CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso principale iscritto al n. 17885/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAURIZIO D’AMICO, MI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARGHE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- VEGLIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EMA- NUELESTRAMIGNONI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.tedomiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- RELLAche li rappresenta e difende;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -ricorrenti - nonchésu quello successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GIANNIPELLERY, elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to CARLOAMORUSO che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA SA- LUTE, domiciliati in ROMA, pre sso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA]- RALEDELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avversola sentenza n. 1708/2019 della CORTE D’APPELLO DI TORINOdepositatail 23/10/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio d el 21/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 23/10/2019, la Corte d’appello di Torino harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso lasentenza con la quale il giudice di pr imo grado ha accertato l’inter- venuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (medici iscrittie frequentanti corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1996) ai finidella condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mini- sterodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salutee del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento dei dannisubiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’or- dinamentoitaliano delle direttive co munitarie concernenti il riconosci- mentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializ- zazioneuniversitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineatocome del tutto correttamente il primo giudice avesse accer- tatol’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avuto riguardoalla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vi- goredella legge n. 370/1999, in conformità all’inse gnamento della giu- risprudenzadi legittimità consolidatosi da tempo; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ed altri propongono ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; consuccessivo atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGianni Pellery propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivid’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministe ro dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso al ricorso pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] ed altri, non svolgendo difese nei confronti del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GianniPellery;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri latrattazione dei ri corsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.; consideratoche, invia preliminare il ricorso successivo va riunito a quello principale, aisensi dell’art. 335 c.p.c.; conl’unico motivo d’impugnazione proposto, [OSCURATO:PERSONA], uni- tamenteagli altri ricorrenti con lo stesso associati, censurano la sen- tenza d’appello per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principiin materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivorecepimento di direttive comunitarie nonché degl i artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte,del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei di- rittifondamentali dell’Unione, c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicem- bre2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Cortedi Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) edel 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Pro- tocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degliartt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11della Legge n. 370/99 (in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), per averela corte territoriale erron eamente individuato la data del 27 ot- tobre1999 quale dies a quo della prescrizione del diritto azionato in giudiziodagli odierni ricorrenti per le specifiche ragioni indicate in ri- corso; con il primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente individuato la d ata del 27 ottobre 1999quale dies a quo della prescrizione del diritto azionato in giudizio dagliodierni ricorrenti per le specifiche ragioni indicate in ricorso;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quarto motivo, i ricorrenti in esame censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 11 e 117 Cost. e dell’art. 267 TFUE, per avere la corte terri- torialeomesso di provvedere sull’istanza di trasmissione degli atti alla Cortedi giustizia dell’Unione Europea ai fini della risoluzione della que- stionepregiudiziale concernente la determinazione del dies a quo rela- tivoalla prescrizione del diritto azionato in giudizio dei ricorrenti; ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché il primo e il quarto motivo di ricorso proposto d a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeliaMaria Pace e [OSCURATO:PERSONA] – nel loro complesso sostanzialmente diretti a contestare l’accertamento dell’intervenuta prescrizione delle preteserisarcitorie dagli stessi originariamente azionate (e la mancata sottoposizione della questione all’esame della corte di giustizia dell’UnioneEuropea) – sono inammissibili; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibi lità del relativo ricorso percassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazionedella nomofilachia inaugurata con la deci sione n. 10813/2011 diquesta Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avereaccertato l’insussistenza di atti interruttivi del termine di prescri- zione,anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trale diverse argomenta zioni illustrate, i ricorrenti hanno eviden- ziatola questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere consi- derato effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, primache sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima chesia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questione dovrebbe essere sotto- postaal vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alladecisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati digenerale applicazione, come emergerebbe dal § 10.2. della mede- simapronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato diinvestire la Corte di G iustizia “di una esegesi dell'ordinamento inter- nazionaleinterna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezzasi sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè f ino all'adozionedella legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 –secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 c.c., e decorre dalla data i n cui il fatto, dal quale sareb- beroderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente rece- pita,si è effettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe messoa disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento unsufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale ido- neoa far decorrere il termine di prescrizione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto delle domande originariamente formulate dagli Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri odierniricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all'ormai con- solidatoindirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimentodel danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordi- namentointerno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative alcompenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari,si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data dientrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370,il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio sol- tantoin favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sen- tenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo defini- tivo l'inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, n n. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014,n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n.13758 e successive conformi); ladescritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempi- mento soggettivamente pa rziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché,al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri(non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristal- lizzazionederivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possi- bilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i preter- messi,innescando la decorrenza estintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diver sa quantificazione dellaremunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente de- terminatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); le difese dei ricorrenti sostengono che la pronu ncia n. 10813 del 2011aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'ecce- zionedi prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenzadi questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze ini- benti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la determinazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno); dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (c fr. tra le decisioni più recenti, ex plurimis , Cass.31/03/2021,n. 8843) - sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamento dello stabile orientamento nomofilattico richiamato,per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altroverso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione diprescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questionedella giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cri- stallizzazionedella lesione e q uindi sulla possibilità, per il danneggiato, diinterrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente;2) la qualificazione, in termini aquiliani ovv ero da inadempimentodell'obbligazione, della responsabilità non ha spiegato effettisulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3)la legittimazione passiva - stante che è dello Stato in persona della Presidenzadel Consiglio dei Mini stri, mentre l'evocazione in giudizio di undiverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione delrapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile aisensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n.30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti della Uni- versità l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri un'eventualeattività interruttiva nei confronti dell 'ente universitario o dialtri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabilenell'amministrazione statale e non nell'autonomia univer- sitaria; larichiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea della questione pregiudiziale non appare meritevole di accogli- mento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di que- sta Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sinteti zzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamentointerno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere ungiudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attua- zionedelle direttive comunitarie; nessun d ubbio poteva sussistere su qualefosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasieventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impe- direil decorso de lla prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errorepoteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento digiurisdizione; rispettoa tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità,gli odierni ricorrenti hanno sostanzi almente omesso di con- frontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il pro- prio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di meritonon adeguatamente argomentati, o di fonti normative da rite- nersi non decisive o pert inenti, con il conseguente riconoscimento dell’inammissibilitàdelle censure sin qui esaminate; varràperaltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo della prescrizionein esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in di- scussionenelle occasio ni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘ ge- melle’nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 , sono state investite Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dialtre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella pre- sente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressis verbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9 /0 6 /2022 ; è opportuno, in fine, rilevare – con riguardo all ’ illustrazione del primomotivo del ricorso successivo - che le decisioni di merito in essa evocatedai ricorrenti come dissenzienti dal consolidato orientamento nomofilatticodi questa Corte, lungi dal rivelare contenuti idonei a con- traddirlo, si caratterizzano per esporre argomenti, anche basati sull ’ evocazionedelle decisioni della CGUE, che gi à le sente nze ' gemelle’ del2011 avevano esaminato e confutato, risolvendosi solo in un dis- sensoprivo di basi giuridiche e frutto di vero e proprio travisamento delsignificato attribuito all ’ interventolegislativo operato con l ’ art. 11 dellal. n. 370 del 1999, no nch é di palese omissione di considerazione dei passaggi motivazionali che portarono questa Sezione agli arresti espressida quelle sentenze; conil secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione dell’art. 101, co. 2, Cost., per avere la corte terri- torialedisatteso la domanda proposta dai ricorrenti, non già sulla base dell’applicazionedi norme di legge, bensì in forza di un orientamento giurisprudenziale(neppure univoco), in violazione del principio che im- ponela soggezione del giudice alla sola legge; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come la corte territoriale, nel decidere la que- stionerelativa alla prescrizione del diritto degli odierni ricorrenti sotto- posta al suo esame, abbia richiamato l’orientamento della giurispru- denzadi legittimità consolidatosi sul punto, non già al fine di ricono- Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri scerneuna sostanziale valenza normativa, bensì al solo scopo di atte- starela condivisibilità delle argomentazioni poste a fondamento di tale orientamentogiurisprudenziale, a sua volta elaborato nel contesto di un processo di interpretazione ed applicazione delle norme di legge ritenuteapplicabili al caso di specie; devepertanto ritenersi del t utto erronea e fuorviante l’affermazione sostenuta dagli odierni ricorrenti, secondo cui il giudice a quo si sa- rebbesottratto all’applicazione della legge (limitandosi alla sola appli- cazione di un orientamento giurisprudenziale), non comprendendo comeil richiamo operato dal giudice di merito ai principi stabiliti dalla giurisprudenzadi legittimità in altro non consista se non nella condivi- sionee nella recezione di tali principi quali espressione, sul piano ar- gomentativo,della (ritenuta) più corretta in terpretazione delle norme didiritto obiettivo; conil terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di pronun- ciarsisulla domanda di arricchimento senza causa proposta in via su- bordinatadai ricorrenti, ritenendola assorbita dall’accertamento dell’in- tervenutaprescrizione del diritto azionato in via principale; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, diversam ente da quanto sostenuto dagli odierniricorrenti, la corte territoriale non abbia affatto omesso di pro- nunciarsisulla domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata dai ricorrenti, affermando viceversa di doverne ritenere assorbitala r ilevanza a seguito dell’intervenuto accertamento dell’in- fondatezzadella principale domanda di risarcimento del danno propo- sta dagli attori; e tanto, in forza dell’implicito presupposto costituito dalcarattere meramente residuale e sussidiario dell’azione di arricchi- mentosenza causa;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulpunto, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, costituisce un pre- suppostoindefettibile, ai fini della proposizione dell’azione di ingiustifi- catoarricchimento, la mancanza, in capo all’interessato, di una azione ‘tipica’,tale dovendo intendersi, non ogni iniziativa processuale ipote- ticamenteesperibile, ma esclusivamente quella che deriva da un con- trattoo quella che sia prevista dalla legge con riferim ento ad una fat- tispeciedeterminata (cfr., ex plurimis , Sez. 1, Sentenza n. 27827 del 22/11/2017,Rv. 647025 - 01); nelcaso di specie, in tema di ristoro del pregiudizio da tardiva at- tuazionedi direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363 , 75/362e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi con iscrizioneiniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991spetti l’azione generale di a rricchimento, atteso il carattere meramente sussidiario di quest’ultima, dovendo ritenersi la titolarità, in capo agli interessati, dell’azione di responsabilità contrattuale ex legecontro lo Stato per l'esecuzione dell'obbligazione di adempimento delle d irettive (cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014, Rv. 629469- 01); allostesso modo, con riguardo ai medici specializzandi con iscri- zioni iniziale ai relativi corsi dall’anno accademico 1991/92 in poi, l’eserciziodell’azione generale di arricchi mento deve ritenersi preclusa dal riconoscimento della titolarità, in capo a tali medici, del diritto al conseguimento delle provvidenze positivamente previste dal d.lgs. n. 257/91; l’avvenuto accertamento della prescrizione dei diritti azionati in questa sede dai medici interessati sulla base dei titoli indicati (la re- sponsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'esecuzione Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'obbligazionedi adempimento delle direttive c omunitarie e/o la re- sponsabilitàcontrattuale dello Stato per l’esecuzione delle obbligazioni fondatesul d.lgs. n. 257/91) – e, dunque, il preliminare accertamento dellaspettanza, in capo agli attori, delle azioni tipiche corrispondenti – hapertanto cor rettamente indotto il giudice a quo a ritenere privo di alcuna rilevanza l’esame delle domande fondate sul principio di cui all’art.2041 c.c.; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 92, co 2, c.p.c., per avere lacorte territoriale erroneamente regolato le spese del giudizio sulla base del criterio della mera soccombenza, trascurando la considera- zionedelle ragioni indicate in ricorso suscettibili di giustificare l’even- tualecompensazione delle spese di lite; ilmotivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato inse- gnamentodella giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese pro- cessuali,la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragionecon una espressa motivazione del mancato uso di tale sua fa- coltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- chese adottata senza prendere in esame l' eventualità di una compen- sazione,non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il pro- filo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005,Rv. 582306 – 01 e successive conformi); sullabase di tali premesse, rilevata l’inam missibilità delle censure avanzateda [OSCURATO:PERSONA] ed altri e la complessiva infondatezza delle doglianze contenute nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dev’essere dato atto dell’inam- missibilitàdel r icorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri e pronunciato Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 17885/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilrigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Delia MariaPace e [OSCURATO:PERSONA]; lespese relative al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri se- guonola soccombenza e si liq uidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri al ri- sarcimentodei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere lar- gamenteconsolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede dilegittimità: risarcimento liquidato come da dispositivo; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese in relazione al giudizio di legittimità intercorso traRoberto Gnavi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le amministrazioni controricorrenti, non avendo queste ultime svolto, alriguardo, alcuna difesa in questa sede; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’ art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri erigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- riaPace e [OSCURATO:PERSONA]. Condannai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in solido tra loro