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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18051/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17961-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3812/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17961 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso e considerato che: n'Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego emesso da essa ricorrente avverso l'istanza dell'odierno intimato -[OSCURATO:PERSONA]- di definizione degli obblighi tributari sospesi ai sensi dell'art. 1, co. 1011 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.296 applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell'Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 e successive proroghe.

La CTR ha in particolare affermato che detta definizione era applicabile anche ai versamenti sospesi nel 2001.

2. con il motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'artt. 107 e 108 TFUE, 11 paragrafo 1 del regolamento CE 659 del 1999, della decisione della (2015) 5549 final del 14/08/2015 della Commissione UE, degli artt. 2 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (sesta direttiva), dell'ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 e dell'art. 1, comma 665, della 1.23 dicembre 2014, n.190, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR preso atto dell'impossibilità di procedere alla definizione dei versamenti come richiesta dal contribuente essendo questi un imprenditore ed essendo i versamenti relativi oltre che ad Irpef, ad Irap e ad Iva, considerato che:

1. è incontroverso che il contribuente svolgesse attività d'impresa ed avesse chiesto la definizione dei pagamenti sospesi relativi ad Irpef, Irap ed Iva;

2. questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n.26948/2006, ha affermato che il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta la necessaria disapplicazione di ogni regola processuale -perfino di quelle che disciplinano il giudizio di legittimità- che impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie;

3. l'eccezione dell'Agenzia riguardante la non spettanza al contribuente del diritto alla definizione dei pagamenti sospesi deve essere quindi esaminata in questa sede sebbene non risulti che la stessa sia stata sollevata in precedenza; 4 va ricordato che "In materia di agevolazioni fiscali, la sospensione degli obblighi tributari prevista dal combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla

I. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della

I. n. 212 del 2000, è applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell'Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (e successive proroghe), anche con riferimento all'anno 2001, atteso che il D.M. 17 maggio 2005, benché includa solo la sospensione di cui al D.M. 14 novembre 2002 (e non il precedente D.M. 9 agosto 2001), deve essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata che ne estenda l'applicazione ai versamenti sospesi nel 2001, al fine di evitare discriminazioni tra contribuenti interessati alla medesima calamità naturale, non potendo le diversificazioni di regime tributario, specie per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi, risolversi in un'arbitraria discriminazione"(Cass. Sez.5 , ordinanza n.17634 del 05/07/2018);

5. riguardo al fondamento della eccezione formulata dall'Agenzia, deve darsi seguito a quanto più volte statuito da questa Corte (v., tra molte Cass.30927/2019; Cass. 2208/2019; Cass. 17199/2019; Cass. 28966/2018).

"Lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame.

Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990», è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale (in modo specifico sull'esclusione dell'Iva dal campo di applicazione dell'art. 9, comma 17, della

I. n. 289 del 2002, "atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14», v.

Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf.

Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018).

Anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; [...] e rutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 881 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3).

Ha precisato al riguardo la Commissione UE che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea [con] il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della "decisione");

5. accertato, quindi, lo svolgimento da parte del contribuente, odierno intimato, di un'attività economica, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (arti. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.).

In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (5 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (5 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra- compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (5 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465);

6. la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.);

7. conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai citati principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, ed i consolidati principi affermati da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4291 del 2018);

5. i giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17961-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3812/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17961 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso e considerato che: n'Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego emesso da essa ricorrente avverso l'istanza dell'odierno intimato -[OSCURATO:PERSONA]- di definizione degli obblighi tributari sospesi ai sensi dell'art. 1, co. 1011 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.296 applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell'Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 e successive proroghe. La CTR ha in particolare affermato che detta definizione era applicabile anche ai versamenti sospesi nel 2001. 2. con il motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'artt. 107 e 108 TFUE, 11 paragrafo 1 del regolamento CE 659 del 1999, della decisione della (2015) 5549 final del 14/08/2015 della Commissione UE, degli artt. 2 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (sesta direttiva), dell'ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 e dell'art. 1, comma 665, della 1.23 dicembre 2014, n.190, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR preso atto dell'impossibilità di procedere alla definizione dei versamenti come richiesta dal contribuente essendo questi un imprenditore ed essendo i versamenti relativi oltre che ad Irpef, ad Irap e ad Iva, considerato che: 1. è incontroverso che il contribuente svolgesse attività d'impresa ed avesse chiesto la definizione dei pagamenti sospesi relativi ad Irpef, Irap ed Iva; 2. questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n.26948/2006, ha affermato che il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta la necessaria disapplicazione di ogni regola processuale -perfino di quelle che disciplinano il giudizio di legittimità- che impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie; 3. l'eccezione dell'Agenzia riguardante la non spettanza al contribuente del diritto alla definizione dei pagamenti sospesi deve essere quindi esaminata in questa sede sebbene non risulti che la stessa sia stata sollevata in precedenza; 4 va ricordato che "In materia di agevolazioni fiscali, la sospensione degli obblighi tributari prevista dal combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla I. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della I. n. 212 del 2000, è applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell'Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (e successive proroghe), anche con riferimento all'anno 2001, atteso che il D.M. 17 maggio 2005, benché includa solo la sospensione di cui al D.M. 14 novembre 2002 (e non il precedente D.M. 9 agosto 2001), deve essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata che ne estenda l'applicazione ai versamenti sospesi nel 2001, al fine di evitare discriminazioni tra contribuenti interessati alla medesima calamità naturale, non potendo le diversificazioni di regime tributario, specie per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi, risolversi in un'arbitraria discriminazione"(Cass. Sez.5 , ordinanza n.17634 del 05/07/2018); 5. riguardo al fondamento della eccezione formulata dall'Agenzia, deve darsi seguito a quanto più volte statuito da questa Corte (v., tra molte Cass.30927/2019; Cass. 2208/2019; Cass. 17199/2019; Cass. 28966/2018). "Lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990», è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale (in modo specifico sull'esclusione dell'Iva dal campo di applicazione dell'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, "atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14», v. Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018). Anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; [...] e rutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 881 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3). Ha precisato al riguardo la Commissione UE che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea [con] il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della "decisione"); 5. accertato, quindi, lo svolgimento da parte del contribuente, odierno intimato, di un'attività economica, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (arti. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (5 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (5 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra- compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (5 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465); 6. la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.); 7. conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai citati principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, ed i consolidati principi affermati da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4291 del 2018); 5. i giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de
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