Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25775/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 04/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso V2t7-7 1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso concerne l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 5 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 3 novembre) che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Gip di Catanzaro il 2 agosto 2022, in riferimento alla contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista) - capo 1 dell'addebito provvisorio - ed estorsione pluriaggravata - capo 55 -.

Rilevato che l'indagato, per il tramite dei propri difensori, ha proposto ricorso deducendo due motivi, relativi, il primo, a violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Manzo in ordine alla provvisoria contestazione di estorsione pluriaggravata, e, il secondo, a vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria per il capo 1 dell'addebito provvisorio (art. 416 bis cod. pen.).

Rilevato che la motivazione dell'ordinanza è stata notificata il 28 novembre 2022 all'indagato [OSCURATO:PERSONA] (ultimo tra i destinatari del provvedimento, avendo i difensori ricevuto la relativa comunicazione in data precedente) e che il ricorso per cassazione non è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, ma presso quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2020, e da quest'ultima trasmesso al Tribunale di Catanzaro ove è pervenuto solo il 14 dicembre, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen.

Ritenuto che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso è tardivo e che, dunque, esso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi motivi per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di procedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 04/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso V2t7-7 1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso concerne l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 5 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 3 novembre) che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Gip di Catanzaro il 2 agosto 2022, in riferimento alla contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista) - capo 1 dell'addebito provvisorio - ed estorsione pluriaggravata - capo 55 -. Rilevato che l'indagato, per il tramite dei propri difensori, ha proposto ricorso deducendo due motivi, relativi, il primo, a violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Manzo in ordine alla provvisoria contestazione di estorsione pluriaggravata, e, il secondo, a vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria per il capo 1 dell'addebito provvisorio (art. 416 bis cod. pen.). Rilevato che la motivazione dell'ordinanza è stata notificata il 28 novembre 2022 all'indagato [OSCURATO:PERSONA] (ultimo tra i destinatari del provvedimento, avendo i difensori ricevuto la relativa comunicazione in data precedente) e che il ricorso per cassazione non è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, ma presso quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2020, e da quest'ultima trasmesso al Tribunale di Catanzaro ove è pervenuto solo il 14 dicembre, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. Ritenuto che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Ritenuto che, pertanto, il ricorso è tardivo e che, dunque, esso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi motivi per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di procedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 25775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris