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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15371/2026

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[OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari di Marsala.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala,decidendo sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti peril reato previsto dall'art. 640 cod. pen., disponeva l'imputazione coatta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Contro tale provvedimento ricorreva per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Marsala a mezzo del suo sostituto che deducevache il provvedimento impugnato sarebbe “abnorme” in quanto non sarebbeconsentito al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari imporre l'imputazione coatta neiconfronti di persone non iscritte nel registro delle notizie di reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1.

In via preliminare il Collegio intende delimitare l’area di operativitàdell’’“abnormità”.Si tratta di un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità hariconosciuto e definito per colpire provvedimenti endoprocedimentali per i qualinon è previsto alcuno strumento di impugnazione, che, tuttavia, si presentanoradicalmente viziati.La giurisprudenza ha chiarito che si considera abnorme (a) sia ilprovvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambitodell'ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto,manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti edelle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite».Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimentogiurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa puòriguardare tanto il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si pongafuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”,quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo ela impossibilità di proseguirlo (così: Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini,Rv. 283552, §

4.2. che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente,Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 21.5094; Sez.

U, n. 33 del22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv.227355; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione; Sez.

U, n.34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219587, Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997,Quarantelli, Rv. 208221).Nel dettaglio, si è affermato che l'abnormità è riconoscibile sia nel caso incui si registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di làdel perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento», sia nel caso di attoche, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmenteeccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell'area che ne individua la funzionee la ragion d'essere».Con specifico riguardo alle regressioni illegittime (area privilegiata dimanifestazione dell’abnormità), si è chiarito che l’abnormità non sussiste quandol’illegittimità dell’atto, che genera la regressione, sia correggibile attraverso ilsuccessivo esercizio di attività propulsive consentite e legittime.In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità hachiarito:(a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile delprocedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedimentogiudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi unn. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01);(b) che l'abnormità “strutturale” si rinviene nei casi di esercizio da partedel giudice «di un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere inastratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo dimodello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, main una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge,cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogniragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez.

U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, § 10).1.2.

In linea con tali coordinate ermeneutiche la Cassazione ha affermatoche costituisce un atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti dipersona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reatidiversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

LaCassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cuiall'art. 335 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv.257786 – 01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 –01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Ignoti, Rv. 277429 - 01).1.3.

Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, esercitando unpotere allo stesso con conferito, non si limitava ad ordinare l’iscrizione dei nuoviindagati, con decisione che sarebbe stata legittima, ma ordinava anchel’imputazione coatta nei loro confronti, con decisione che si è risolta nell’eserciziodi poteri non conferiti.

Invero, in questo caso, il [OSCURATO:PERSONA] si è sostituito alpubblico ministero nella valutazione della idoneità e sufficienza degli elementi diprova raccolti nei confronti dei nuovi indagati, di fatto non sottoposti ad alcunaspecifica ed individualizzata indagine, ad avviare la fase processuale nei loroconfronti.Deve pertanto essere rilevata l’abnormità del provvedimento impugnato nellaparte in cui ha ordinato l’imputazione coatta dei nuovi iscritti.Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con trasmissionedegli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Marsala, Ufficio dei Giudici per leindagini preliminari.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alTribunale di Marsala, ufficio G.I.P.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari di Marsala.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala,decidendo sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti peril reato previsto dall'art. 640 cod. pen., disponeva l'imputazione coatta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Contro tale provvedimento ricorreva per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Marsala a mezzo del suo sostituto che deducevache il provvedimento impugnato sarebbe “abnorme” in quanto non sarebbeconsentito al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari imporre l'imputazione coatta neiconfronti di persone non iscritte nel registro delle notizie di reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. In via preliminare il Collegio intende delimitare l’area di operativitàdell’’“abnormità”.Si tratta di un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità hariconosciuto e definito per colpire provvedimenti endoprocedimentali per i qualinon è previsto alcuno strumento di impugnazione, che, tuttavia, si presentanoradicalmente viziati.La giurisprudenza ha chiarito che si considera abnorme (a) sia ilprovvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambitodell'ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto,manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti edelle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite».Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimentogiurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa puòriguardare tanto il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si pongafuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”,quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo ela impossibilità di proseguirlo (così: Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini,Rv. 283552, § 4.2. che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente,Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 21.5094; Sez. U, n. 33 del22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv.227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione; Sez. U, n.34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997,Quarantelli, Rv. 208221).Nel dettaglio, si è affermato che l'abnormità è riconoscibile sia nel caso incui si registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di làdel perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento», sia nel caso di attoche, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmenteeccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell'area che ne individua la funzionee la ragion d'essere».Con specifico riguardo alle regressioni illegittime (area privilegiata dimanifestazione dell’abnormità), si è chiarito che l’abnormità non sussiste quandol’illegittimità dell’atto, che genera la regressione, sia correggibile attraverso ilsuccessivo esercizio di attività propulsive consentite e legittime.In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità hachiarito:(a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile delprocedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedimentogiudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi unn. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01);(b) che l'abnormità “strutturale” si rinviene nei casi di esercizio da partedel giudice «di un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere inastratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo dimodello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, main una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge,cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogniragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez. U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, § 10).1.2. In linea con tali coordinate ermeneutiche la Cassazione ha affermatoche costituisce un atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti dipersona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reatidiversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. LaCassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cuiall'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv.257786 – 01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 –01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Ignoti, Rv. 277429 - 01).1.3. Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, esercitando unpotere allo stesso con conferito, non si limitava ad ordinare l’iscrizione dei nuoviindagati, con decisione che sarebbe stata legittima, ma ordinava anchel’imputazione coatta nei loro confronti, con decisione che si è risolta nell’eserciziodi poteri non conferiti. Invero, in questo caso, il [OSCURATO:PERSONA] si è sostituito alpubblico ministero nella valutazione della idoneità e sufficienza degli elementi diprova raccolti nei confronti dei nuovi indagati, di fatto non sottoposti ad alcunaspecifica ed individualizzata indagine, ad avviare la fase processuale nei loroconfronti.Deve pertanto essere rilevata l’abnormità del provvedimento impugnato nellaparte in cui ha ordinato l’imputazione coatta dei nuovi iscritti.Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con trasmissionedegli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Marsala, Ufficio dei Giudici per leindagini preliminari. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alTribunale di Marsala, ufficio G.I.P.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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