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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 10647/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19700-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] LAGHI (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79/H, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto CTD altro R.G.N.19700/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1603/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2018 R.G.N. 403/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. c on sentenza del 12 dicembre 2018 la Corte d' a ppello di Milano riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per quanto ancora in discussione, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a termine della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di operatore sociosanitario , volta a l risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine.

2. La Corte territoriale , ferma l’illegittimità dei contratti, riteneva decisiva, per escludere ogni posta risarcitoria, la intervenuta stabilizzazione della Valvano, che era stata assunta a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2017 e con decorrenza 1° dicembre 2017.

3. [OSCURATO:PERSONA] , dunque, in quanto stabilizzata, non poteva rivendicare, ad avviso della Corte ambrosiana, il ristoro di alcun danno che non fosse stato già risarcito con l'intervenuta stabilizzazione, essendo totalmente carente la allegazione e la prova di danni ulteriori e diversi. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motiviassistiti da memoria, cui ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]:

1. c on il primo motivo la ricorrente ha denunciato ‒ ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod. proc. civ. ‒ violazione de ll’ art . 116 cod. proc. civ., assumendo l’erronea valutazione della nota prot. 0063613 del 29.11.2017 con cui l’[OSCURATO:PERSONA] comunicava che «era stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore sociosanitario, cat.

B liv.

Bs, e si è contestualmente disposto di assumere a tempo indeterminato»; si trattava, invero, non di stabilizzazione ma di assunzione con concorso ordinario, sicchè l’intero percorso valutativo era viziato;

2. con il secondo mezzo si impugna la sentenza ‒ ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ‒ per « error in iudicando sull’identificazione della questione di diritto risolutiva ai fini della decisione di merito», atteso che dalla lettura della documentazione allegata dalla controparte in sede di gravame si ricava va che la disciplina di riferimento era integrata dall’art. 97 Cost. e dal d.lgs. n. 165/2001,in materia di accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, talché la ritenuta stabilizzazione non aveva la possibilità di configurarsi nella presente fattispecie;

3. con il terzo mezzo, formulato ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si deduce l’omessa valutazione degli elementi probatori e l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti; dal chiaro tenore testuale della lettera di assunzione, si evinceva che la lavoratrice , avevapartecipato a un’ordinaria procedura concorsuale e non era stata assunta a seguito di procedura di stabilizzazione; il giudice d’appello aveva posto a fondamento della decisione la lettera di assunzione, ma aveva omesso di sottoporre ad analisi e vaglio critico quel documento avente carattere di decisività;4. il ricorso, senz’altro ammissibile perché proposto nel rispetto del termine lungo di sei mesi decorrenti dal dì di pubblicazione della sentenza impugnata, è fondato;

5. i motivi , che ruotano tutti sull’irrilevanza della supposta “stabilizzazione”, possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione.

Con sentenza n. 14815 del 2021, questa Corte ha già affermato il seguente principio di diritto «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine».

La sentenza impugnata, che ha completamente omesso di svolgere tale imprescindibile accertamento in merito alle modalità del reclutamento ed alla natura della successiva assunzione a tempo indeterminato,non è conforme al princip io enunciato .

6. La Corte territoriale ha riconosciuto, infatti,effetto sanante dell'illecito alla mera assunzione del la Valvano , avvenuta ‒ per come incontestato fra le parti ‒ all'esito della procedura concorsuale, per titoli ed esami.

Il ricorrente ha esposto, invero, che l’assunzione risultava a seguito di un regolare concorso e il fatto in questione trova peraltro riscontro nelle stesse difese dell’[OSCURATO:PERSONA] («la Corte d’appello ha ritenuto rilevante la circostanza dell’avvenuta assunzione della Valvano con un contratto a tempo indeterminato (stabilizzazione) a seguito di “regolare concorso”,così a pag. 7 controricorso), sicché, previa cassazione della decisione impugnata, la causa deve essere (conclusivamente) rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché , previo ogni opportuno accertamento nelmerito, provveda all ’ applicazione del principio di dirittosopra esposto.

7. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alle spese dellapresente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ‒ anche per le spese ‒ alla Corte d ’a ppello di Milano , in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19700-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] LAGHI (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 79/H, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto CTD altro R.G.N.19700/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1603/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2018 R.G.N. 403/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. c on sentenza del 12 dicembre 2018 la Corte d' a ppello di Milano riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per quanto ancora in discussione, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a termine della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di operatore sociosanitario , volta a l risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine. 2. La Corte territoriale , ferma l’illegittimità dei contratti, riteneva decisiva, per escludere ogni posta risarcitoria, la intervenuta stabilizzazione della Valvano, che era stata assunta a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2017 e con decorrenza 1° dicembre 2017. 3. [OSCURATO:PERSONA] , dunque, in quanto stabilizzata, non poteva rivendicare, ad avviso della Corte ambrosiana, il ristoro di alcun danno che non fosse stato già risarcito con l'intervenuta stabilizzazione, essendo totalmente carente la allegazione e la prova di danni ulteriori e diversi. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motiviassistiti da memoria, cui ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]: 1. c on il primo motivo la ricorrente ha denunciato ‒ ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod. proc. civ. ‒ violazione de ll’ art . 116 cod. proc. civ., assumendo l’erronea valutazione della nota prot. 0063613 del 29.11.2017 con cui l’[OSCURATO:PERSONA] comunicava che «era stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore sociosanitario, cat. B liv. Bs, e si è contestualmente disposto di assumere a tempo indeterminato»; si trattava, invero, non di stabilizzazione ma di assunzione con concorso ordinario, sicchè l’intero percorso valutativo era viziato; 2. con il secondo mezzo si impugna la sentenza ‒ ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ‒ per « error in iudicando sull’identificazione della questione di diritto risolutiva ai fini della decisione di merito», atteso che dalla lettura della documentazione allegata dalla controparte in sede di gravame si ricava va che la disciplina di riferimento era integrata dall’art. 97 Cost. e dal d.lgs. n. 165/2001,in materia di accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, talché la ritenuta stabilizzazione non aveva la possibilità di configurarsi nella presente fattispecie; 3. con il terzo mezzo, formulato ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si deduce l’omessa valutazione degli elementi probatori e l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti; dal chiaro tenore testuale della lettera di assunzione, si evinceva che la lavoratrice , avevapartecipato a un’ordinaria procedura concorsuale e non era stata assunta a seguito di procedura di stabilizzazione; il giudice d’appello aveva posto a fondamento della decisione la lettera di assunzione, ma aveva omesso di sottoporre ad analisi e vaglio critico quel documento avente carattere di decisività;4. il ricorso, senz’altro ammissibile perché proposto nel rispetto del termine lungo di sei mesi decorrenti dal dì di pubblicazione della sentenza impugnata, è fondato; 5. i motivi , che ruotano tutti sull’irrilevanza della supposta “stabilizzazione”, possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione. Con sentenza n. 14815 del 2021, questa Corte ha già affermato il seguente principio di diritto «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine». La sentenza impugnata, che ha completamente omesso di svolgere tale imprescindibile accertamento in merito alle modalità del reclutamento ed alla natura della successiva assunzione a tempo indeterminato,non è conforme al princip io enunciato . 6. La Corte territoriale ha riconosciuto, infatti,effetto sanante dell'illecito alla mera assunzione del la Valvano , avvenuta ‒ per come incontestato fra le parti ‒ all'esito della procedura concorsuale, per titoli ed esami. Il ricorrente ha esposto, invero, che l’assunzione risultava a seguito di un regolare concorso e il fatto in questione trova peraltro riscontro nelle stesse difese dell’[OSCURATO:PERSONA] («la Corte d’appello ha ritenuto rilevante la circostanza dell’avvenuta assunzione della Valvano con un contratto a tempo indeterminato (stabilizzazione) a seguito di “regolare concorso”,così a pag. 7 controricorso), sicché, previa cassazione della decisione impugnata, la causa deve essere (conclusivamente) rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché , previo ogni opportuno accertamento nelmerito, provveda all ’ applicazione del principio di dirittosopra esposto. 7. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alle spese dellapresente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ‒ anche per le spese ‒ alla Corte d ’a ppello di Milano , in diversa
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