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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 09763/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAW:02:12-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26 luglio 2021 ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 esclusivamente in relazione al ruolo di promotore ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo 28 e confermando nel resto l'ordinanza impegnata, anche relazione alla misura applicata all'indagato in relazione ai reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la violazione del diritto di difesa per la indeterminatezza dei capi di incolpazione, i quali, per come formulati, non consentirebbero di poter espletare appieno le facoltà difensive.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avrebbe rigettato con pochissime parole non conferenti al caso concreto la eccezione proposta dalla difesa, con la quale si lamentava la mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia da parte del Pubblico Ministero e la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza applicativa della misura.

Osserva, a tale proposito, che il GIP avrebbe sostanzialmente riprodotto le considerazioni svolte dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione della misura, senza motivare autonomamente in relazione alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed osserva come la trasmissione a mezzo PEC, da parte del P.M., della trascrizione integrale dell'interrogatorio di garanzia sarebbe avvenuta con modalità non consentite, perché tale atto avrebbe dovuto essere inserito ufficialmente nel fascicolo processuale.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. senza peraltro tenere conto delle doglianze difensive, con le quali era stato fatto rilevare che il suo interesse alla definizione di controversie private era determinato esclusivamente da meri rapporti sociali o amicali, senza peraltro alcun effettivo contributo e che anche gli altri elementi valorizzati dal giudice del riesame sarebbero stati impropriamente valutati, mancando la dimostrazione di una effettiva partecipazione alla consorteria mafiosa.

5. Analoghe censure, relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, vengono formulate nel quarto motivo di ricorso con riferimento alla valutazione effettuata dai giudici del riesame di singoli frammenti probatori dai quali verrebbe illegittimamente ricavata la sua appartenenza ad un'organizzazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti.

6. Con il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e la mera apparenza della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe analizzato la sua specifica posizione, osservando come risulterebbe esclusivamente l'esistenza di contatti con tale [OSCURATO:PERSONA], ignorando la circostanza che tali rapporti scaturivano da motivazioni lecite, quali lavoro e parentela e che non risulterebbero contatti diretti con altri presunti associati o con corrieri ed acquirenti dello stupefacente, così come mancherebbero altri elementi indicativi della sua partecipazione al sodalizio criminale.

Il tribunale, inoltre, ancora una volta avrebbe omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa.

7. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni concernenti l'adozione della misura custodiale con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio e di fuga.

Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre ricordare, con riferimento al primo motivo di ricorso, come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato (Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505) che, in tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio.

Nella stessa occasione si è anche posta in evidenza la diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommaria del fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale (v. anche Sez. 3, n. 15671 del 5/3/2014, P.M. in proc.

Diarassouba, Rv. 259432; Sez. 6, n. 50953 del 19/9/2014, Patera, Rv. 261372).

Nel caso di specie, come osservato dai giudici del riesame nel provvedimento impugnato, il GIP ha indicato i numerosi elementi raccolti nel corso delle indagini, chiarendo anche come dagli stessi emergessero gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ipotizzati.

Va inoltre rilevato che nel provvedimento impugnato sono testualmente riprodotti dettagliati capi di incolpazione, evidentemente estrapolati dall'ordinanza applicativa della misura, dalla mera lettura dei quali emerge con chiarezza il tenore degli addebiti formulati nei confronti del ricorrente, rispetto al quale viene indicato, come per tutti gli altri indagati, il ruolo specifico svolto in entrambi i sodalizi criminali.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso deve osservarsi, riguardo alla censura concernente la mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia da parte del Pubblico Ministero che, come si è già avuto modo di osservare, "la disposizione del quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., non è finalizzata a garantire il diritto di difesa dell'indagato, ciò in quanto la conoscenza degli atti gli è già assicurata dalla previsione dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che l'ordinanza cautelare, la richiesta e gli atti a sostegno sono depositati in cancelleria ed il difensore ha il diritto di visionarli ed estrarne copia (cfr.

