CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 31041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Venezia– Marghera , in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difes a dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Udine, elettivamente domiciliatapresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in cal c e al r icorso per opposizione al diniego di definizione agevolata nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Milano, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATAdifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Udine, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliat a, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Milano il 7 giugno 2016, n. 3328/02/2016; udita la relazione della causa svo lt a nell ’adunanza camerale non partecipata del 18 ottobre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Milano il 7 giugno 2016, n. 3328/02/2016, che, in controversia su impugnazione di a vvis o di liquidazione dell’impostadi registro sull a sentenza depositata dal Tribunale di Milano il 27 luglio 2010, n. 9968/2010, nel procedimento di revocatoria fallimentare su iniziativa del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” e della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in relazione all’enunciazione di scritture private portanti, l’una, un riconoscimento di debito da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” (in bonis) e, l’altra, un accollo di debitoda parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, ciascuno per un valore di € 1.187.850,00, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” e della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 21 gennaio 2015, n. 373/25/2015, con co mpensazione delle spese giudiziali; 2. l a C ommissione Tributaria Regionale ha conferma to l a decisione di primo grado, sul presupposto che la sentenza depositata dalla Corte di Appello di Milano il 27 febbraio 2013, n. 1231/2013, avesse integralmente riformato la sentenza depositata dal Tribunale di Milano il 27 luglio 2010, n. 9968/2010, facendonevenir meno il presupposto impositivo; 3. la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la “[OSCURATO:SOCIETA].” si sono congiuntamente costituitecon un unico controricorso ; 4. in corso di causa, la “[OSCURATO:SOCIETA]. ” ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 31 dicembre 2020, allegando copia dell’istanza per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento della prima rata dell’importo dovuto ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136; 5.l’Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda di definizione agevolata sul rilievo che, «data la loro funzione essenzialmente riscossiva, non sono definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari»; 6. la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sul presupposto che l’avviso di liquidazione costituirebbe –al di là del nomen iuris - un “ atto impositivo”, il quale, pertanto, rientrerebbe nella previsione dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 , n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136; 7. da ultimo, allegando copia dell’istanza per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento della prima rata dell’importo dovutoex art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, la “[OSCURATO:SOCIETA].”ela “[OSCURATO:SOCIETA].” hanno congiuntamente chiesto di dichiarare l’estinzione de l presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA]: A) [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE4 1. il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo concernente la denuncia dell’ultrapetizione imputabile alla decisione di prime cureper l’annullamento integrale dell’avviso di liquidazione, che aveva sottoposto ad imposta di registro le varie statuizioni della sentenza civile (dichiarazione di incompetenza per territorio; rigetto di una domanda; condanna al pagamento di somma di denaro), sebbene l’impugnazione originaria delle contribuenti fosse limitata alla parte relativa all’enunciazione del riconoscimento di debito e dell’accollo di debito; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 22 e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’integrale riforma della sentenza depositata dal Tribunale di Milano il 27 luglio 2010, n. 9968/2010, per effetto della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Milano il 27 febbraio 2013, n. 1231/2013, avesse fatto venir meno l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla proposizione dell’appello, non essendo investita da tale pronuncia l’enunciazione del riconoscimento di debito e dell’accollo di debito; 1.3 con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo concernente la caducazione della pretesa impositiva sugli atti enunciati; B) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dall’amministrazione finanziaria che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non costituisse un atto impositivo e, quindi, non consentisse di avvalersi della definizione agevolata; 3. come si è detto, con istanza depositata il 4 luglio 2023, premesso che la “[OSCURATO:SOCIETA].”ha presentato ulteriore domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5 della legge31 agosto 2022, n. 130, con il pagamento della somma previst a per il relativo perfezionamento, la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” ha nno congiuntamente chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento; 4. nella specie, non risulta esserestato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata , che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446 /2022 ) , poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (che, peraltro, era stata notificata ad abundantiam all’amministrazione finanziaria a mezzo pec dell’8 novembre 2022);5. pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 6. ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, gli effetti della definizione agevolata si estendono anche alla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di coobbligata per il medesimo titolo; 7.in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5 , comma 12, della legge31 agosto 2022, n. 130; 8.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 9. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimentoper cessazione della materia del contenderee pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a R