CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 34283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. Caltanissetta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Caltanissetta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 79/22 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta del 22 marzo 2022 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] RILEVATO t che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art.27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Kounnya, Rv. 234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata e che del resto i motivi dedotti dai ricorrenti esulano dal novero di quelli proponibili ai sensi dell'art. 348 comma 2 -bis cod. proc. pen.; che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]