Corte Cost. sent. n. 192 del 1997).

La funzione della norma in questione è quella di garantire che il contraddittorio davanti al giudice del riesame si svolga portando tempestivamente a conoscenza di quest'ultimo tutti gli atti su cui il giudice della cautela svolge le sue valutazioni e gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, tra cui è ricom preso l'interrogatorio di garanzia.

La finalità di corretto contraddittorio avanti al giudice della cautela è garantita dalla produzione del verbale in forma riassuntiva anche se privo delle modalità tecniche di documentazione previste dall'art. 141-bis cod. proc. pen." (così, in motivazione, Sez. 3, n. 4773 del 28/10/2020 (dep. 2021), Tommasi, Rv. 281584).

Ciò posto, occorre rilevare come nell'ordinanza impugnata venga dato atto della circostanza che l'interrogatorio di garanzia era stato tempestivamente prodotto dal Pubblico Ministero nella verbalizzazione in forma riassuntiva unitamente agli agb depositati a seguito della richiesta di riesame e che, in data successiva, lo stesso P.M. aveva fatto pervenire al Tribunale, a mezzo PEC, prima dell'udienza, la trascrizione integrale dell'interrogatorio medesimo. [onere di trasmissione risultava pertanto correttamente adempiuto con la trasmissione del verbale in forma riassuntiva, mentre la trasmissione della trascrizione integrale rappresenta soltanto una produzione ulteriore non necessaria, rispetto alla quale le doglianze del ricorrente risultano del tutto inconferenti.

4. Per quanto attiene, poi, alla censura circa la mancata autonoma valutazione del GIP nell'ordinanza applicativa della misura, occorre ricordare che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv. 269648), ammettendosi peraltro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ricorrere alla tecnica del richiamo per relationem, non essendo tale tecnica incompatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso G.I.P. (così, Sez. 3 del 14/4/2016 n. 35296, Elezi, Rv. 268113.

V. anche Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. in proc.

Vizzì, Rv. 273658; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016 (dep. 2017), Schetter, Rv. 269970, nonché Sez. 3, n. 28979 del 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

Inoltre, il controllo da parte del Tribunale sulla sussistenza del suddetto requisito dell'autonoma valutazione da parte del GIP deve essere svolto analizzando l'ordinanza cautelare nel suo complesso, prescindendo dalla sua struttura formale e dalla sua eventuale suddivisione in paragrafi dedicati all'analisi di singoli reati, in quanto la valutazione in ordine ad un singolo reato, pur mancando un paragrafo specifico allo stesso dedicato, può essere contenuta in altre parti del provvedimento, anche riferibili ad altre fattispecie criminose (Sez. 6, n. 3067 del 3/10/2017 (dep. 2018), Stagno, Rv. 272135.

V. anche Sez. 6, n. 1430 del 3/10/2017 (dep. 2018), Palazzo, Rv. 272179; Sez. 5, n. 11985 del 7/12/2017 (dep. 2018), P.M. in proc.

Santoro e altri, Rv. 272939).

I principi appena ricordati circa l'esigenza di autonoma valutazione, da parte del GIP, rispetto alla richiesta di misura cautelare, vanno peraltro considerati tenendo conto anche della possibilità che vi sia, da parte del giudice, piena condivisione delle argomentazioni spese dal Pubblico Ministero, non potendosi conseguentemente pretendere che l'autonomia del giudizio espresso si espliciti attraverso la riproposizione dei medesimi argomenti in diversa forma, ovvero nella ricerca ed esposizione di un quid pluris rispetto alla richiesta, specie quando questa sia formulata in maniera completa e con pertinenti richiami a principi di diritto.

E' infatti del tutto evidente, specie in indagini complesse o riguardanti particolari ipotesi di reato, che il Pubblico Ministero, nel formulare le proprie richieste, debba necessariamente richiamare gli elementi sviluppati dalla polizia giudiziaria.

In un tale contesto, ciò che rileva è la esistenza effettiva di una autonoma valutazione del giudice previo apprezzamento degli atti posti a sua disposizione, che possa oggettivamente desumersi sulla base di elementi diversi da considerare caso per caso, senza che la adesione ad un ragionamento condiviso possa, per ciò solo, rappresentare un motivo di censura.

Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha rilevato l'autonomia della valutazione dando atto del fatto che l'ordinanza applicativa della misura aveva dato conto dei plurimi elementi indiziari alla luce delle risultanze investigative singolarmente analizzate.

5. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, tutti attinenti al profilo della gravità indiziaria, posso essere unitariamente esaminati.

Occorre a tale proposito ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997).

Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565).

Con particolare riferimento all'obbligo motivazionale gravante sui giudici del riesame, si è inoltre specificato che lo stesso può ritenersi comunque adempiuto qualora l'ordinanza del giudice del riesame richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015 (dep.2016), Nappello, Rv. 265765.

Conf.Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/1/2018, Falduto, Rv. 272628).

Infine, quanto alle deduzioni difensive, deve ricordarsi come non sia richiesta, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l'irrilevanza, in quanto l'obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poiché nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 6, n. 3742 del 9/1/2013, loio, Rv. 254216; Sez. 2, n. 13500 del 13/3/2008, Palernniti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/2/2005, Baccarini, Rv. 232033; Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez, Rv. 226289).

Ciò posto, rileva il Collegio come, nel caso di specie, le censure formulate nei motivi in disamina siano caratterizzate, sostanzialmente, dalla esposizione di principi generali accompagnati da considerazioni volte a prospettare una lettura alternativa delle emergenze indiziarie valorizzate dal Tribunale, lamentando altresì che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche perché non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive illustrate nella memoria depositata in sede di riesame che tale tesi alternativa prospettavano.

Tenuto tuttavia conto della diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato e considerati i principi dianzi richiamati, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata sia ad essi conforme ed adeguatamente motivata.

Invero, i giudici del riesame hanno certamente tenuto conto delle deduzioni difensive, avendo considerato quelle prospettate con la memoria depositata in udienza ed avendo complessivamente fornito un'adeguata risposta, evidenziandone espressamente la non decisività ed il netto contrasto con le emergenze indiziarie puntualmente esaminate nel provvedimento impugnato ovvero oggetto di legittimo richiamo ai contenuti dell'ordinanza genetica.

A tali coerenti apprezzamenti, come già detto, il ricorrente oppone una inammissibile personale considerazione delle emergenze indiziarie, talvolta con richiami ad atti del procedimento l'accesso ai quali non è consentito nelgiudizio di legittimità.

6. Infine, anche il sesto motivo di ricorso risulta infondato.

Il ricorrente censura le valutazioni dei giudici del riesame relativamente al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, alla sfavorevole prognosi di non recidività ed al pericolo di fuga.

Occorre ricordare che, per ciò che concerne il pericolo di inquinamento probatorio, questa Corte ha precisato che la valutazione in ordine alla sua sussistenza deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite e che non rileva lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, perché l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 7/1/2015, M, Rv. 262687; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010 (dep. 2011), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249093; Sez. 6, n. 13896 del 11/2/2010, Cipriani, Rv. 246684; Sez. 1, n. 10347 del 20/1/2004, Catanzaro, Rv. 227228).

Inoltre, detto pericolo è riferibile non soltanto a condotte proprie dell'indagato, ma anche a quelle di eventuali coindagati volte ad inquinare, nell'interesse comune, il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 41606 del 5/6/2013, Vivolo e altro, Rv. 257598; Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007, Russo, Rv. 237556; Sez. 1, n. 1634 del 16/3/1995, Pontillo, Rv. 201915.

