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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34159/2025

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di fatto preclusa,non specificamente devoluta in appello. non poteva essere escluso una volta che era stato escluso l’errore sulla norma extra-penale (cfr. par. 3 della motivazione).

In altre sentenze, la Corte, invece, ha avuto modo di approfondire il tema del dolo, in conseguenza del ridimensionamento, se non addirittura dell’esaurimento, del dibattito sul falso inutile.E ha mutuato per il reato dell’art. 95 d.P.R. 115 del 2002 la stessa conclusione assunta per il dolo nei reati di falso.

In particolare, nella sentenza Sez. 4, n. 21577 del 21/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267307 – 01, ha censurato la decisione di condanna che aveva ravvisato il dolo, nonostante il reddito dichiarato non fosse ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che all’imputato stesso fosse stato rilasciato un certificato ISEE errato; nella sentenza Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 – 01, ha annullato la decisione di condanna perché non era possibile desumere il dolo dalla sola dichiarazione falsa, a dispetto della sussistenza del requisito di ammissione sulla base del reddito effettivo; nella sentenza Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 – 01, richiamata la giurisprudenza sul falso (in particolare, Sez. 3, n.30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264328-01 relativa alla documentazione prodotta per il permesso a costruire, e Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264-01 relativa a un falso in atto pubblico) e richiamata la giurisprudenza sull’errore (in particolare, Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), ha ribadito il principio generale secondo cui il dolo generico, inteso come mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, dev’essere rigorosamente provato, non potendo considerarsi sufficiente il riferimento alla condotta in sé,e anzi, essendo ammesso anche il dolo eventuale: occorre dunque sempre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa, ciò che richiede la verifica, a esempio, del fine della condotta e della sua compatibilità con le conseguenze collaterali secondo i criteri della sentenza a Sezioni Unite Espenhahn (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105-01); in senso analogo, vanno le sentenze Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949, che ha annullato la sentenza di condanna perché la Corte di Appello si era limitata a constatare l'esistenza oggettiva della falsità, attribuendo rilievo al mancato superamento della soglia di legge ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio; Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862-01, che ha confermato la sentenza di condanna perché ha ritenuto sufficientemente motivato il dolo, siccome il reddito effettivamente percepito era superiore alla soglia di legge; Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01, che ha annullato la sentenza di condanna per il mancato approfondimento relativo alla deduzione dell'imputato di essersi affidato al difensore, cui aveva consegnato tutta la documentazione relativa al reddito, ivi compresa quella relativa ai dati omessi ai fini della redazione dell'istanza di ammissione; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716 – 01, che ha confermato la sentenza condanna perché ha ritenuto congruamente motivato il dolo con riferimento alla consapevolezza da parte dell’imputato delle omissioni e falsità dichiarative come confermato dalla moglie.

3. Le Sezioni Unite sono ritornate incidentalmente sul dolo del reato dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002,in altre due occasioni.

Con la sentenza n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871 – 01, hanno richiamato la giurisprudenza sul dolo (cfr. par. 7), allorché hanno chiarito che la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.

Con la sentenza n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435-01, nell’affrontare il diverso tema dell’offensività del reato dell’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26ai fini dell’esclusione del reato relativo all’indebita percezione del reddito di cittadinanza, hanno osservato, per quanto qui di interesse, che, sul piano strutturale, il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 richiede il dolo generico, l’ottenimento del beneficio essendo stato costruito come aggravante, a differenza di quello di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, che richiede il dolo specifico dell’ottenimento indebito de l reddito di cittadinanza , non mancando di richiamare l’orientamento formatosi nelle sentenze delle Sezioni semplici Arlotta, Avagliano, Bonofiglio e Bevilacqua, secondo cuiil dolo generico deve essere sempre e comunque provato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha menzionato, ma non ha correttamente applicato, la massima della sentenza Avagliano, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisca l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949-01).

In realtà, tale precedente, era stato citato già dalla sentenza rescindente, unitamente ad altri due precedenti della stessa Sezione, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01 e n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192-01, per ribadire l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che, come visto, si è consolidato, secondo cui il giudice di merito deve sempre procedere alla rigorosa verifica dell’elemento soggettivo del dolo che non può essere ritenuto in re ipsa ovvero risolversi nella constatazione dell’esistenza oggettiva della falsità.

La Corte di appello, invece, ha giustificato il dolo sulla base del solo errore del ricorrente nell’indicazione delle proprietà e nella dichiarazione dello stato di disoccupazione del figlio, ciò che «rimanda[va] alla consapevolezza dell’omissione confermando la volontà dell’imputato di rappresentare una realtà diversa da quella effettiva».

Sul punto, non può non ulteriormente considerarsi che l’accertamento del dolo dev’essere ancor più rigoroso allorquando il reddito effettivamente percepito consenta comunque il godimento del beneficio.

Trattandosi di un fatto psichico, il dolo va accertato facendo ricorso soprattutto alle massime di esperienza, che fungono da collante tra l’elemento psicologico del soggetto e l’id quod plerumque accidit, assumendo rilievo, in tale ottica, il principio di offensività.

Il dolo, in generale nei delitti di falso e in particolare nel delitto dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, deve possedere in sé la previsione e la volontà della messa concretamente in pericolo del bene giuridico protetto, e cioè della genuinità e veridicità della dichiarazione ex art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002.

L’agente, in altri termini, deve volere e rappresentarsi la frode dei consociati e la fede pubblica, mettendo concretamente in pericolo la veridicità del documento che contiene l’istanza di ammissione al beneficio.

