CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lch`e ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 19 aprile 2019, ha dichiarato — per quanto di specifico interesse in questa sede - non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo E, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condotte antecedenti al 1° gennaio 2011, per l'effetto rideterminando la pena emessa nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., in anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 250,00 di multa, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condotte successive al 1° gennaio 2011, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa; con riduzione della provvisionale relativa al delitto rubricato sub A e conferma nel resto della decisione di primo grado. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen. (capo A), per essersi impossessato in più occasioni, in concorso con altri soggetti ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di svariati componenti elettro-meccanici marchiati Abarth, sottraendoli al legittimo detentore. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera, di essersi avvalso di un mezzo fraudolento e di essere stato commesso il fatto da parte di più di tre persone. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], invece, era stato ritenuto colpevole del reato ex artt. 81 cpv., 648, comma 1, cod. pen. (capo I), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistato o comunque ricevuto beni costituenti provento di furti commessi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, per le relative caratteristiche, non poteva ignorare fossero di illecita provenienza. In modo particolare, l'imputato aveva provveduto a commercializzare tali beni a terze persone, operando anche a mezzo di siti internet specializzati nella compravendita di oggetti, curandone la spedizione ed incassando i relativi introiti. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, a mezzo del suo difensore, nove motivi di ricorso.Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Lamenta il Brescianini l'erroneità della decisione con cui i giudici di merito avrebbero rigettato la sua richiesta di integrazione istruttoria mediante l'acquisizione di specifiche prove, in particolare di tipo testimoniale, che avrebbero consentito di verificare come l'imputato non avesse mai asportato materiale da un magazzino dello stabilimento Abarth, atteso che nelle circostanze in cui era stato ripreso nell'espletamento di tale azione in realtà stava provvedendo ad effettuare il rifornimento di materiale per altri settori dell'azienda, in particolar modo al fine di consentire la realizzazione di eventi esterni. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624, 625 cod. pen. e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di furto contestatogli, sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto quello soggettivo. Sarebbe, in particolare, carente la motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto l'attendibilità di alcuni testi escussi (in particolare di [OSCURATO:PERSONA]), a discapito delle contrastanti propalazioni rese da parti di altri testimoni (ad esempio di [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata non avrebbe affrontato, inoltre, le questioni, invece sollevate dall'imputato in appello, riguardanti la sussistenza della prova dell'effettiva presenza in magazzino del materiale da lui asseritamente sottratto, nonché della modalità attraverso cui sarebbe concretamente avvenuta l'appropriazione di tali beni da parte del Brescianini facendo ricorso allo strumento del c.d. magazzino viaggiante. Sarebbe, infine, carente e illogica la motivazione con cui i giudici di merito avrebbero desunto la responsabilità dell'imputato dalla chiamata in correità effettuata dal coimputato Pia, in quanto operata in virtù di una lettura solo parziale delle propalazioni accusatorie, priva del conforto di adeguati riscontri estrinseci. Con la terza doglianza il Brescianini ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'indicata aggravante, non essendo stato adeguatamente esplicato quale fosse stato lo specifico comportamento dell'imputato abusante della sua relazione lavorativa, ovvero il rapporto fiduciario che avrebbe agevolato la commissione del contestato reato, non essendo a tal fine sufficiente la semplice ricorrenza di un rapporto di subordinazione lavorativa. Con il quarto motivo il Brescianini ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla sussistenza di tale aggravante, non essendo stato precisato in sentenza, in modo chiaro e sufficiente, quale fosse stato il mezzo fraudolento utilizzato da parte dell'imputato. Con la quinta censura è stata dedotta, quindi, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 n. 5 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'indicata circostanza aggravante, non essendo stata in alcun modo provata la sussistenza del vincolo con gli altri imputati ai fini della commissione dei fatti delittuosi e neppure l'individuazione dell'apporto fattuale o morale concretamente prestato dal Brescianini ai fini dell'integrazione delle condotte perpetrate dai suoi coimputati. Con la sesta doglianza il ricorrente ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, essendogli attribuibile solo la sottrazione di due oggetti vetusti e usati, di irrilevante valore. Con il settimo motivo è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, stante la riferibilità nei suoi confronti - come detto - della sola condotta di sottrazione di beni di scarso valore. Con l'ottava censura è stata lamentata, ancora, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte di merito erroneamente confermato il già disposto giudizio di bilanciamento tra circostanze, pur sussistendo la ricorrenza di presupposti tali da consentire l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. Con l'ultima doglianza, infine, il Brescianini ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando l'intervenuta applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo rispetto alle responsabilità lui concretamente riferibili. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha invece dedotto, a mezzo del suo difensore, due motivi di ricorso.Con il primo ha lamentato violazione di legge per omesso esame dei motivi di appello, anche sotto il profilo dell'apparenza e per travisamento della prova. La Corte di merito, cioè, avrebbe omesso di considerare diversi aspetti dedotti dal Mantello con la sua prima impugnazione - dettagliatamente riproposti dal prevenuto in ricorso - che, ove adeguatamente vagliati, avrebbero consentito di acclarare l'assenza di ogni responsabilità da parte dell'imputato. La motivazione dei giudici di secondo grado sarebbe, pertanto, meramente apparente, non avendo considerato, se non in maniera superficiale e sommaria, le diverse argomentazioni rese dall'imputato a supporto dei propri motivi di appello. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, e comunque erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. in ordine all'estinzione per prescrizione del reato in contestazione. Sarebbe, infatti, errato il capo di imputazione per non aver provveduto a contestare, in maniera chiara e specifica, le singole condotte di ricettazione da doversi ascrivere all'imputato, con precisa indicazione della data di relativa consumazione, così omettendo di rispettare i requisiti minimi richiesti dalla norma dell'art. 521 cod. proc. pen. Avrebbe, altresì, errato il giudice di secondo grado nel non aver dichiarato l'intervenuta totale estinzione del reato per prescrizione, in considerazione della sua contestazione "dall'agosto 2010", essendo stata operata, invece, una non corretta rilettura degli atti processuali, non precisati in imputazione, in modo tale da ritenere che la prescrizione avrebbe riguardato solo i fatti occorsi fino al 10 gennaio 2011, così incorrendo in un'evidente violazione di legge. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di conclusioni scritte, con cui ha ribadito i propri motivi di doglianza, insistendo per il relativo accoglimento. 5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dei proposti ricorsi, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle sostenute spese di rappresentanza e difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da BresciaNini Luciano e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, per cui devono essere entrambi dichiarati inammissibili. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come tutte le censure eccepite dai ricorrenti di fatto ripropongano identiche doglianze già dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva, in primo luogo, la manifesta infondatezza dell'introduttiva doglianza eccepita da parte di [OSCURATO:PERSONA], avendo provveduto la Corte di appello a rappresentare in modo adeguato e congruo, con motivazione esente da ogni vizio logico, le ragioni per cui non potesse essere considerato necessario ai fini della adottanda decisione, sì da rendere indispensabile il ricorso all'eccezionale istituto della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, l'invocato accertamento in ordine alle uscite dei mezzi dallo stabilimento Abarth per la partecipazione ad eventi o gare, sul presupposto che la svolta istruttoria avesse già esaurientemente accertato le possibili metodiche attraverso cui i beni oggetto di furto potevano essere portati all'esterno dello stabilimento. 3.1. Con riguardo, poi, al secondo motivo, con cui il Brescianini ha lamentato carenza motivazionale in merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese da alcuni testi e dal chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], nonché, in generale, circa l'effettiva sua perpetrazione della condotta criminosa, il Collegio osserva come con l'indicata censura il ricorrente abbia inteso prospettare, in realtà, solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, non consentita in questa sede di legittimità, essendo ben noto che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione ampiamente adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, rispetto ai quali il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, meramente finalizzata ad ottenere un esonero da responsabilità. La Corte di merito ha, infatti, congruamente esplicato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa da parte dell'imputato, risultando accertato in modo chiaro come costui avesse sottratto dai magazzini della società Abarth ingenti quantitativi di merce, in ossequio a quanto diffusamente esplicato dal chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] - rispetto a cui è stato reso un motivato giudizio di attendibilità - e, poi, ampiamente confermato con l'acquisizione di plurimi elementi probatori di riscontro (perquisizioni, intercettazioni telefoniche, tabulati telefonici, accertamenti su mezzi di pagamento utilizzati e sulle piattaforme digitali ove veniva rivenduta la merce trafugata), tra cui, in particolare, la videoregistrazione di un episodio datato 6 maggio 2011, in cui il Brescianini era stato ripreso nel mentre aveva sottratto, con mossa furtiva, e riposto in una tasca un componente di proprietà Abarth, così realizzando una condotta all'evidenza incompatibile con l'effettuazione di un'apprensione lecita, per esigenze lavorative, del bene. 3.2. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, quindi, con riguardo alle specifiche censure con cui il Brescianini ha lamentato l'erronea effettuata applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 11 cod. pen. (terzo motivo), 625 n. 2 cod. pen. (quarto motivo) e 625 n. 5 cod. pen. (quinto motivo), oltre al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. (settimo motivo). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che le valutazioni operate dalla Corte territoriale in tema di configurazione delle circostanze aggravanti siano state svolte con correttezza giuridica, nel pieno rispetto dei parametri interpretativi indicati da questa Corte di legittimità. Così, in primo luogo, con riguardo alla circostanza prevista dall'art. 61 n.11 cod. pen., è stato adeguatamente esplicato come l'aver commesso il fatto con abuso di relazione di prestazione d'opera sia, all'evidenza, derivante dal fatto che il Brescianini svolgesse attività lavorativa alle dipendenze della società Abarth e che, in ragione di tale aspetto, avesse facile accesso al magazzino ove veniva effettuata la sottrazione dei beni, così approfittando del rapporto fiduciario instauratosi con il proprio datore di lavoro. Parimenti congrua, nonché giuridicamente corretta, è l'avvenuta configurazione dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., individuato nel fatto di aver fatto uscire i beni trafugati mescolati a colli di provenienza lecita, così eludendo i normali controlli cui il personale veniva sottoposto al termine dei turni di lavoro. Allo stesso modo, è stata correttamente ritenuta la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 5 cod. pen. dell'aver commesso il reato da parte di tre o più persone, essendo risultata comprovata la compartecipazione «del Pia che ordinava ed indicava l'apprensione dei beni e si occupava della re- immissione nel mercato tramite il ricettatore Mantello, nonché di Brescianini e Russotto che glieli fornivano accedendo ai magazzini ed impossessandosene materialmente, ed infine dello Zappetti che effettuava il trasporto all'esterno della refurtiva consentendone in concreto l'impossessamento». Del tutto priva di pregio, infine, è la censura afferente alla mancata concessione al ricorrente della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'indicata attenuante sulla congrua considerazione che, oltre all'intrinseco valore dei beni sottratti, la società Abarth avesse subito un significativo danno ulteriore derivante dalla diffusione del mercato parallelo illegale, in cui ai beni rubati erano stati applicati prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli imposti ai rivenditori autorizzati. Trattasi di argomentazione che si pone in termini pienamente conformi rispetto all'interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 3.3. Deve essere ritenuta, inoltre, la manifesta infondatezza pure del sesto motivo di ricorso, rispetto al quale il Collegio rileva come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). Nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, la circostanza che l'imputato avesse partecipato ad una pluralità di episodi furtivi commessi con le stesse modalità ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, procurando alla parte offesa un danno di valore non esiguo, tale da non poter giustificare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Trattasi, in ogni modo, di questione afferente al merito, la cui valutazione ove non operata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice di merito - come, invero, non effettuato nel caso di specie - sfugge allo scrutinio di legittimità, rendendo, conseguentemente, del tutto infondato il motivo di doglianza così dedotto. 3.4. Identico giudizio deve essere espresso, infine, con riguardo alle ultime due doglianze eccepite dal Brescianini, riguardanti l'eccessività entità del trattamento sanzionatorio inflittogli e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti. Sotto tale ultimo profilo, la Corte di merito ha escluso l'invocata prevalenza in ragione della grave condotta continuata perpetrata dall'imputato, oltre che della circostanza di non aver mai dimostrato nessuna concreta resipiscenza, ovvero di avere adottato alcun tipo di condotta risarcitoria. Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). • D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata nneritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). Risulta, infine, del tutto generica e aspecifica la censura con cui è stata lamentata l'eccessività del trattamento sanzionatorio subito, ponendosi in palese antitesi rispetto alla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello ha rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto la congruità della sanzione applicata, osservando come essa si conformi pienamente alla concreta entità del fatto, al ruolo svolto dall'imputato e al protrarsi per lungo tempo del sistema furtivo adottato. L'indicata motivazione prevede, pertanto, un indubbio - per quanto implicito - riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di secondo grado abbia correttamente tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione. Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. 4. Identico giudizio di manifesta infondatezza deve espresso anche con riferimento ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Ciò rileva, in primo luogo, con riguardo alla doglianza con cui l'imputato ha lamentato l'omesso esame dei suoi motivi di appello, ed in particolare di taluni aspetti a suo dire rappresentativi dell'insussistenza di ogni responsabilità a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in termini contrari, come la Corte di merito abbia diffusamente esplicato, rispondendo a specifiche censure eccepite con l'atto di appello, come la prova della condotta della ricettazione continuata contestata al Mantello fosse stata congruamente desunta: dagli accertamenti effettuati sulla sua postepay e su quella di [OSCURATO:PERSONA], con presenza di accrediti di ricariche online di svariate migliaia di euro in corrispettivo di acquisti di materiale Abarth; dalle conversazioni intercorse tra i due prevenuti, in cui il Mantello aveva effettuato richieste di beni da porre in vendita sulle piattaforme informatiche; dalle modalità di ripartizione dei guadagni derivanti da tali vendite; dal rinvenimento presso l'abitazione del ricorrente di materiale Abarth; dal contenuto di inserzioni telematiche pubblicate dal Mantello in cui erano stati posti in vendita materiali nuovi ed originali a prezzi di gran !tinga inferiori rispetto a quelli indicati nel listino ufficiale. Gli indicati riscontri hanno, altresì, condotto la Corte territoriale a ritenere sussistente, in modo logico e consequenziale, anche il profilo soggettivo del reato di ricettazione, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, avendo il Mantello avuto indubbia conoscenza del lavoro svolto dal Pia presso lo stabilimento Abarth e, pertanto, la piena consapevolezza della più che ragionevole provenienza furtiva di tali beni, altresì comprovata dal fatto di avere pubblicizzato il materiale come nuovo ed originale, benché privo di documenti fiscali idonei a comprovarne la provenienza, ad un prezzo di vendita sensibilmente inferiore rispetto a quello ordinario. Può senz'altro ritenersi, allora, che la Corte territoriale, dando adeguato riscontro alle doglianze dedotte dall'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, proponendo una motivazione del tutto logica e congrua, nonché esente dai lamentati vizi, rispetto alla quale le censure mosse dal Mantello si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, in ordine alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove acquisite, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. 4.1. Del tutto priva di ogni fondamento, infine, è la conclusiva censura del Mantello, che, in maniera generica e senza adeguato confronto con la sentenza di appello, ha lamentato carenza di specificità del capo di imputazione, per omessa indicazione delle singole condotte di ricettazione, nonché intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Per come esplicato nella sentenza impugnata, non sussiste nessuna lesione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo stata indicata, con legittimo ricorso ad una formula aperta (dall'agosto 2010), la data di inizio delle plurime condotte di ricettazione perpetrate, protrattesi almeno fino al termine del mese di aprile 2011. Allo stesso modo giuridicamente corretta è la valutazione operata dal giudice di secondo grado per cui vi è stato il superamento del termine massimo di prescrizione solo per le condotte realizzate antecedentemente al 10 gennaio 2011, con conseguente loro relativa estinzione, e non già per quelle consumate nell'arco temporale compreso tra l'indicata data e la fine di aprile 2011. 5. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). I ricorrenti devono, altresì, essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], da liquidarsi in complessivi euro t