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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24703/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 13 marzo 2017 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma e dalla premeditazione e il solo Balletta anche per il delitto di violenza privata aggravata e li aveva condannati, con la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di lesione personale, riducendo di conseguenza la pena inflitta al Balletta ed allo Spinella.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di dieci motivi.

2.1. Con il primo motivo si dolgono dell'omesso rilievo dell'estinzione per prescrizione dei reati loro ascritti, indicando in modo specifico le ragioni per le quali il termine massimo è spirato prima della sentenza di appello.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 99 cod. pen. e della mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

2.3. Con il terzo motivo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello.

2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena per la recidiva.

2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

2.7. Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità come effetto del travisamento delle prove testimoniali.

2.8. Con l'ottavo motivo eccepiscono la nullità della sentenza di appello in conseguenza dell'omessa motivazione sui rilievi contenuti in una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di appello.

2.9. Con il non motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omessa motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.2.10.

Con il decimo motivo sostengono che la motivazione è illogica in conseguenza della mancata assunzione di una prova decisiva.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il termine di prescrizione, pari ad anni sei, è stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio e tuttavia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., la sua durata massima, considerata la recidiva specifica infraquinquennale, è pari ad anni nove.

Anche considerando i periodi di sospensione intervenuti nel corso del processo, il termine massimo di prescrizione risulta maturato in data 29 novembre 2020, prima della sentenza di appello, cosicché risulta violato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e, in assenza di prova evidente della sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 13 marzo 2017 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma e dalla premeditazione e il solo Balletta anche per il delitto di violenza privata aggravata e li aveva condannati, con la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., alla pena di giustizia. In particolare, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di lesione personale, riducendo di conseguenza la pena inflitta al Balletta ed allo Spinella. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di dieci motivi. 2.1. Con il primo motivo si dolgono dell'omesso rilievo dell'estinzione per prescrizione dei reati loro ascritti, indicando in modo specifico le ragioni per le quali il termine massimo è spirato prima della sentenza di appello. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 99 cod. pen. e della mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 2.3. Con il terzo motivo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena per la recidiva. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. 2.7. Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità come effetto del travisamento delle prove testimoniali. 2.8. Con l'ottavo motivo eccepiscono la nullità della sentenza di appello in conseguenza dell'omessa motivazione sui rilievi contenuti in una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di appello. 2.9. Con il non motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omessa motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.2.10. Con il decimo motivo sostengono che la motivazione è illogica in conseguenza della mancata assunzione di una prova decisiva. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il termine di prescrizione, pari ad anni sei, è stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio e tuttavia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., la sua durata massima, considerata la recidiva specifica infraquinquennale, è pari ad anni nove. Anche considerando i periodi di sospensione intervenuti nel corso del processo, il termine massimo di prescrizione risulta maturato in data 29 novembre 2020, prima della sentenza di appello, cosicché risulta violato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e, in assenza di prova evidente della sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per p
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