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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28482/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile sia ex art. 606 comma 3, cod. proc. pen., sia perché il motivo sulla responsabilità per il fatto non risulta proposto in appello, ove era stato presentato soltanto un motivo sul trattamento sanzionatorio, sia per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, perché l'argomento proposto (indigenza che avrebbe impedito al ricorrente di avere un reale domicilio nel periodo in esame) è totalmente inconferente con la vicenda processuale oggetto di giudizio (in cui all'imputato è contestato di aver violato la misura per essersi recato a Barcellona dalla fidanzata), ed è ulteriormente inammissibile perché introduce una rivalutazione delle risultanze probatorie sul fatto che non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile sia ex art. 606 comma 3, cod. proc. pen., sia perché il motivo sulla responsabilità per il fatto non risulta proposto in appello, ove era stato presentato soltanto un motivo sul trattamento sanzionatorio, sia per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, perché l'argomento proposto (indigenza che avrebbe impedito al ricorrente di avere un reale domicilio nel periodo in esame) è totalmente inconferente con la vicenda processuale oggetto di giudizio (in cui all'imputato è contestato di aver violato la misura per essersi recato a Barcellona dalla fidanzata), ed è ulteriormente inammissibile perché introduce una rivalutazione delle risultanze probatorie sul fatto che non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio
Sentenza Cassazione n. 28482/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris