CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma in data 30.8.2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4,5 e 6 cod.pen. e 493 ter cod.pen. e li aveva condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il difetto della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura si concreta in una critica generica alla sentenza impugnata senza tuttavia attingere specifiche statuizioni. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]