Tale tipo di accertamento, sebbene specificamente richiesto dal Giudice rescindente, manca nella sentenza impugnata che, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di fatto preclusa,non specificamente devoluta in appello. non poteva essere escluso una volta che era stato escluso l’errore sulla norma extra-penale (cfr. par. 3 della motivazione). In altre sentenze, la Corte, invece, ha avuto modo di approfondire il tema del dolo, in conseguenza del ridimensionamento, se non addirittura dell’esaurimento, del dibattito sul falso inutile.E ha mutuato per il reato dell’art. 95 d.P.R. 115 del 2002 la stessa conclusione assunta per il dolo nei reati di falso. In particolare, nella sentenza Sez. 4, n. 21577 del 21/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267307 – 01, ha censurato la decisione di condanna che aveva ravvisato il dolo, nonostante il reddito dichiarato non fosse ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che all’imputato stesso fosse stato rilasciato un certificato ISEE errato; nella sentenza Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 – 01, ha annullato la decisione di condanna perché non era possibile desumere il dolo dalla sola dichiarazione falsa, a dispetto della sussistenza del requisito di ammissione sulla base del reddito effettivo; nella sentenza Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 – 01, richiamata la giurisprudenza sul falso (in particolare, Sez. 3, n.30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264328-01 relativa alla documentazione prodotta per il permesso a costruire, e Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264-01 relativa a un falso in atto pubblico) e richiamata la giurisprudenza sull’errore (in particolare, Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), ha ribadito il principio generale secondo cui il dolo generico, inteso come mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, dev’essere rigorosamente provato, non potendo considerarsi sufficiente il riferimento alla condotta in sé,e anzi, essendo ammesso anche il dolo eventuale: occorre dunque sempre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa, ciò che richiede la verifica, a esempio, del fine della condotta e della sua compatibilità con le conseguenze collaterali secondo i criteri della sentenza a Sezioni Unite Espenhahn (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105-01); in senso analogo, vanno le sentenze Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949, che ha annullato la sentenza di condanna perché la Corte di Appello si era limitata a constatare l'esistenza oggettiva della falsità, attribuendo rilievo al mancato superamento della soglia di legge ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio; Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862-01, che ha confermato la sentenza di condanna perché ha ritenuto sufficientemente motivato il dolo, siccome il reddito effettivamente percepito era superiore alla soglia di legge; Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01, che ha annullato la sentenza di condanna per il mancato approfondimento relativo alla deduzione dell'imputato di essersi affidato al difensore, cui aveva consegnato tutta la documentazione relativa al reddito, ivi compresa quella relativa ai dati omessi ai fini della redazione dell'istanza di ammissione; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716 – 01, che ha confermato la sentenza condanna perché ha ritenuto congruamente motivato il dolo con riferimento alla consapevolezza da parte dell’imputato delle omissioni e falsità dichiarative come confermato dalla moglie. 3. Le Sezioni Unite sono ritornate incidentalmente sul dolo del reato dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002,in altre due occasioni. Con la sentenza n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871 – 01, hanno richiamato la giurisprudenza sul dolo (cfr. par. 7), allorché hanno chiarito che la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002. Con la sentenza n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435-01, nell’affrontare il diverso tema dell’offensività del reato dell’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26ai fini dell’esclusione del reato relativo all’indebita percezione del reddito di cittadinanza, hanno osservato, per quanto qui di interesse, che, sul piano strutturale, il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 richiede il dolo generico, l’ottenimento del beneficio essendo stato costruito come aggravante, a differenza di quello di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, che richiede il dolo specifico dell’ottenimento indebito de l reddito di cittadinanza , non mancando di richiamare l’orientamento formatosi nelle sentenze delle Sezioni semplici Arlotta, Avagliano, Bonofiglio e Bevilacqua, secondo cuiil dolo generico deve essere sempre e comunque provato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha menzionato, ma non ha correttamente applicato, la massima della sentenza Avagliano, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisca l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949-01). In realtà, tale precedente, era stato citato già dalla sentenza rescindente, unitamente ad altri due precedenti della stessa Sezione, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129-01 e n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192-01, per ribadire l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che, come visto, si è consolidato, secondo cui il giudice di merito deve sempre procedere alla rigorosa verifica dell’elemento soggettivo del dolo che non può essere ritenuto in re ipsa ovvero risolversi nella constatazione dell’esistenza oggettiva della falsità. La Corte di appello, invece, ha giustificato il dolo sulla base del solo errore del ricorrente nell’indicazione delle proprietà e nella dichiarazione dello stato di disoccupazione del figlio, ciò che «rimanda[va] alla consapevolezza dell’omissione confermando la volontà dell’imputato di rappresentare una realtà diversa da quella effettiva». Sul punto, non può non ulteriormente considerarsi che l’accertamento del dolo dev’essere ancor più rigoroso allorquando il reddito effettivamente percepito consenta comunque il godimento del beneficio. Trattandosi di un fatto psichico, il dolo va accertato facendo ricorso soprattutto alle massime di esperienza, che fungono da collante tra l’elemento psicologico del soggetto e l’id quod plerumque accidit, assumendo rilievo, in tale ottica, il principio di offensività. Il dolo, in generale nei delitti di falso e in particolare nel delitto dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, deve possedere in sé la previsione e la volontà della messa concretamente in pericolo del bene giuridico protetto, e cioè della genuinità e veridicità della dichiarazione ex art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. L’agente, in altri termini, deve volere e rappresentarsi la frode dei consociati e la fede pubblica, mettendo concretamente in pericolo la veridicità del documento che contiene l’istanza di ammissione al beneficio. Tale tipo di accertamento, sebbene specificamente richiesto dal Giudice rescindente, manca nella sentenza impugnata che, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello
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