V. anche Sez. 5, Sentenza n. 13837 del 3/3/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279101).

Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen, ha evidenziato come il pericolo di inquinamento probatorio fosse rappresentato dalla possibilità per l'indagato, in caso di rimessione in libertà, di sfruttare i noti poteri di intimidazione del sodalizio mafioso al quale i convergenti gravi indizi lo indicano appartenente, pregiudicando così eventuali ulteriori approfondimenti investigativi successivi.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione conforme ai richiamati principi e certamente adeguata, che va peraltro letta tenendo conto del complessivo apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato e, segnatamente, della parte in cui vengono analizzati gli elementi fattuali indicativi dell'appartenenza all'associazione criminale e la rilevanza del ruolo svolto all'interno della stessa.

Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale valorizza la elevata entità della pena detentiva che potrà essere irrogata all'esito del giudizio di merito e la notoria disponibilità di persone e mezzi da parte dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] volta a consentire agli affiliati di sottrarsi alla esecuzione di provvedimenti giudiziari.

7. Anche con riferimento al pericolo di reiterazione del reato il Tribunale ha posto in evidenza la rilevanza della stabile appartenenza al sodalizio criminale mafioso ed alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Va ricordato, a tale proposito, come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 6, n. 48103 del 27/9/2018, Roncali, Rv. 274220; Sez. 5, n. 7270 del 6/7/2015 (dep.2016), [OSCURATO:PERSONA]. 267135; Sez. 2, n. 51436 del 5/12/2013, Morosanu, Rv. 257981.

Conf.

Sez. 5, n. 25926 del 07/06/2010, Petrosillo, Rv. 248121; Sez. 4, n. 42683 del 24/05/2007, Okongwu, Rv. 238299; Sez. 4, n. 29998 del 27/6/2006, Lemma, Rv. 234819).

Inoltre, per quanto attiene alla verifica dell'esistenza di elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si è avuto modo di precisare, prima degli interventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, che essa deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato (Sez. 2, n. 49453 del 8/10/2013, Scortechini, Rv. 257974; Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464; Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/1/2005, Miranda, Rv. 231583).

Detto pericolo, si era affermato, può essere desunto anche dalla pluralità dei fatti contestati che, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 (dep.2014), Tripicchio, Rv. 258053; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222; Sez. 2, n. 7357 del 3/2/2005, Scianò, Rv. 230912 ed altre prec. conf.) sebbene, con riferimento a tale ultima ipotesi, fosse stata evidenziata la sussistenza di un onere di rigorosa motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722).

Si era inoltre ripetutamente affermato che, ai fini dell'individuazione della suddetta esigenza cautelare, il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 35265 del 12/3/2013, Castellitti, Rv. 255763.

Conf.

Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 4, n. 12150 del 6/11/2003 (dep. 2004), Barbieri, Rv. 227904; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999 (dep. 2000), Bianchi, Rv. 215337 ed altre prec.).

Tali condivisibili principi sono stati riconsiderati sulla base dei contenuti della menzionata legge 47\2015 la quale, come è noto, ha modificato anche l'art. 274 cod. proc. pen.

In particolare, l'art. 2, lett. a) della legge suddetta ha disposto che all'art. 274. lett. c) cod. proc. pen. dopo la parola: «concreto» siano inserite le parole «e attuale».

Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l'attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, ex pl., Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999) Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 2017), Verga, Rv. 269684.

Conf.

Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216.

V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep.2021), [OSCURATO:PERSONA]. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che the il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici e altro, Rv. 267965.

V. anche, ex pl., Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019), Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 18/9/2018, S., Rv. 274085; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Luca', Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830).

Si è peraltro specificato, in alcuni casi, che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo (ex pl.

Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830, cit.; Sez. 6, n. 9894 del 16/2/2016, C., Rv. 266421; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015 (dep. 2016), Mondello, Rv. 266485).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale.

Anche riguardo a tali aspetti, dunque, l'ordinanza impugnata si è espressa del tutto adeguatamente e conformemente alla legge.

88. lI ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAW:02:12-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26 luglio 2021 ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 esclusivamente in relazione al ruolo di promotore ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo 28 e confermando nel resto l'ordinanza impegnata, anche relazione alla misura applicata all'indagato in relazione ai reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la violazione del diritto di difesa per la indeterminatezza dei capi di incolpazione, i quali, per come formulati, non consentirebbero di poter espletare appieno le facoltà difensive. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avrebbe rigettato con pochissime parole non conferenti al caso concreto la eccezione proposta dalla difesa, con la quale si lamentava la mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia da parte del Pubblico Ministero e la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza applicativa della misura. Osserva, a tale proposito, che il GIP avrebbe sostanzialmente riprodotto le considerazioni svolte dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione della misura, senza motivare autonomamente in relazione alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed osserva come la trasmissione a mezzo PEC, da parte del P.M., della trascrizione integrale dell'interrogatorio di garanzia sarebbe avvenuta con modalità non consentite, perché tale atto avrebbe dovuto essere inserito ufficialmente nel fascicolo processuale. 4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. senza peraltro tenere conto delle doglianze difensive, con le quali era stato fatto rilevare che il suo interesse alla definizione di controversie private era determinato esclusivamente da meri rapporti sociali o amicali, senza peraltro alcun effettivo contributo e che anche gli altri elementi valorizzati dal giudice del riesame sarebbero stati impropriamente valutati, mancando la dimostrazione di una effettiva partecipazione alla consorteria mafiosa. 5. Analoghe censure, relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, vengono formulate nel quarto motivo di ricorso con riferimento alla valutazione effettuata dai giudici del riesame di singoli frammenti probatori dai quali verrebbe illegittimamente ricavata la sua appartenenza ad un'organizzazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti. 6. Con il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e la mera apparenza della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe analizzato la sua specifica posizione, osservando come risulterebbe esclusivamente l'esistenza di contatti con tale [OSCURATO:PERSONA], ignorando la circostanza che tali rapporti scaturivano da motivazioni lecite, quali lavoro e parentela e che non risulterebbero contatti diretti con altri presunti associati o con corrieri ed acquirenti dello stupefacente, così come mancherebbero altri elementi indicativi della sua partecipazione al sodalizio criminale. Il tribunale, inoltre, ancora una volta avrebbe omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa. 7. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni concernenti l'adozione della misura custodiale con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio e di fuga. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre ricordare, con riferimento al primo motivo di ricorso, come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato (Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505) che, in tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio. Nella stessa occasione si è anche posta in evidenza la diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommaria del fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale (v. anche Sez. 3, n. 15671 del 5/3/2014, P.M. in proc. Diarassouba, Rv. 259432; Sez. 6, n. 50953 del 19/9/2014, Patera, Rv. 261372). Nel caso di specie, come osservato dai giudici del riesame nel provvedimento impugnato, il GIP ha indicato i numerosi elementi raccolti nel corso delle indagini, chiarendo anche come dagli stessi emergessero gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ipotizzati. Va inoltre rilevato che nel provvedimento impugnato sono testualmente riprodotti dettagliati capi di incolpazione, evidentemente estrapolati dall'ordinanza applicativa della misura, dalla mera lettura dei quali emerge con chiarezza il tenore degli addebiti formulati nei confronti del ricorrente, rispetto al quale viene indicato, come per tutti gli altri indagati, il ruolo specifico svolto in entrambi i sodalizi criminali. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso deve osservarsi, riguardo alla censura concernente la mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia da parte del Pubblico Ministero che, come si è già avuto modo di osservare, "la disposizione del quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., non è finalizzata a garantire il diritto di difesa dell'indagato, ciò in quanto la conoscenza degli atti gli è già assicurata dalla previsione dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che l'ordinanza cautelare, la richiesta e gli atti a sostegno sono depositati in cancelleria ed il difensore ha il diritto di visionarli ed estrarne copia (cfr. Corte Cost. sent. n. 192 del 1997). La funzione della norma in questione è quella di garantire che il contraddittorio davanti al giudice del riesame si svolga portando tempestivamente a conoscenza di quest'ultimo tutti gli atti su cui il giudice della cautela svolge le sue valutazioni e gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, tra cui è ricom preso l'interrogatorio di garanzia. La finalità di corretto contraddittorio avanti al giudice della cautela è garantita dalla produzione del verbale in forma riassuntiva anche se privo delle modalità tecniche di documentazione previste dall'art. 141-bis cod. proc. pen." (così, in motivazione, Sez. 3, n. 4773 del 28/10/2020 (dep. 2021), Tommasi, Rv. 281584). Ciò posto, occorre rilevare come nell'ordinanza impugnata venga dato atto della circostanza che l'interrogatorio di garanzia era stato tempestivamente prodotto dal Pubblico Ministero nella verbalizzazione in forma riassuntiva unitamente agli agb depositati a seguito della richiesta di riesame e che, in data successiva, lo stesso P.M. aveva fatto pervenire al Tribunale, a mezzo PEC, prima dell'udienza, la trascrizione integrale dell'interrogatorio medesimo. [onere di trasmissione risultava pertanto correttamente adempiuto con la trasmissione del verbale in forma riassuntiva, mentre la trasmissione della trascrizione integrale rappresenta soltanto una produzione ulteriore non necessaria, rispetto alla quale le doglianze del ricorrente risultano del tutto inconferenti. 4. Per quanto attiene, poi, alla censura circa la mancata autonoma valutazione del GIP nell'ordinanza applicativa della misura, occorre ricordare che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv. 269648), ammettendosi peraltro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ricorrere alla tecnica del richiamo per relationem, non essendo tale tecnica incompatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso G.I.P. (così, Sez. 3 del 14/4/2016 n. 35296, Elezi, Rv. 268113. V. anche Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. in proc. Vizzì, Rv. 273658; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016 (dep. 2017), Schetter, Rv. 269970, nonché Sez. 3, n. 28979 del 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350). Inoltre, il controllo da parte del Tribunale sulla sussistenza del suddetto requisito dell'autonoma valutazione da parte del GIP deve essere svolto analizzando l'ordinanza cautelare nel suo complesso, prescindendo dalla sua struttura formale e dalla sua eventuale suddivisione in paragrafi dedicati all'analisi di singoli reati, in quanto la valutazione in ordine ad un singolo reato, pur mancando un paragrafo specifico allo stesso dedicato, può essere contenuta in altre parti del provvedimento, anche riferibili ad altre fattispecie criminose (Sez. 6, n. 3067 del 3/10/2017 (dep. 2018), Stagno, Rv. 272135. V. anche Sez. 6, n. 1430 del 3/10/2017 (dep. 2018), Palazzo, Rv. 272179; Sez. 5, n. 11985 del 7/12/2017 (dep. 2018), P.M. in proc. Santoro e altri, Rv. 272939). I principi appena ricordati circa l'esigenza di autonoma valutazione, da parte del GIP, rispetto alla richiesta di misura cautelare, vanno peraltro considerati tenendo conto anche della possibilità che vi sia, da parte del giudice, piena condivisione delle argomentazioni spese dal Pubblico Ministero, non potendosi conseguentemente pretendere che l'autonomia del giudizio espresso si espliciti attraverso la riproposizione dei medesimi argomenti in diversa forma, ovvero nella ricerca ed esposizione di un quid pluris rispetto alla richiesta, specie quando questa sia formulata in maniera completa e con pertinenti richiami a principi di diritto. E' infatti del tutto evidente, specie in indagini complesse o riguardanti particolari ipotesi di reato, che il Pubblico Ministero, nel formulare le proprie richieste, debba necessariamente richiamare gli elementi sviluppati dalla polizia giudiziaria. In un tale contesto, ciò che rileva è la esistenza effettiva di una autonoma valutazione del giudice previo apprezzamento degli atti posti a sua disposizione, che possa oggettivamente desumersi sulla base di elementi diversi da considerare caso per caso, senza che la adesione ad un ragionamento condiviso possa, per ciò solo, rappresentare un motivo di censura. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha rilevato l'autonomia della valutazione dando atto del fatto che l'ordinanza applicativa della misura aveva dato conto dei plurimi elementi indiziari alla luce delle risultanze investigative singolarmente analizzate. 5. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, tutti attinenti al profilo della gravità indiziaria, posso essere unitariamente esaminati. Occorre a tale proposito ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565). Con particolare riferimento all'obbligo motivazionale gravante sui giudici del riesame, si è inoltre specificato che lo stesso può ritenersi comunque adempiuto qualora l'ordinanza del giudice del riesame richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015 (dep.2016), Nappello, Rv. 265765. Conf.Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/1/2018, Falduto, Rv. 272628). Infine, quanto alle deduzioni difensive, deve ricordarsi come non sia richiesta, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l'irrilevanza, in quanto l'obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poiché nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 6, n. 3742 del 9/1/2013, loio, Rv. 254216; Sez. 2, n. 13500 del 13/3/2008, Palernniti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/2/2005, Baccarini, Rv. 232033; Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez, Rv. 226289). Ciò posto, rileva il Collegio come, nel caso di specie, le censure formulate nei motivi in disamina siano caratterizzate, sostanzialmente, dalla esposizione di principi generali accompagnati da considerazioni volte a prospettare una lettura alternativa delle emergenze indiziarie valorizzate dal Tribunale, lamentando altresì che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche perché non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive illustrate nella memoria depositata in sede di riesame che tale tesi alternativa prospettavano. Tenuto tuttavia conto della diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato e considerati i principi dianzi richiamati, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata sia ad essi conforme ed adeguatamente motivata. Invero, i giudici del riesame hanno certamente tenuto conto delle deduzioni difensive, avendo considerato quelle prospettate con la memoria depositata in udienza ed avendo complessivamente fornito un'adeguata risposta, evidenziandone espressamente la non decisività ed il netto contrasto con le emergenze indiziarie puntualmente esaminate nel provvedimento impugnato ovvero oggetto di legittimo richiamo ai contenuti dell'ordinanza genetica. A tali coerenti apprezzamenti, come già detto, il ricorrente oppone una inammissibile personale considerazione delle emergenze indiziarie, talvolta con richiami ad atti del procedimento l'accesso ai quali non è consentito nelgiudizio di legittimità. 6. Infine, anche il sesto motivo di ricorso risulta infondato. Il ricorrente censura le valutazioni dei giudici del riesame relativamente al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, alla sfavorevole prognosi di non recidività ed al pericolo di fuga. Occorre ricordare che, per ciò che concerne il pericolo di inquinamento probatorio, questa Corte ha precisato che la valutazione in ordine alla sua sussistenza deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite e che non rileva lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, perché l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 7/1/2015, M, Rv. 262687; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010 (dep. 2011), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249093; Sez. 6, n. 13896 del 11/2/2010, Cipriani, Rv. 246684; Sez. 1, n. 10347 del 20/1/2004, Catanzaro, Rv. 227228). Inoltre, detto pericolo è riferibile non soltanto a condotte proprie dell'indagato, ma anche a quelle di eventuali coindagati volte ad inquinare, nell'interesse comune, il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 41606 del 5/6/2013, Vivolo e altro, Rv. 257598; Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007, Russo, Rv. 237556; Sez. 1, n. 1634 del 16/3/1995, Pontillo, Rv. 201915. V. anche Sez. 5, Sentenza n. 13837 del 3/3/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279101). Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen, ha evidenziato come il pericolo di inquinamento probatorio fosse rappresentato dalla possibilità per l'indagato, in caso di rimessione in libertà, di sfruttare i noti poteri di intimidazione del sodalizio mafioso al quale i convergenti gravi indizi lo indicano appartenente, pregiudicando così eventuali ulteriori approfondimenti investigativi successivi. Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione conforme ai richiamati principi e certamente adeguata, che va peraltro letta tenendo conto del complessivo apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato e, segnatamente, della parte in cui vengono analizzati gli elementi fattuali indicativi dell'appartenenza all'associazione criminale e la rilevanza del ruolo svolto all'interno della stessa. Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale valorizza la elevata entità della pena detentiva che potrà essere irrogata all'esito del giudizio di merito e la notoria disponibilità di persone e mezzi da parte dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] volta a consentire agli affiliati di sottrarsi alla esecuzione di provvedimenti giudiziari. 7. Anche con riferimento al pericolo di reiterazione del reato il Tribunale ha posto in evidenza la rilevanza della stabile appartenenza al sodalizio criminale mafioso ed alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Va ricordato, a tale proposito, come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 6, n. 48103 del 27/9/2018, Roncali, Rv. 274220; Sez. 5, n. 7270 del 6/7/2015 (dep.2016), [OSCURATO:PERSONA]. 267135; Sez. 2, n. 51436 del 5/12/2013, Morosanu, Rv. 257981. Conf. Sez. 5, n. 25926 del 07/06/2010, Petrosillo, Rv. 248121; Sez. 4, n. 42683 del 24/05/2007, Okongwu, Rv. 238299; Sez. 4, n. 29998 del 27/6/2006, Lemma, Rv. 234819). Inoltre, per quanto attiene alla verifica dell'esistenza di elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si è avuto modo di precisare, prima degli interventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, che essa deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato (Sez. 2, n. 49453 del 8/10/2013, Scortechini, Rv. 257974; Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464; Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/1/2005, Miranda, Rv. 231583). Detto pericolo, si era affermato, può essere desunto anche dalla pluralità dei fatti contestati che, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 (dep.2014), Tripicchio, Rv. 258053; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222; Sez. 2, n. 7357 del 3/2/2005, Scianò, Rv. 230912 ed altre prec. conf.) sebbene, con riferimento a tale ultima ipotesi, fosse stata evidenziata la sussistenza di un onere di rigorosa motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722). Si era inoltre ripetutamente affermato che, ai fini dell'individuazione della suddetta esigenza cautelare, il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 35265 del 12/3/2013, Castellitti, Rv. 255763. Conf. Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 4, n. 12150 del 6/11/2003 (dep. 2004), Barbieri, Rv. 227904; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999 (dep. 2000), Bianchi, Rv. 215337 ed altre prec.). Tali condivisibili principi sono stati riconsiderati sulla base dei contenuti della menzionata legge 47\2015 la quale, come è noto, ha modificato anche l'art. 274 cod. proc. pen. In particolare, l'art. 2, lett. a) della legge suddetta ha disposto che all'art. 274. lett. c) cod. proc. pen. dopo la parola: «concreto» siano inserite le parole «e attuale». Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l'attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, ex pl., Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999) Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 2017), Verga, Rv. 269684. Conf. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216. V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep.2021), [OSCURATO:PERSONA]. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che the il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici e altro, Rv. 267965. V. anche, ex pl., Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019), Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 18/9/2018, S., Rv. 274085; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Luca', Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830). Si è peraltro specificato, in alcuni casi, che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo (ex pl. Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830, cit.; Sez. 6, n. 9894 del 16/2/2016, C., Rv. 266421; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015 (dep. 2016), Mondello, Rv. 266485). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale. Anche riguardo a tali aspetti, dunque, l'ordinanza impugnata si è espressa del tutto adeguatamente e conformemente alla legge. 88. lI ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicat
Sentenza Cassazione n. 09763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris