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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43803/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1: Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio) e l'aveva condannata alla pena di tre mesi di arresto, negandone la sospensione condizionale.

2. Avverso tale sentenza l'imputata ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

La Corte di appello avrebbe ribadito l'insussistenza di un giustificato motivo, in grado di scriminare la condotta inottemperante, in modo totaimente assertivo, facendo un riferimento mero alla documentazione presente agli atti del processo.

La stessa Corte avrebbe fatto inammissibilmente discendere la prova dell'elemento soggettivo del reato dalla sola mancata partecipazione dell'imputata al processo stesso.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., che non sarebbe stata in alcun modo argomentata.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non è in alcun modo correlato alle statuizioni della sentenza impugnata, la quale riferisce di un unico motivo di appello sul tema della penale responsabilità, incentrato sulla pretesa illegittimità del decreto questorile costituente foglio di via; motivo esaminato e respinto dalla Corte territoriale, mediante argomentazioni che non sono in questa sede censurate.

I contenuti della sentenza di appello, nel motivo richiamati e criticati, sono invece completamente estranei alla sua trama espositiva.

Neppure il secondo motivo si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale non è silente sulle ragioni impeditive della sospensione condizionale della pena, individuate, non implausibilmente, nel carattere reiterativo della condotta ascritta e ritenuta, e quindi nell'impossibilità di una prognosi di futura astensione dell'imputata da condotte similari.5.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1: Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio) e l'aveva condannata alla pena di tre mesi di arresto, negandone la sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di appello avrebbe ribadito l'insussistenza di un giustificato motivo, in grado di scriminare la condotta inottemperante, in modo totaimente assertivo, facendo un riferimento mero alla documentazione presente agli atti del processo. La stessa Corte avrebbe fatto inammissibilmente discendere la prova dell'elemento soggettivo del reato dalla sola mancata partecipazione dell'imputata al processo stesso. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., che non sarebbe stata in alcun modo argomentata. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non è in alcun modo correlato alle statuizioni della sentenza impugnata, la quale riferisce di un unico motivo di appello sul tema della penale responsabilità, incentrato sulla pretesa illegittimità del decreto questorile costituente foglio di via; motivo esaminato e respinto dalla Corte territoriale, mediante argomentazioni che non sono in questa sede censurate. I contenuti della sentenza di appello, nel motivo richiamati e criticati, sono invece completamente estranei alla sua trama espositiva. Neppure il secondo motivo si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale non è silente sulle ragioni impeditive della sospensione condizionale della pena, individuate, non implausibilmente, nel carattere reiterativo della condotta ascritta e ritenuta, e quindi nell'impossibilità di una prognosi di futura astensione dell'imputata da condotte similari.5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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