CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AVELLINO il 04/03/1972 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna ex art. 336 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'episodio si svolse un anno prima di quanto indicato nel capo di imputazione (il 19 aprile 2018, piuttosto che il 19 aprile 2019), con conseguente incidenza sul tempus commissi delicti e vulnus al diritto di difesa; rilevato che il motivo non era stato previamente dedotto in appello (art. 606, ult. comma, cod. pen.) e che comunque l'errore lamentato, materiale, all'evidenza non ha inciso sull'esercizio del diritto di difesa; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M P.Q.M