CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 30425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato incendio e spiegato, in particolare (cfr. pag. 2-3 della sentenza della Corte di appello), che il fuoco da lui appiccato all'interno di una chiesa si sarebbe espanso, in assenza del provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, sino a determinare serie difficoltà di spegnimento ed a provocare — anche in ragione del posizionamento, da parte dell'agente, di due bombole GPL — un vastissimo effetto distruttivo; che, a dispetto delle generiche obiezioni sollevate dal ricorrente con l'unico motivo, il provvedimento impugnato attesta, in termini incensurabili in sede di legittimità, che la condotta da lui deliberatamente posta in essere era senz'altro idonea a cagionare un vasto abbruciamento, connotato dalla tendenza a progredire e ad espandersi e comportante difficoltà di spegnimento, onde sussistono, nella fattispecie, gli elementi costitutivi del delitto oggetto di addebito (sul punto, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi, Rv. 216129 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; che la richiesta, presentata dalla costituita parte civile con atto depositato il 21 marzo 2024, di liquidazione delle spese relativa all'azione civile ed al presente grado di giudizio non è ammissibile perché presentata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così