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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36939/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria scritta di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Suprema Corte di cassazione, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] soggetto pericoloso, perché viveva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; al contrario, ha escluso la pericolosità sociale attuale per [OSCURATO:PERSONA], ex compagna di Kasaj, pur avendola ritenuta tale per il periodo in cui i cespiti, già sottoposti a sequestro, erano entrati di fatto nel patrimonio della donna. [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui rileva, è stata ritenuta pericolosa dal 2005, epoca dalla quale è stata considerata dedita ad attività di falsificazione documentale, metodica fraudolenta attuata per l'ottenimento di mutui e finanziamenti, con conseguente ruolo di regia nella gestione di una serie di truffe.

Segnatamente, è stato richiamato il portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] che ha prestato alla donna la somma di 90.000,00 euro, essendosi presentata su una sedia a rotelle e avendo affermato di avere bisogno del denaro per ragioni di salute.

La vicenda richiamata è stata, tuttavia, archiviata per la intervenuta remissione della querela e la truffa è stata confermata dal contenuto delle intercettazioni che davano conto dei raggiri, posti in essere.

Risultano, ancora richiamate le sentenze che documentano una serie di attività illecite contro il patrimonio, dalla ricettazione, all'uso indebito di carta di credito (elencazione contenuta al fl. 5 del decreto impugnato), oltre a molteplici condotte di ricettazione e di truffa, poste sistematicamente in atto.

Sono, infine, stati esaminati i presupposti per l'intervento con la confisca, ritenendo esistente la sperequazione tra i beni acquistati e le dichiarazioni reddituali presentate, oltre, in taluni casi, alla provenienza diretta della provvista impiegata dalle attività illecite poste in essere.

1.1. La Corte d'appello di Torino ha, in sostanza, confermato il ragionamento sviluppato dal Tribunale e ha esaminato le ragioni dedotte a fondamento dell'appello avverso l'impugnato decreto.

Si è così soffermata sul compendio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], compendio poi restituito.

Sono state esaminate, ancora, le capacità economiche della ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], genitori della ricorrente.

La Corte territoriale ha ritenuto infondate le ragioni addotte a fondamento dell'appello avverso il decreto con cui era stata disposta la confisca.

In primo luogo quanto dedotto per i beni in [OSCURATO:PERSONA] non erano argomenti fondati né coordinati, poiché essi erano stati restituiti e le deduzioni sviluppate si rivelavano non risolutive.Egualmente irrilevante era la circostanza che un dipendente della difesa, non individuato processualmente, potesse aver agito con Iannotta, chiedendo i finanziamenti e concorrendo nelle azioni di truffa.

Ininfluenti si rivelavano i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA]; in particolare la trattoria "Conte rosso" era stata venduta dalle figlie e non da [OSCURATO:PERSONA] e l'immobile di Villafranca, ceduto nel 2008, era intestato alla proposta e non al genitore.

Non erano, poi, documentati i redditi prodotti ed era dimostrato che i genitori della proposta avevano beneficiato di una indennità in Francia, a dimostrazione della condizione di indigenza, tanto che non avevano mai presentato dichiarazione dei redditi.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e deduce quanto segue.

2.1. Con un primo atto, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affronta la questione relativa all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] piazza della Libertà n. 5 (in NCEU f1.3. part.11a 296, sub 4, 5 e 6).

Premette che si era ritenuto che: - il bene -restituito, poi, per una disecononnia di gestione- era nella disponibilità di Iannotta per una serie di ragioni.

L'immobile era stato acquistato dalla donna per un prezzo dichiarato di 180.000 euro nonostante l'acquirente fosse priva di redditi.

L'immobile era poi stato conferito per concedere ipoteca volontaria in occasione dell'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altro cespite, sito in Carmagnola SP per Ceresole d'Alba n. 2; era stato, poi, venduto ad un corrispettivo di 226.000 euro e la somma di 175.000 euro era stata utilizzata per ridurre il mutuo concesso a [OSCURATO:PERSONA].

Il venditore del bene aveva spiegato che il costo dell'immobile era stato di 100.000 euro, poiché si trattava di un bene vetusto e da ristrutturare.

Il prezzo era stato anche versato solo in parte (per 22.000 euro).

Il Tribunale, si lamentava, aveva omesso di procedere agli approfondimenti necessari e si era limitato alla semplice consultazione della banca dati, verificando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, inferendo, dunque, l'impossibilità di acquistare legittimamente il bene immobile in questione.

Nell'anno 2001 la famiglia Iannotta aveva venduto la trattoria [OSCURATO:PERSONA] per 50.000.000 di vecchie lire e l'immobile in villa [OSCURATO:PERSONA] per 96.000.000 di lire, trasferendosi in Francia e intraprendendo attività lavorativa produttiva di reddito. [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato un'attività di ristorazione nel 2005, per la somma di 55.000,00 euro, per poi venderla a 100.000,00 euro nell'anno 2008.

Ciò dimostrava come il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità nel 2011 di acquistare il bene sito in [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un immobile, con annesso terreno agricolo nel comune di Carmagnola, per la somma di 233.500,00.

Per l'acquisto Iannotta aveva chiesto e ottenuto un mutuo di 230.000,00 euro.

Le somme erano state corrisposte e versate con modalità di pagamento tracciabili.

In realtà non vi era nulla di anomalo. [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto a far fronte alla richiesta dell'ente mutuante che a fronte di un prestito di 230.000 euro aveva preteso garanzie per 460.000 euro.

Da ciò la necessità di iscrivere ipoteca anche sul bene di [OSCURATO:PERSONA] vercellese.

La vendita dell'immobile in san Giacomo vercellese. [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a vendere il bene in [OSCURATO:PERSONA]; per poterlo vendere, infatti, in favore di Rolando e Druetta, aveva dovuto liberarlo dall'ipoteca iscritta da [OSCURATO:PERSONA].

Era stato così necessario versare 170.000 euro all'ente mutuante, Cassa di risparmio di Asti.

Non si comprendeva, dunque, sulla scorta di quali elementi gli aventi causa erano stati ritenuti simulati acquirenti.

Aveva errato la Corte d'appello quando aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva acceso il mutuo versando i 170.000 euro a favore della Cassa di risparmio, là dove era stato lo stesso istituto di credito a provvedere alla gestione dell'operazione.

Del resto, la donazione da [OSCURATO:PERSONA] alla figlia Giovanna si era accompagnata anche a una donazione in favore dell'altra figlia, [OSCURATO:PERSONA], di 18.000 euro.

L'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA].

Iannotta aveva iniziato la sua attività, dichiarando nel 2015 la somma di 30.421,00 euro, nel 2016 di 43.379,00 euro e nel 2017 di 102.742,00.

Si trattava, tuttavia, di una dichiarazione presentata dopo l'esecuzione dei sequestri e irrilevante ai fini della prevenzione patrimoniale.

Aveva errato il Tribunale, poiché la difesa aveva dimostrato che la dichiarazione era stata presentata il 21/9/2018.

Con riferimento all'anno 2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato un reddito di 129.489,00 euro e, ciò nonostante, era stata disposta la confisca.

Immobile sito in Carmagnola via Torino

76. Era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 34.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Asti.

Il reddito dichiarato nelle annualità di riferimento era adeguato all'acquisto.

Immobili siti a Sommariva del Bosco alla via M. Gallo n. 4.

Sebbene non appartenessero a [OSCURATO:PERSONA] i beni erano trattati dalla ricorrente.

Immobile sito in Vinovo nel complesso denominato [OSCURATO:PERSONA] 2 Giugno.L'immobile era stato acquistato il 30/4/2018 per 130.000,00 euro.

L'impiego delle somme di pagamento era lecito e si trattava di provvista proveniente dalla attività lavorativa di Iannotta.

Locale autorimessa alla via Nichelino 50 in Torino.

Il bene era stato acquistato il 21/6/2018 al prezzo di 15.000,00 euro e l'organo proponente si era limitato ad eseguire solo una elencazione dei beni disponibili senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva capacità reddituali adeguate per eseguire l'acquisto.

Immobile sito in Carmagnola alla via Lomellini n. 14.

L'immobile era stato acquistato per il prezzo di 105.000,00 euro il 17/10/2018.

Per l'acquisto del bene era stato concesso un finanziamento da parte della Cassa di risparmio di Asti e si era provveduto ad iscrivere ipoteca.

I dossier titoli erano stati costituiti in pegno a garanzia delle somme finanziate.

Diana soluzioni [OSCURATO:SOCIETA] società era stata costituita da [OSCURATO:PERSONA] che ne deteneva il 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale.

La costituzione (2017) era stata operata in un periodo in cui Iannotta aveva capacità reddituale adeguata.

La misura patrimoniale era stata disposta in assenza dei suoi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati e per certi versi proposti fuori dai casi ammessi.

Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, D. L.vo 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.l.vo 159/2011, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. , del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).Applicando i principi che precedono al caso in esame, può escludersi che la motivazione del decreto impugnato sia mancante o apparente in relazione ai presupposti di applicazione della confisca.

La Corte d'Appello ha richiamato, analiticamente, ai fini della misura patrimoniale, gli elementi da cui emergeva la pericolosità sociale generica della ricorrente, (sentenze, atti di polizia giudiziaria, denunce), dedita abitualmente, unitamente all'ex compagno [OSCURATO:PERSONA] e a far data dal 2005, alla perpetrazione di frodi con utilizzo di documenti falsi, al fine di conseguire finanziamenti e mutui.

Si è dato atto in motivazione che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto socialmente pericoloso in quanto ascrivibile alla categoria di coloro che "vivono abitualmente, almeno in parte, con attività delittuose".

Il profilo soggettivo della pericolosità sociale della Iannotta rientra nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) del d.

Igs. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, come precisato in motivazione, ha dichiarato la contrarietà al principio costituzionale della necessaria determinatezza del precetto della locuzione oggi prevista dalla lettera a) dell'art. 1 del d.

Igs. 6 settembre 2011 n. 159, e, quindi, la non applicabilità delle misure di prevenzione a "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", mentre ha diversamente concluso in relazione all'espressione contenuta nella lettera b) della medesima norma, rivolta a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose".

Il giudice costituzionale ha ritenuto «che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, della CEDU, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dall'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

La misura di prevenzione patrimoniale alla quale Iannotta è stata sottoposta mantiene, dopo la citata sentenza, pieno fondamento costituzionale, come emerge dal richiamo giustificativo alla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr., da ultimo S.U. n.3513/2022, Fiorentino).

Le doglianze sull'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda il provvedimento gravato, prospettando una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali.

La maggior parte delle censure mosse, in termini assolutamente generici, contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione e all'adeguatezza del ragionamento seguito dalla Corte d'appello che, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, appare immune da vizi giuridici.

La Corte ha fornito appagante risposta all'onere di motivazione, su di essa incombente, in ordine al requisito della perdurante pericolosità sociale nel periodo di rilievo ai fini dell'acquisizione dei beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale; ha affrontato la questione della sperequazione tra redditi formalmente percepiti e acquisti effettuati, tenendo conto delle spese sostenute nel periodo di riferimento da [OSCURATO:PERSONA] e della non conferenza della CT di parte, basata sui movimenti bancari e sulle fatture emesse, ma non rinvenute.

La confisca dei beni appare, pertanto, disposta a seguito di una congrua ricostruzione dei fatti idonei a determinare l'inquadramento della stessa ricorrente e del proposto nella specifica categoria di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159 del 2011.

Non ricorre, invero, nessuna violazione di legge, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Sono stati apprezzati come "fatti-presupposto" tanto le numerose sentenze di condanna a carico della Iannotta e del Kazaj, quanto le condotte oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli stessi, valorizzati dai giudici allo specifico fine di dimostrare la dedizione abituale a traffici delittuosi produttivi di ricchezza illecita, nonché il finanziamento stabile dei bisogni di vita tramite i proventi di tali attività.

La Corte territoriale non si è limitata a dar conto dell'esistenza di tali pendenze, avendo invece analizzato i fatti e le condotte emerse in tali ambiti processuali.

Risultano richiamate nel provvedimento, in particolare, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del 24 ottobre 2006 del Tribunale di Torino, quella di condanna del 4 giugno 2007, la sentenza del 14 luglio 2008 di improcedibilità per remissione di querela, la sentenza di condanna del Tribunale di Torino del 24 ottobre 2016, la sentenza di condanna del 13 dicembre 2016 del Tribunale di Napoli, la sentenza del 17 maggio 2017 del GUP di Milano, tutte relative a condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011.

Si richiamano, altresì, le richieste di finanziamento e di mutuo che si sono susseguite negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 ed oltre, allegando documentazione non genuina per simulare l'esistenza di redditi da lavoro e di idonee garanzie.

Legittimo risulta, dunque, il vincolo di prevenzione imposto sui beni alla luce della correlazione temporale tra l'accertato stato di pericolosità, l'acquisto degli stessi e la provenienza illecita delle provviste utilizzate. i 7 Egualmente il decreto impugnato esamina la genesi degli acquisti effettuati nel 2018 e ne evidenzia il profilo di carenza di proporzione, con un ragionamento immune da ogni censura.

Gli elementi di fatto emergenti dalle sentenze sono, pertanto, piattaforma materiale idonea a fondare l'applicazione della confisca e anche una valutazione complessiva del patrimonio immobiliare non risulta idonea a offrire la prova della lecita provenienza dei beni e a giustificarne la provenienza.

D'altro canto, con il ricorso si tende ad offrire una spiegazione alternativa dell'acquisizione patrimoniale, spiegazione già esclusa dalla Corte territoriale e che non realizza nessuna violazione di legge, unico vizio che legittima il ricorso per cassazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria scritta di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Suprema Corte di cassazione, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] soggetto pericoloso, perché viveva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; al contrario, ha escluso la pericolosità sociale attuale per [OSCURATO:PERSONA], ex compagna di Kasaj, pur avendola ritenuta tale per il periodo in cui i cespiti, già sottoposti a sequestro, erano entrati di fatto nel patrimonio della donna. [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui rileva, è stata ritenuta pericolosa dal 2005, epoca dalla quale è stata considerata dedita ad attività di falsificazione documentale, metodica fraudolenta attuata per l'ottenimento di mutui e finanziamenti, con conseguente ruolo di regia nella gestione di una serie di truffe. Segnatamente, è stato richiamato il portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] che ha prestato alla donna la somma di 90.000,00 euro, essendosi presentata su una sedia a rotelle e avendo affermato di avere bisogno del denaro per ragioni di salute. La vicenda richiamata è stata, tuttavia, archiviata per la intervenuta remissione della querela e la truffa è stata confermata dal contenuto delle intercettazioni che davano conto dei raggiri, posti in essere. Risultano, ancora richiamate le sentenze che documentano una serie di attività illecite contro il patrimonio, dalla ricettazione, all'uso indebito di carta di credito (elencazione contenuta al fl. 5 del decreto impugnato), oltre a molteplici condotte di ricettazione e di truffa, poste sistematicamente in atto. Sono, infine, stati esaminati i presupposti per l'intervento con la confisca, ritenendo esistente la sperequazione tra i beni acquistati e le dichiarazioni reddituali presentate, oltre, in taluni casi, alla provenienza diretta della provvista impiegata dalle attività illecite poste in essere. 1.1. La Corte d'appello di Torino ha, in sostanza, confermato il ragionamento sviluppato dal Tribunale e ha esaminato le ragioni dedotte a fondamento dell'appello avverso l'impugnato decreto. Si è così soffermata sul compendio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], compendio poi restituito. Sono state esaminate, ancora, le capacità economiche della ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], genitori della ricorrente. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le ragioni addotte a fondamento dell'appello avverso il decreto con cui era stata disposta la confisca. In primo luogo quanto dedotto per i beni in [OSCURATO:PERSONA] non erano argomenti fondati né coordinati, poiché essi erano stati restituiti e le deduzioni sviluppate si rivelavano non risolutive.Egualmente irrilevante era la circostanza che un dipendente della difesa, non individuato processualmente, potesse aver agito con Iannotta, chiedendo i finanziamenti e concorrendo nelle azioni di truffa. Ininfluenti si rivelavano i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA]; in particolare la trattoria "Conte rosso" era stata venduta dalle figlie e non da [OSCURATO:PERSONA] e l'immobile di Villafranca, ceduto nel 2008, era intestato alla proposta e non al genitore. Non erano, poi, documentati i redditi prodotti ed era dimostrato che i genitori della proposta avevano beneficiato di una indennità in Francia, a dimostrazione della condizione di indigenza, tanto che non avevano mai presentato dichiarazione dei redditi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e deduce quanto segue. 2.1. Con un primo atto, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affronta la questione relativa all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] piazza della Libertà n. 5 (in NCEU f1.3. part.11a 296, sub 4, 5 e 6). Premette che si era ritenuto che: - il bene -restituito, poi, per una disecononnia di gestione- era nella disponibilità di Iannotta per una serie di ragioni. L'immobile era stato acquistato dalla donna per un prezzo dichiarato di 180.000 euro nonostante l'acquirente fosse priva di redditi. L'immobile era poi stato conferito per concedere ipoteca volontaria in occasione dell'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altro cespite, sito in Carmagnola SP per Ceresole d'Alba n. 2; era stato, poi, venduto ad un corrispettivo di 226.000 euro e la somma di 175.000 euro era stata utilizzata per ridurre il mutuo concesso a [OSCURATO:PERSONA]. Il venditore del bene aveva spiegato che il costo dell'immobile era stato di 100.000 euro, poiché si trattava di un bene vetusto e da ristrutturare. Il prezzo era stato anche versato solo in parte (per 22.000 euro). Il Tribunale, si lamentava, aveva omesso di procedere agli approfondimenti necessari e si era limitato alla semplice consultazione della banca dati, verificando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, inferendo, dunque, l'impossibilità di acquistare legittimamente il bene immobile in questione. Nell'anno 2001 la famiglia Iannotta aveva venduto la trattoria [OSCURATO:PERSONA] per 50.000.000 di vecchie lire e l'immobile in villa [OSCURATO:PERSONA] per 96.000.000 di lire, trasferendosi in Francia e intraprendendo attività lavorativa produttiva di reddito. [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato un'attività di ristorazione nel 2005, per la somma di 55.000,00 euro, per poi venderla a 100.000,00 euro nell'anno 2008. Ciò dimostrava come il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità nel 2011 di acquistare il bene sito in [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un immobile, con annesso terreno agricolo nel comune di Carmagnola, per la somma di 233.500,00. Per l'acquisto Iannotta aveva chiesto e ottenuto un mutuo di 230.000,00 euro. Le somme erano state corrisposte e versate con modalità di pagamento tracciabili. In realtà non vi era nulla di anomalo. [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto a far fronte alla richiesta dell'ente mutuante che a fronte di un prestito di 230.000 euro aveva preteso garanzie per 460.000 euro. Da ciò la necessità di iscrivere ipoteca anche sul bene di [OSCURATO:PERSONA] vercellese. La vendita dell'immobile in san Giacomo vercellese. [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a vendere il bene in [OSCURATO:PERSONA]; per poterlo vendere, infatti, in favore di Rolando e Druetta, aveva dovuto liberarlo dall'ipoteca iscritta da [OSCURATO:PERSONA]. Era stato così necessario versare 170.000 euro all'ente mutuante, Cassa di risparmio di Asti. Non si comprendeva, dunque, sulla scorta di quali elementi gli aventi causa erano stati ritenuti simulati acquirenti. Aveva errato la Corte d'appello quando aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva acceso il mutuo versando i 170.000 euro a favore della Cassa di risparmio, là dove era stato lo stesso istituto di credito a provvedere alla gestione dell'operazione. Del resto, la donazione da [OSCURATO:PERSONA] alla figlia Giovanna si era accompagnata anche a una donazione in favore dell'altra figlia, [OSCURATO:PERSONA], di 18.000 euro. L'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]. Iannotta aveva iniziato la sua attività, dichiarando nel 2015 la somma di 30.421,00 euro, nel 2016 di 43.379,00 euro e nel 2017 di 102.742,00. Si trattava, tuttavia, di una dichiarazione presentata dopo l'esecuzione dei sequestri e irrilevante ai fini della prevenzione patrimoniale. Aveva errato il Tribunale, poiché la difesa aveva dimostrato che la dichiarazione era stata presentata il 21/9/2018. Con riferimento all'anno 2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato un reddito di 129.489,00 euro e, ciò nonostante, era stata disposta la confisca. Immobile sito in Carmagnola via Torino 76. Era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 34.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Asti. Il reddito dichiarato nelle annualità di riferimento era adeguato all'acquisto. Immobili siti a Sommariva del Bosco alla via M. Gallo n. 4. Sebbene non appartenessero a [OSCURATO:PERSONA] i beni erano trattati dalla ricorrente. Immobile sito in Vinovo nel complesso denominato [OSCURATO:PERSONA] 2 Giugno.L'immobile era stato acquistato il 30/4/2018 per 130.000,00 euro. L'impiego delle somme di pagamento era lecito e si trattava di provvista proveniente dalla attività lavorativa di Iannotta. Locale autorimessa alla via Nichelino 50 in Torino. Il bene era stato acquistato il 21/6/2018 al prezzo di 15.000,00 euro e l'organo proponente si era limitato ad eseguire solo una elencazione dei beni disponibili senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva capacità reddituali adeguate per eseguire l'acquisto. Immobile sito in Carmagnola alla via Lomellini n. 14. L'immobile era stato acquistato per il prezzo di 105.000,00 euro il 17/10/2018. Per l'acquisto del bene era stato concesso un finanziamento da parte della Cassa di risparmio di Asti e si era provveduto ad iscrivere ipoteca. I dossier titoli erano stati costituiti in pegno a garanzia delle somme finanziate. Diana soluzioni [OSCURATO:SOCIETA] società era stata costituita da [OSCURATO:PERSONA] che ne deteneva il 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale. La costituzione (2017) era stata operata in un periodo in cui Iannotta aveva capacità reddituale adeguata. La misura patrimoniale era stata disposta in assenza dei suoi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati e per certi versi proposti fuori dai casi ammessi. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, D. L.vo 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.l.vo 159/2011, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. , del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).Applicando i principi che precedono al caso in esame, può escludersi che la motivazione del decreto impugnato sia mancante o apparente in relazione ai presupposti di applicazione della confisca. La Corte d'Appello ha richiamato, analiticamente, ai fini della misura patrimoniale, gli elementi da cui emergeva la pericolosità sociale generica della ricorrente, (sentenze, atti di polizia giudiziaria, denunce), dedita abitualmente, unitamente all'ex compagno [OSCURATO:PERSONA] e a far data dal 2005, alla perpetrazione di frodi con utilizzo di documenti falsi, al fine di conseguire finanziamenti e mutui. Si è dato atto in motivazione che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto socialmente pericoloso in quanto ascrivibile alla categoria di coloro che "vivono abitualmente, almeno in parte, con attività delittuose". Il profilo soggettivo della pericolosità sociale della Iannotta rientra nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) del d. Igs. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, come precisato in motivazione, ha dichiarato la contrarietà al principio costituzionale della necessaria determinatezza del precetto della locuzione oggi prevista dalla lettera a) dell'art. 1 del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159, e, quindi, la non applicabilità delle misure di prevenzione a "coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", mentre ha diversamente concluso in relazione all'espressione contenuta nella lettera b) della medesima norma, rivolta a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Il giudice costituzionale ha ritenuto «che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, della CEDU, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dall'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La misura di prevenzione patrimoniale alla quale Iannotta è stata sottoposta mantiene, dopo la citata sentenza, pieno fondamento costituzionale, come emerge dal richiamo giustificativo alla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr., da ultimo S.U. n.3513/2022, Fiorentino). Le doglianze sull'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda il provvedimento gravato, prospettando una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali. La maggior parte delle censure mosse, in termini assolutamente generici, contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione e all'adeguatezza del ragionamento seguito dalla Corte d'appello che, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, appare immune da vizi giuridici. La Corte ha fornito appagante risposta all'onere di motivazione, su di essa incombente, in ordine al requisito della perdurante pericolosità sociale nel periodo di rilievo ai fini dell'acquisizione dei beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale; ha affrontato la questione della sperequazione tra redditi formalmente percepiti e acquisti effettuati, tenendo conto delle spese sostenute nel periodo di riferimento da [OSCURATO:PERSONA] e della non conferenza della CT di parte, basata sui movimenti bancari e sulle fatture emesse, ma non rinvenute. La confisca dei beni appare, pertanto, disposta a seguito di una congrua ricostruzione dei fatti idonei a determinare l'inquadramento della stessa ricorrente e del proposto nella specifica categoria di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. Non ricorre, invero, nessuna violazione di legge, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Sono stati apprezzati come "fatti-presupposto" tanto le numerose sentenze di condanna a carico della Iannotta e del Kazaj, quanto le condotte oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli stessi, valorizzati dai giudici allo specifico fine di dimostrare la dedizione abituale a traffici delittuosi produttivi di ricchezza illecita, nonché il finanziamento stabile dei bisogni di vita tramite i proventi di tali attività. La Corte territoriale non si è limitata a dar conto dell'esistenza di tali pendenze, avendo invece analizzato i fatti e le condotte emerse in tali ambiti processuali. Risultano richiamate nel provvedimento, in particolare, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del 24 ottobre 2006 del Tribunale di Torino, quella di condanna del 4 giugno 2007, la sentenza del 14 luglio 2008 di improcedibilità per remissione di querela, la sentenza di condanna del Tribunale di Torino del 24 ottobre 2016, la sentenza di condanna del 13 dicembre 2016 del Tribunale di Napoli, la sentenza del 17 maggio 2017 del GUP di Milano, tutte relative a condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Si richiamano, altresì, le richieste di finanziamento e di mutuo che si sono susseguite negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 ed oltre, allegando documentazione non genuina per simulare l'esistenza di redditi da lavoro e di idonee garanzie. Legittimo risulta, dunque, il vincolo di prevenzione imposto sui beni alla luce della correlazione temporale tra l'accertato stato di pericolosità, l'acquisto degli stessi e la provenienza illecita delle provviste utilizzate. i 7 Egualmente il decreto impugnato esamina la genesi degli acquisti effettuati nel 2018 e ne evidenzia il profilo di carenza di proporzione, con un ragionamento immune da ogni censura. Gli elementi di fatto emergenti dalle sentenze sono, pertanto, piattaforma materiale idonea a fondare l'applicazione della confisca e anche una valutazione complessiva del patrimonio immobiliare non risulta idonea a offrire la prova della lecita provenienza dei beni e a giustificarne la provenienza. D'altro canto, con il ricorso si tende ad offrire una spiegazione alternativa dell'acquisizione patrimoniale, spiegazione già esclusa dalla Corte territoriale e che non realizza nessuna violazione di legge, unico vizio che legittima il ricorso per cassazione. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri
Decreto Cassazione n. 36939/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris