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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30418/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29152-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso il suo studio, e rappresentato e difeso in proprio -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, emessa in forma collegiale, il Tribunale di Nuoro ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta alla condanna dello stesso al pagamento della somma di € 10.800 a fronte dell’attività professionale svolta dal ricorrente, in favore del resistente, nell’ambito di un giudizio civile di opposizione all’esecuzione.

Ad avviso del giudice di merito, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base del credito per il quale si procedeva, gli acconti già percepiti dal professionista erano satisfattivi di quanto spettantegli in base alle tariffe in vigore.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore limitatamente ai primi due motivi di ricorso.

Il primo di essi, con il quale il ricorrente lamenta la scorretta determinazione del valore del giudizio nel cui ambito egli aveva svolto la propria opera professionale, poiché – ad avviso del professionista– detto valore non avrebbe dovuto essere determinato sulla scorta del credito indicato nell’atto di pignoramento, bensì nella diversa, e superiore, somma risultante dalla serie di interventi e pignoramenti successivi, è inammissibile, poiché non supera la decisiva statuizione del giudice di merito, secondo cui l’Allena non aveva fornito alcuna prova a sostegno della propria deduzione (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata).

Il ricorrente contesta genericamente la valutazione del Tribunale, senza tuttavia indicare la specifica prova dalla quale sarebbe risultato, in ipotesi, il superiore valore della procedura esecutiva.

L’unico elemento indicato nel ricorso, rappresentato da una lettera inviata all’Allena dall’avvocato della controparte, non è rilevante, poiché esso è stato considerato dal Tribunale, e ritenuto insufficiente, anche in considerazione del fatto che in detto scritto era indicato un compenso per la procedura esecutiva limitato ad € 1.949,38: somma, questa, largamente inferiore a quella pretesa dall’Allena con l’atto introduttivo del giudizio di merito.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista per l’assistenza contro due parti (la moglie ed il figlio del Lampis) e dell’onorario per la fase di decisione del giudizio di opposizione all’esecuzione, è del pari inammissibile.

Quanto al primo profilo, deve osservarsi che il Tribunale ha escluso la maggiorazione in assenza di allegazione, da parte del professionista, di ragioni giustificative, ed in considerazione del fatto che la sua attività era stata limitata ad un ricorso in opposizione al pignoramento e ad una memoria difensiva (cfr. pag. 7 dell’ordinanza).

Anche in questo caso, la censura proposta dal professionista non si confronta con la specifica motivazione fornita dal giudice di merito, né tiene conto del fatto che la maggiorazione prevista dalla norma in esame non è obbligatoria, ma facoltativa, onde il giudice di merito è libero di non riconoscerla quando, come nel caso di specie, non ne ravvisi i presupposti, all’esito di una valutazione in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità.

Quanto invece al secondo profilo, il motivo non si confronta con la statuizione del Tribunale, secondo cui il compenso per la fase di decisione non era dovuto, essendo stato il rapporto professionale tra l’Allena ed il Lampis interrotto prima della decisione dell’opposizione al pignoramento: circostanza, questa, non contestata dal ricorrente.

Con riferimento invece al terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del compenso per la fase di reclamo, il collegio non condivide la proposta di inammissibilità formulate dal relatore.

Il Tribunale ha infatti escluso la spettanza del compenso per la fase di cui anzidetto sulla base dell’erroneo presupposto che l’Allena non l’avesse richiesto.

Al contrario, come precisato anche nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la richiesta economica fatta valere dal professionista includeva anche il compenso per il reclamo, onde, sul punto, la decisione impugnata merita di essere cassata.

Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere al riesame della fattispecie, considerando anche l’assistenza prestata dall’Allena nella fase di reclamo, ai fini della determinazione del compenso spettante a fronte dell’attività effettivamente svolta dal professionista.

In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, mentre va accolto il terzo.

La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Nuoro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo.

Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Nuoro, in dif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29152-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso il suo studio, e rappresentato e difeso in proprio -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, emessa in forma collegiale, il Tribunale di Nuoro ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta alla condanna dello stesso al pagamento della somma di € 10.800 a fronte dell’attività professionale svolta dal ricorrente, in favore del resistente, nell’ambito di un giudizio civile di opposizione all’esecuzione. Ad avviso del giudice di merito, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base del credito per il quale si procedeva, gli acconti già percepiti dal professionista erano satisfattivi di quanto spettantegli in base alle tariffe in vigore. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore limitatamente ai primi due motivi di ricorso. Il primo di essi, con il quale il ricorrente lamenta la scorretta determinazione del valore del giudizio nel cui ambito egli aveva svolto la propria opera professionale, poiché – ad avviso del professionista– detto valore non avrebbe dovuto essere determinato sulla scorta del credito indicato nell’atto di pignoramento, bensì nella diversa, e superiore, somma risultante dalla serie di interventi e pignoramenti successivi, è inammissibile, poiché non supera la decisiva statuizione del giudice di merito, secondo cui l’Allena non aveva fornito alcuna prova a sostegno della propria deduzione (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata). Il ricorrente contesta genericamente la valutazione del Tribunale, senza tuttavia indicare la specifica prova dalla quale sarebbe risultato, in ipotesi, il superiore valore della procedura esecutiva. L’unico elemento indicato nel ricorso, rappresentato da una lettera inviata all’Allena dall’avvocato della controparte, non è rilevante, poiché esso è stato considerato dal Tribunale, e ritenuto insufficiente, anche in considerazione del fatto che in detto scritto era indicato un compenso per la procedura esecutiva limitato ad € 1.949,38: somma, questa, largamente inferiore a quella pretesa dall’Allena con l’atto introduttivo del giudizio di merito. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista per l’assistenza contro due parti (la moglie ed il figlio del Lampis) e dell’onorario per la fase di decisione del giudizio di opposizione all’esecuzione, è del pari inammissibile. Quanto al primo profilo, deve osservarsi che il Tribunale ha escluso la maggiorazione in assenza di allegazione, da parte del professionista, di ragioni giustificative, ed in considerazione del fatto che la sua attività era stata limitata ad un ricorso in opposizione al pignoramento e ad una memoria difensiva (cfr. pag. 7 dell’ordinanza). Anche in questo caso, la censura proposta dal professionista non si confronta con la specifica motivazione fornita dal giudice di merito, né tiene conto del fatto che la maggiorazione prevista dalla norma in esame non è obbligatoria, ma facoltativa, onde il giudice di merito è libero di non riconoscerla quando, come nel caso di specie, non ne ravvisi i presupposti, all’esito di una valutazione in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità. Quanto invece al secondo profilo, il motivo non si confronta con la statuizione del Tribunale, secondo cui il compenso per la fase di decisione non era dovuto, essendo stato il rapporto professionale tra l’Allena ed il Lampis interrotto prima della decisione dell’opposizione al pignoramento: circostanza, questa, non contestata dal ricorrente. Con riferimento invece al terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del compenso per la fase di reclamo, il collegio non condivide la proposta di inammissibilità formulate dal relatore. Il Tribunale ha infatti escluso la spettanza del compenso per la fase di cui anzidetto sulla base dell’erroneo presupposto che l’Allena non l’avesse richiesto. Al contrario, come precisato anche nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la richiesta economica fatta valere dal professionista includeva anche il compenso per il reclamo, onde, sul punto, la decisione impugnata merita di essere cassata. Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere al riesame della fattispecie, considerando anche l’assistenza prestata dall’Allena nella fase di reclamo, ai fini della determinazione del compenso spettante a fronte dell’attività effettivamente svolta dal professionista. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, mentre va accolto il terzo. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Nuoro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Nuoro, in dif
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