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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01413/2023

Testo disponibile della fonte

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4/1990 che intimava ai donanti di pagarle la somma di £ 229.342 921, corrispondente a C 118.445,73; questi si erano opposti e così si perveniva ad una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che revocava il decreto e li condannava a pagare a controparte la somma di C60.152, oltre interessi; inoltre Banco di Napoli vantava nei confronti dei suddetti un ulteriore credito di £ 23.019.721, cioè C 10.888,69 per due effetti cambiari emessi quando aveva loro concesso un prestito agrario il 28 febbraio 1989 e scaduti l'uno il 30 gennaio 1990 e l'altro il 28 febbraio 1990.

Tutti i convenuti si costituivano, resistendo.

Con sentenza n. 231/2016 il Tribunale accoglieva la domanda.

Avendo proposto appello i tre [OSCURATO:PERSONA] e la Guidi, cui resisteva controparte, la Corte d'appello di Catanzaro accoglieva il gravame quanto alla posizione della Guidi, rigettandolo per il resto.2.

Hanno presentato ricorso i tre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria; si è difesa con controricorso AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo vienev denunciata, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 167, 168 bis, 99 e 112 c.p.c. in riferimento agli articoli 2934 e 2946 c.c. — llèTra comparsa di risposta del primo grado i [OSCURATO:PERSONA] e la Guidi avevano A eccepito la prescrizione dei crediti derivanti dai due effetti cambiari; Z • .

O il Tribunale ometteva pronuncia, e al riguardo veniva proposto motivo d'appello, che però la corte territoriale non ha esaminato ritenendo tardiva la relativa eccezione e quindi inammissibile, a seguito di controeccezione di SGA (si veda a pagina 11 della sentenza qui impugnata).

Ciò secondo i ricorrenti sarebbe infondato, in quanto in primo grado quali convenuti si sarebbero costituiti tempestivamente: come emerge(~dagli atti, allegati pure al ricorso, la prima udienza davanti al Tribunale di Rossano, fissata nell'atto di citazione come 30 luglio 2012, era stata spostata d'ufficio ai sensi dell'articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c. al 17 gennaio 2013, e i convenuti si $231-éld costituiti il 27 dicembre 2012, e quindi esattamente venti giorni prima (si richiama qui Cass. sez. 2, 30 gennaio 2017 n. 2299).

Si(c~e pertanto di dichiarare la prescrizione del credito cambiario ai sensi dell'articolo 2946 c.c. come (en[Srdn chiesto in primo e in secondo grado.4.

Con il secondo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., (9 lamentaiolazione degli articoli 2901 e 2743 c.p.c., del principio di libera commerciabilità degli immobili e della insussistenza di scientia fraudis. cl_„f 5-èkl-rgomentà— tempo intercorso rispetto all'insorgenza del credito allegato: il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 1990 e anche le due cambiali sarebbero scadute, e dunque divenute titoli esecutivi, nel 1990, mentre l'atto di donazione oggetto dell'azione pauliana sarebbe risalente al 2007.

Inoltre ì beni donati erano soggetti dal 1990 a iscrizione ipotecaria del Banco di Napoli, ma il creditore avrebbe lasciato estinguere nel 2010 il vincolo ipotecario, non rinnovando l'ipoteca prima della scadenza del ventennio ai sensi dell'articolo 2847 c.c.

Sarebbe pertanto abusiva la tutela chiesta ex articolo 2901 c.c. e su questo il giudice d'appello avrebbe omesso di decidere.

Si argomenta altresì per dimostrare che non vi sarebbe stata scientia fraudis (i beni appunto erano ipotecati), per giungere ad affermare che la sentenza andrebbe cassata rigettando la domanda per difetto appunto di scientia fraudis.

5. Esaminando il primo motivo, dagli atti, allegati anche in copia al ricorso ut supra rilevato, emerge effettivamente quantQesposto in ordine all'applicazione dell'articolo 168 bis c.p.c. (il giudice istruttore designato spostò_ il 5 giugno 2012 la prima udienza della causa al 17 gennaio 2013> e alla costituzione dei convenuti.

L'eccezione di prescrizione non è stata quindi presentata tardivamente, perché tempestiva risulta la costituzione in primo grado della parte convenuta.

Erroneamente pertanto la Corte d'appello ha omesso di vagliarla, il che conduce, dovendosi accogliere il primo motivo g~IrMTlik secondo, alla cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/1990 che intimava ai donanti di pagarle la somma di £ 229.342 921, corrispondente a C 118.445,73; questi si erano opposti e così si perveniva ad una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che revocava il decreto e li condannava a pagare a controparte la somma di C60.152, oltre interessi; inoltre Banco di Napoli vantava nei confronti dei suddetti un ulteriore credito di £ 23.019.721, cioè C 10.888,69 per due effetti cambiari emessi quando aveva loro concesso un prestito agrario il 28 febbraio 1989 e scaduti l'uno il 30 gennaio 1990 e l'altro il 28 febbraio 1990. Tutti i convenuti si costituivano, resistendo. Con sentenza n. 231/2016 il Tribunale accoglieva la domanda. Avendo proposto appello i tre [OSCURATO:PERSONA] e la Guidi, cui resisteva controparte, la Corte d'appello di Catanzaro accoglieva il gravame quanto alla posizione della Guidi, rigettandolo per il resto.2. Hanno presentato ricorso i tre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria; si è difesa con controricorso AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo vienev denunciata, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 167, 168 bis, 99 e 112 c.p.c. in riferimento agli articoli 2934 e 2946 c.c. — llèTra comparsa di risposta del primo grado i [OSCURATO:PERSONA] e la Guidi avevano A eccepito la prescrizione dei crediti derivanti dai due effetti cambiari; Z • . O il Tribunale ometteva pronuncia, e al riguardo veniva proposto motivo d'appello, che però la corte territoriale non ha esaminato ritenendo tardiva la relativa eccezione e quindi inammissibile, a seguito di controeccezione di SGA (si veda a pagina 11 della sentenza qui impugnata). Ciò secondo i ricorrenti sarebbe infondato, in quanto in primo grado quali convenuti si sarebbero costituiti tempestivamente: come emerge(~dagli atti, allegati pure al ricorso, la prima udienza davanti al Tribunale di Rossano, fissata nell'atto di citazione come 30 luglio 2012, era stata spostata d'ufficio ai sensi dell'articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c. al 17 gennaio 2013, e i convenuti si $231-éld costituiti il 27 dicembre 2012, e quindi esattamente venti giorni prima (si richiama qui Cass. sez. 2, 30 gennaio 2017 n. 2299). Si(c~e pertanto di dichiarare la prescrizione del credito cambiario ai sensi dell'articolo 2946 c.c. come (en[Srdn chiesto in primo e in secondo grado.4. Con il secondo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., (9 lamentaiolazione degli articoli 2901 e 2743 c.p.c., del principio di libera commerciabilità degli immobili e della insussistenza di scientia fraudis. cl_„f 5-èkl-rgomentà— tempo intercorso rispetto all'insorgenza del credito allegato: il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 1990 e anche le due cambiali sarebbero scadute, e dunque divenute titoli esecutivi, nel 1990, mentre l'atto di donazione oggetto dell'azione pauliana sarebbe risalente al 2007. Inoltre ì beni donati erano soggetti dal 1990 a iscrizione ipotecaria del Banco di Napoli, ma il creditore avrebbe lasciato estinguere nel 2010 il vincolo ipotecario, non rinnovando l'ipoteca prima della scadenza del ventennio ai sensi dell'articolo 2847 c.c. Sarebbe pertanto abusiva la tutela chiesta ex articolo 2901 c.c. e su questo il giudice d'appello avrebbe omesso di decidere. Si argomenta altresì per dimostrare che non vi sarebbe stata scientia fraudis (i beni appunto erano ipotecati), per giungere ad affermare che la sentenza andrebbe cassata rigettando la domanda per difetto appunto di scientia fraudis. 5. Esaminando il primo motivo, dagli atti, allegati anche in copia al ricorso ut supra rilevato, emerge effettivamente quantQesposto in ordine all'applicazione dell'articolo 168 bis c.p.c. (il giudice istruttore designato spostò_ il 5 giugno 2012 la prima udienza della causa al 17 gennaio 2013> e alla costituzione dei convenuti. L'eccezione di prescrizione non è stata quindi presentata tardivamente, perché tempestiva risulta la costituzione in primo grado della parte convenuta. Erroneamente pertanto la Corte d'appello ha omesso di vagliarla, il che conduce, dovendosi accogliere il primo motivo g~IrMTlik secondo, alla cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso
Decreto Cassazione n. 01413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris