermati nella loro consistenza. Perciò, è stata la stessa condotta posta in essere dell'odierno ricorrente ad integrare il comportamento gravemente colposo che ha dato luogo all'emissione del provvedimento restrittivo a suo carico, integrando in pieno quei profili che costituiscono, ad ogni evidenza, elemento ostativo alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, a mente dell'art. 314 cod. proc. pen. 6. In proposito, va osservato che l'ordinanza impugnata opera un buon go- verno del consolidato dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la condi- zione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, dunque, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequenta- zioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traf- fici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1/7/2014, Pistorio, Rv. 260397). In tema di riparazione per ingiusta detenzione -va ribadito- le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, rv. 238782). 7. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna