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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 1998

Cassazione n. 20717/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/07/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 7 luglio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 14 ottobre 2020 del GUP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni 1, mesi 6 e giorni iLtti 20 di reclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, in anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 600 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] ha invece confermato la pena inflitta dal GUP, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.

Tutti gli imputati, a eccezione di Giuliano, hanno risposto del furto pluriaggravato in una scuola; tutti, a eccezione di Sterlino, hanno risposto dell'associazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e di una serie di reati fine di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Chelucci eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della pena sospesa.

Giuliano lamenta l'eccesso di pena.

Marcianò sostiene, con il primo motivo, il bis in idem rispetto al fascicolo RG 13475/18 archiviato, e con il secondo motivo, la violazione di legge in merito al diniego dei benefici.

Sterlino deduce il vizio di motivazione dal momento che le circostanze attenuanti generiche non gli erano state riconosciute in misura prevalente e non gli era stato riconosciuto il beneficio della pena sospesa.

Vatamanu contesta il giudizio di bilanciamento e gli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Tutti i ricorsi, eccetto quello presentato da [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati.

Chelucci e Marcianò sostengono che, in virtù di una precedente messa alla prova, avrebbero dovuto beneficiare in questo procedimento della pena sospesa.

L'assunto è errato poiché nessuno dei due ha dedotto che il procedimento di messa alla prova è stato definito positivamente, mentre la Corte territoriale ha dato per presupposto che non si fosse verificato il requisito dell'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen.

In assenza della produzione dell'effetto penale dell'estinzione del reato giudicato in precedenza, ineccepibile è la decisione di negare i benefici di legge.

Marcianò pone anche un problema di violazione del bis in idem, poiché, per il medesimo fatto era stato aperto a suo carico il procedimento RG 13475/18 successivamente archiviato.

Già il GUP aveva respinto l'eccezione in sede di udienza preliminare, osservando che il presente procedimento scaturiva da altra notizia di reato conseguente all'informativa dei Carabinieri del 4 agosto 2018, depositata il 6, che si inseriva in un contesto più ampio.

Il GUP ha conseguentemente applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Cass., Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 - 01).

La questione è stata risolta allo stesso modo dalla Corte territoriale.

Nel ricorso per cassazione, l'imputato non contesta la ricostruzione della vicenda processuale, ma reitera la medesima eccezione di mero stile.

Correttamente i Giudici di merito hanno escluso il "giudicato" derivante dall'archiviazione.

Giuliano lamenta l'entità della pena base e degli aumenti per la continuazione.

Va considerato che è stato condannato per l'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e per sei episodi di spaccio di lieve entità.

La pena base del reato associativo è stata fissata in anni due di reclusione, inferiore quindi al medio edittale.

Per questa ragione non vi è necessità di soverchia motivazione rispetto al riferimento al giudizio di equità e congruità già contenuto nelle sentenze di merito.

Secondo costante insegnamento di questa Corte Suprema, le statuizioni in ordine all'entità della pena, al pari di quelle relative al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Quanto alla determinazione della pena, si è inoltre sostenuto che, proprio perché la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, questi ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, terzo comma, cod. pen., anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e, qualora la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, anche adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (tra le più recenti, Cass, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

Analogo ragionamento deve svolgersi per gli aumenti della continuazione.

Con sentenza a Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, questa Corte ha precisato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e dev'essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

La decisione impugnata risponde perfettamente ai criteri indicati.

Tali osservazioni valgono anche per Vatamanu.

La pena è stata calcolata nel minimo edittale, pari ad anni tre di reclusione, per il furto pluriaggravato.

Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in misura prevalente, l'aumento di mesi 3 per l'associazione è stato giustificato dal ruolo di promotore, mentre l'aumento di mesi 2 per ciascun reato fine è stato determinato in modo uniforme ai coimputati.

Pertanto, il ricorso è assolutamente inconsistente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di Chelucci, Giuliano, Marcianò e Vatamanu debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Osservazioni diverse s'impongono invece per Sterlino, che non ha avuto le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, ma solo equivalente.

La Corte territoriale, che ha riconosciuto agli altri imputati la prevalenza perché avevano rinunciato ai motivi sulla responsabilità, non ha spiegato per quale ragione non ha riconosciuto il medesimo trattamento allo Sterlino che aveva "sostanzialmente", come affermato dal GUP, confessato i fatti e non aveva formulato motivi di appello sulla responsabilità.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata, relativamente alla sua posizione affinché altra Sezione della Corte di appello di Napoli verifichi la congruenza del giudizio di bilanciamento e valuti la meritevolezza del beneficio della pena sospesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/07/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 luglio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 14 ottobre 2020 del GUP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni 1, mesi 6 e giorni iLtti 20 di reclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, in anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 600 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] ha invece confermato la pena inflitta dal GUP, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. Tutti gli imputati, a eccezione di Giuliano, hanno risposto del furto pluriaggravato in una scuola; tutti, a eccezione di Sterlino, hanno risposto dell'associazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e di una serie di reati fine di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Chelucci eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della pena sospesa. Giuliano lamenta l'eccesso di pena. Marcianò sostiene, con il primo motivo, il bis in idem rispetto al fascicolo RG 13475/18 archiviato, e con il secondo motivo, la violazione di legge in merito al diniego dei benefici. Sterlino deduce il vizio di motivazione dal momento che le circostanze attenuanti generiche non gli erano state riconosciute in misura prevalente e non gli era stato riconosciuto il beneficio della pena sospesa. Vatamanu contesta il giudizio di bilanciamento e gli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Tutti i ricorsi, eccetto quello presentato da [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati. Chelucci e Marcianò sostengono che, in virtù di una precedente messa alla prova, avrebbero dovuto beneficiare in questo procedimento della pena sospesa. L'assunto è errato poiché nessuno dei due ha dedotto che il procedimento di messa alla prova è stato definito positivamente, mentre la Corte territoriale ha dato per presupposto che non si fosse verificato il requisito dell'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen. In assenza della produzione dell'effetto penale dell'estinzione del reato giudicato in precedenza, ineccepibile è la decisione di negare i benefici di legge. Marcianò pone anche un problema di violazione del bis in idem, poiché, per il medesimo fatto era stato aperto a suo carico il procedimento RG 13475/18 successivamente archiviato. Già il GUP aveva respinto l'eccezione in sede di udienza preliminare, osservando che il presente procedimento scaturiva da altra notizia di reato conseguente all'informativa dei Carabinieri del 4 agosto 2018, depositata il 6, che si inseriva in un contesto più ampio. Il GUP ha conseguentemente applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Cass., Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 - 01). La questione è stata risolta allo stesso modo dalla Corte territoriale. Nel ricorso per cassazione, l'imputato non contesta la ricostruzione della vicenda processuale, ma reitera la medesima eccezione di mero stile. Correttamente i Giudici di merito hanno escluso il "giudicato" derivante dall'archiviazione. Giuliano lamenta l'entità della pena base e degli aumenti per la continuazione. Va considerato che è stato condannato per l'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e per sei episodi di spaccio di lieve entità. La pena base del reato associativo è stata fissata in anni due di reclusione, inferiore quindi al medio edittale. Per questa ragione non vi è necessità di soverchia motivazione rispetto al riferimento al giudizio di equità e congruità già contenuto nelle sentenze di merito. Secondo costante insegnamento di questa Corte Suprema, le statuizioni in ordine all'entità della pena, al pari di quelle relative al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Quanto alla determinazione della pena, si è inoltre sostenuto che, proprio perché la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, questi ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, terzo comma, cod. pen., anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e, qualora la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, anche adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (tra le più recenti, Cass, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Analogo ragionamento deve svolgersi per gli aumenti della continuazione. Con sentenza a Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, questa Corte ha precisato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e dev'essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. La decisione impugnata risponde perfettamente ai criteri indicati. Tali osservazioni valgono anche per Vatamanu. La pena è stata calcolata nel minimo edittale, pari ad anni tre di reclusione, per il furto pluriaggravato. Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in misura prevalente, l'aumento di mesi 3 per l'associazione è stato giustificato dal ruolo di promotore, mentre l'aumento di mesi 2 per ciascun reato fine è stato determinato in modo uniforme ai coimputati. Pertanto, il ricorso è assolutamente inconsistente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di Chelucci, Giuliano, Marcianò e Vatamanu debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Osservazioni diverse s'impongono invece per Sterlino, che non ha avuto le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, ma solo equivalente. La Corte territoriale, che ha riconosciuto agli altri imputati la prevalenza perché avevano rinunciato ai motivi sulla responsabilità, non ha spiegato per quale ragione non ha riconosciuto il medesimo trattamento allo Sterlino che aveva "sostanzialmente", come affermato dal GUP, confessato i fatti e non aveva formulato motivi di appello sulla responsabilità. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, relativamente alla sua posizione affinché altra Sezione della Corte di appello di Napoli verifichi la congruenza del giudizio di bilanciamento e valuti la meritevolezza del beneficio della pena sospesa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 20717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris